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Giurisprudenza

Parking su area pubblica in concessione: la Tosap è dovuta

Ai fini dell'imposizione è irrilevante il titolo di occupazione degli spazi

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La concessionaria di un'area pubblica su cui è gestito un parcheggio non è esonerata dal pagamento della Tosap. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 13008 del 21 maggio. La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale il Comune chiedeva il pagamento della Tosap a una cooperativa che aveva ottenuto la concessione per la gestione di un parcheggio pubblico con custodia.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Ctr accoglieva l'appello della società sostenendo, in particolare, che la cooperativa non era tenuta al pagamento della Tosap, in quanto le aree date in concessione erano rimaste nella disponibilità dell'ente concedente; la concessionaria non aveva sottratto all'uso pubblico l'area comunale, ma si era limitata a utilizzarla per l'attività di parcheggio, cui era stata originariamente destinata dal Comune stesso.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune, denunciando che il pagamento della Tosap era dovuto, in quanto la società occupava e utilizzava il suolo per l'esercizio della propria attività d'impresa.

La Suprema corte ha accolto il ricorso dell'ente locale, affermando che, ai fini del pagamento della Tosap, è del tutto irrilevante il rapporto sottostante intercorrente tra cooperativa concessionaria e Comune: la gestione di un'area ottenuta mediante concessione non esonera dall'imposizione fiscale.
A giudizio della Cassazione, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche presuppone unicamente, ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 507/1993, il fatto oggettivo dell'occupazione a qualsiasi titolo, e anche senza titolo, di spazi e aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e "trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo".

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si deve, dunque, prescindere dalla "natura" dell'occupazione e non va attribuito rilievo alcuno agli atti di concessione, con la conseguenza che questi ultimi sono irrilevanti ai fini fiscali, poiché l'imposizione colpisce anche le occupazioni effettuate senza titolo; la Tosap è dovuta, oltre che per l'effettiva sottrazione del suolo pubblico alla disponibilità della collettività, anche in relazione al beneficio economico che il contribuente ritrae dall'utilizzazione dello stesso.
L'obbligazione tributaria relativa discende direttamente dalla legge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l'occupazione (cfr. ex multis Cassazione 6058/1992, 2890/2002, 18550/2003, 2555/2002, 238/2004, 12717/2004).

Va ricordato che la Cassazione, con la sentenza 18550/2003 riguardante una fattispecie analoga a quella in esame, aveva affermato che neppure la predeterminazione delle tariffe di parcheggio da parte del Comune può valere a escludere lo specifico vantaggio del concessionario, esercitando egli con la gestione del parcheggio una tipica attività d'impresa alla quale il fine lucrativo è naturalmente connesso.
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