Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La partita chiusa non si rigioca

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile

_960.jpg

Svolgimento del processo
L'allora ufficio delle Imposte dirette di Biella, a seguito di notifica, ex articolo 140 del Codice di procedura civile, a una società di persone di un avviso di accertamento relativo a reddito d'impresa per gli anni 1977/1981 (notifica perfezionatasi con la spedizione della raccomandata, successivamente ricevuta dal socio amministratore il 10 novembre 1982), procedeva all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi liquidati sull'accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione, ritenendo improcedibile la dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge n. 516/1982, con richiesta di definizione automatica dei redditi per il periodo suddetto, spedita nella stessa data.

Alla società venivano notificate due cartelle esattoriali che, impugnate vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, con decisione confermata in appello, venivano invece ritenute legittime dalla Commissione tributaria centrale, con decisione n. 281/1993, passata successivamente in giudicato.
A seguito di quest'ultima pronuncia, l'ufficio procedeva nuovamente all'iscrizione a ruolo dell'intero debito tributario accertato, atteso che il carico a ruolo era stato sgravato per effetto delle sentenze favorevoli - se pur non definitive - delle Commissioni tributarie innanzi citate.

Alla società venivano, quindi, nuovamente notificate due cartelle esattoriali, a loro volta impugnate dalla società dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, con decisione confermata in fase di gravame dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (n. 280/3/98, depositata il 22 gennaio 1999), e non notificata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, deducendo i seguenti vizi:

  1. violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 del Dpr n. 636/1972, per avere la Commissione tributaria regionale annullato le cartelle non per vizi propri, bensì per vizi relativi agli accertamenti presupposti
  2. violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 19, 31 e 32 del Dl n. 429/1982 (convertito in legge n. 516/1982), nonché degli articoli 46 del Dpr n. 600/1973, 2909 del Codice civile e 324 del Codice di procedura civile, e vizio di motivazione della sentenza, ritenendo in particolare che l'argomentazione esposta dal giudice di appello si porrebbe in contrasto con il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Motivi della decisione
Le doglianze dell'Amministrazione finanziaria sono state ritenute fondate sotto ogni profilo.
Infatti, le iscrizioni a ruolo avevano trovato "...il loro necessario presupposto in avvisi di accertamento a suo tempo validamente notificati alla società, e non impugnati, divenuti pertanto definitivi, con effetto preclusivo di qualsiasi ulteriore censura in merito alla loro legittimità, onde l'inammissibilità ex art. 16 del D.P.R. n. 636/1972 del ricorso avverso i ruoli e le conseguenti cartelle proposto dalla contribuente, in quanto rivolto non a far valere vizi propri degli atti impugnati, bensì pretesi vizi degli atti presupposti, non più deducibili. L'indeducibilità di questi ultimi, del resto, nel caso di specie ulteriormente deriva dal giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, formatosi sulla decisione della Commissione tributaria centrale... Ed invero l'autorità del giudicato copre sia quanto concretamente dedotto, sia tutto quanto astrattamente deducibile in ordine al medesimo oggetto...".

Nota
La complessa vicenda esaminata dalla Corte - in realtà - è più semplice di quella che sembrerebbe a prima vista, pur se mette in mostra i difetti di un sistema, per certi versi eccessivamente garantista, che consente di impugnare una cartella definitiva per omessa impugnazione, ricontestando il merito, già oggetto di un primo definitivo giudizio.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè, in parole povere, il contestato e il contestabile.

La Cassazione rileva, infatti, che la pregiudiziale di difetto di notifica copre anche il merito - non contestato - dalla parte.
La questione posta - la cui soluzione appare ormai acclarata - investe principalmente la scelta difensiva: davanti a un accertamento che presenta dei vizi di notifica, conviene contestare anche il merito? E' ovvio che la scelta dipenderà anche dalla forza dei vizi della notifica e dal peso del merito. Naturalmente, tale scelta, in alcuni casi, dovrà essere esercitata anche dall'ufficio.

Diverso sarebbe stato nell'ipotesi in cui il contribuente, una volta presentato il ricorso, eccependo il vizio di notifica dell'atto, contestasse attraverso un secondo ricorso - nei termini dei 60 giorni - sia la notifica che il merito.
In questo caso, la rinuncia al primo ricorso - ma non la rinuncia all'azione - antecedentemente al deposito del primo ricorso, dovrebbe permettere di instaurare un nuovo giudizio omnicomprensivo; viceversa, nel caso in cui il giudizio si sia incardinato, nonostante la rinuncia, si potrebbero avere due sentenze: una ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs n. 546/92 e l'altra nel merito.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/partita-chiusa-non-si-rigioca