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Giurisprudenza

Partita Iva chiusa da tempo,
evasione fiscale in agguato

Grava sul contribuente l’obbligo di fornire la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in una frode fiscale

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La circostanza che il soggetto emittente la fattura abbia chiuso la partita Iva molti anni prima rispetto all’operazione costituisce un indizio idoneo a presumere, oltre alla fittizietà del fornitore, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un’evasione fiscale. In tal caso l’Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva afferente, perché la fatturazione attiene a un’operazione soggettivamente inesistente. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7337 del 17 marzo 2020.

I fatti 
La causa prende le mosse dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento relativo al 2005, con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la detrazione dell’Iva relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti perché le fatture erano state emesse da una società che aveva cessato la partita Iva nel 1993.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso ma la sentenza è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle entrate. 
A parere dei giudici della Ctr la chiusura della partita Iva in epoca remota rispetto alla fatturazione delle operazioni costituiva un segnale evidente dell’inesistenza soggettiva dell’operazione. A riguardo, era onere della società acquirente dare prova dell’assenza di consapevolezza di partecipare a una frode Iva, non essendo sufficienti a tal fine la regolarità formale delle registrazioni contabili e la prova dell’avvenuto pagamento. 
In buona sostanza, a parere della Ctr, la società accertata avrebbe potuto appurare l’inesattezza della partita Iva del cedente se avesse adoperato la diligenza esigibile da un operatore accorto.

La società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 19 e 21 del Dpr n. 633 del 1972. Secondo la tesi della ricorrente il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare le circostanze di parte addotte, a testimonianza dell’esistenza delle operazioni e della loro inerenza all’attività d’impresa, nonché a sostegno della propria buona fede. 
Secondo la contribuente, inoltre, l’onere di prova circa la presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e la sussistenza di indebiti vantaggi fiscali in capo al fornitore graverebbe sull’Amministrazione finanziaria.  

Il motivo non ha trovato accoglimento e, per l’effetto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza della richiesta erariale.

La sentenza
La questione preliminare su cui i giudici di legittimità fanno chiarezza riguarda il corretto inquadramento della controversia, che non attiene - come erroneamente denunciato dalla società - all’effettività delle operazioni bensì alla contestazione del diritto alla detrazione dell’Iva afferente a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, perché effettuate con soggetti fittiziamente interposti.
Nella fattispecie in esame, infatti, l’ufficio non ha contestato la regolarità formale delle operazioni, anche perché la tenuta regolare della contabilità o la prova dell’avvenuto pagamento della prestazione sono espedienti utilizzati ad hoc per far apparire reali operazioni soggettivamente fittizie, caratterizzate, invece, dalla mancata identità tra il fornitore documentale e quello effettivo.

In questa sede la Corte di cassazione ha nuovamente respinto la tesi per cui, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, spetterebbe all’Amministrazione finanziaria la prova dell’interposizione fittizia del fornitore o dell’esistenza di un disegno fraudolento ascrivibile al contribuente in termini di perseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Diversamente, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, “in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta e, inoltre, che la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.” (fra le tante cfr Cassazione n. 5820/2020, n. 21809/2019 e n. 9851/2018).

In buona sostanza, quindi, l’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di provare l’ascrivibilità della frode al contribuente accertato o il perseguimento di un indebito vantaggio fiscale mediante l’illegittimo comportamento del fornitore bensì dimostrare, in base a elementi certi, la fittizietà del cedente e la consapevolezza del cessionario. Una volta assolto tale onere grava poi sul contribuente di fornire la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in una frode fiscale.

Nel caso di specie il cedente “formale” aveva chiuso la partita Iva in epoca antecedente al periodo di emissione del documento. 
A parere del Collegio di legittimità tale circostanza costituirebbe chiaro indizio dell’alterità dell’operazione, che il contribuente accertato avrebbe dovuto intercettare utilizzando la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

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