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Giurisprudenza

Patrocinio a carico dello Stato, nel conto anche i redditi illeciti

Escluso lo status di "non abbiente" per un ladro che ha conseguito elevati profitti da attività criminose abituali

La Corte di cassazione, con sentenza n. 34643 del 24 settembre, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino di Bari, con precedenti condanne per furti, rapine e spaccio, contro una decisione del Tribunale che non gli aveva concesso il patrocinio gratuito.
I giudici di merito, infatti, avevano considerato il 38enne pugliese una persona "abbiente", rilevando che i reati emersi a suo carico dal casellario giudiziale hanno costituito, per numero e tipologia, senza dubbio la principale fonte di reddito.

Secondo il ricorrente era stato violato il principio di "garanzia della difesa" perchè i giudici avevano usato come fonte di prova per negare l'assistenza legale il solo casellario giudiziale. La difesa, dunque, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 76 e 96 del Dpr 115/2002 ed eccepito l'erronea applicazione dello stesso articolo 96.

In base alla prima norma, per essere ammessi al patrocinio gratuito, è necessario che il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione non superi un certo importo (attualmente 10.628,16 euro). Nel caso, poi, la persona sia già stata condannata con sentenza definitiva per determinati tipi di reati, il reddito si ritiene comunque superiore a tale soglia.

L'articolo 96, secondo comma, afferma invece che l'istanza di ammissione al patrocinio può essere respinta dal magistrato, nel caso in cui "vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte".

La questione di legittimità costituzionale, secondo la Suprema corte, è infondata, non essendo stato violato il principio di "garanzia della difesa", come sostenuto invece dal ricorrente. La ratio dell'articolo 76, comma 4-bis, è quella di evitare che i soggetti in possesso di ricchezze acquisite illecitamente possano fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, riservato ai non abbienti.

A tal proposito, la Cassazione si era già pronunciata con due decisioni, affermando che per beneficiare dell'assistenza legale gratuita devono essere calcolati anche i redditi illeciti (sentenza 17430/2001) e che è legittimo provare l'esistenza di tali redditi attraverso presunzioni semplici, come il tenore di vita, anche dei familiari conviventi, o altri fatti che concorrano al convincimento del giudice (sentenza 25044/2007).
Sull'argomento si è espressa anche la Corte costituzionale (sentenze 144/1992 e 386/1998) che, per stabilire la sussistenza della condizione di non abbiente, ha giudicato legittimo il richiamo ai redditi provenienti da attività illecite.

La IV sezione penale della Cassazione ha dunque respinto il ricorso affermando che non sussiste la questione di costituzionalità e ritenendo legittimo l'utilizzo del certificato del casellario giudiziale, che ha portato la Commissione a convincersi dell'esistenza di redditi illeciti eccedenti la soglia di ammissione al gratuito patrocinio.
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