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Giurisprudenza

Pec assente nel registro Ipa?
Non importa, se l’atto è impugnato

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La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, nella sentenza n. 12993 del 21 novembre 2022, ha stabilito che l’indirizzo Pec, utilizzato dall’ufficio per la notifica dell’atto impositivo, non presente nel pubblico registro Ipa non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità, che, quindi, viene sanata qualora il destinatario, impugnando tempestivamente l’atto, abbia svolto le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’avviso.

Al centro del contendere un’intimazione di pagamento, notificata a una società, consequenzialmente rispetto a due avvisi di accertamento presupposti.
La compagine ricorreva avanti alla Corte di giustizia tributaria di Roma, opponendo una serie di motivi, tra i quali – per quanto ci occupa in questa sede – l’inesistenza o la nullità della notificazione in quanto eseguita dall'Agenzia delle entrate–Riscossione utilizzando un indirizzo Pec (nella specie: noreplay.lazio.ipol@agenziariscossione.gov.it) non presente nel pubblico registro Ipa.

La sentenza
Nel respingere il ricorso, la Corte richiama un proprio precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n. 14916/2016), con cui è stato statuito che l’utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.
Con la più recente pronuncia n. 15979/2022, le medesime sezioni unite della Cassazione hanno, poi, ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.

Ciò posto – osserva il Collegio romano – l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l’espressa indicazione della denominazione della notificante.

Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, la Corte conclude nell’escludere che l'impiego dell'indirizzo sopra riportato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.

Conclusioni
L’articolo 3-bis della legge n. 53/94 prevede la possibilità di eseguire per via telematica (a mezzo Pec) le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali.
Il successivo provvedimento del 16 aprile 2014, che contiene le specifiche tecniche ex articolo 34 Dm n. 44/2011, all’articolo 19-bis disciplina i formati consentiti per le notificazioni previste dall’articolo 3-bis legge n. 53/94 e le modalità di trasmissione per via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute di avvenuta notificazione.

Gli indirizzi di Pec di mittente e destinatario devono risultare da pubblici elenchi.
Tuttavia, come ritenuto dalle stesse sezioni unite nella sentenza n. 15979 citata, sussiste “una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali … per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. 

In tale contesto si inserisce l’osservata evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che è passata dal considerare il vizio in questione (Pec del mittente non contenuta in pubblici elenchi) da motivo di nullità dell’atto – sanabile in ogni caso ex articolo 156 cpc qualora l’atto raggiunga lo scopo al quale è destinato – a motivo di mera irregolarità.

In definitiva, per i principi ritraibili dal sistema, ivi incluso il principio di ragionevolezza, non vi è ragione di considerare nullo un atto, integralmente pervenuto al ricevente e del quale è certa la provenienza, se il diritto di difesa si è compiutamente esplicato.

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