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Giurisprudenza

Pena e sanzione insieme,
ma se non "troppo gravose"

Il Collegio di nomofilachia ha occasione di chiarire il principio, di valore sovranazionale, secondo cui una persona non può essere processata due volte per il medesimo fatto

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La Corte di cassazione, in tema di reati tributari, ha stabilito che non c'è violazione del ne bis in idem per il doppio procedimento amministrativo e penale, per lo stesso fatto, se fra i due c'è una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta. Questo il principio contenuto nella sentenza n. 4439, depositata il 4 febbraio 2021.


Fatto
La Corte d'appello di Milano confermava la decisione resa dal Gup del tribunale del capoluogo lombardo all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che, previo riconoscimento della circostanza attenuante, ex articolo 13-bis Dlgs n. 74/2000, aveva condannato quest'ultimo, ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 4 Dlgs n. 74/2000, a lui ascritto perchè, in quanto titolare di partita Iva, al fine di evadere le imposte, aveva indicato nelle dichiarazioni fiscali Irpef e Iva, elementi passivi inesistenti, superando le soglie di punibilità previste dalla norma per molte migliaia di euro.

Ricorso per cassazione
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, affidato a quattro motivi di diritto, di cui solo il primo appare di particolare interesse ai fini della nostra trattazione.
In sostanza, il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem: egli, infatti, argomentava di aver corrisposto al Fisco una somma elevata in sede di accertamento con adesione, con ciò subendo una sanzione definitiva in sede tributaria avente carattere sostanzialmente penale e di natura repressiva e severa, irrogata a suo carico per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.
Da qui, la richiesta di disapplicazione delle leggi penali, anche considerando la mancanza di un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti sanzionatori, che sarebbero distinti e disciplinati da regole probatorie differenti.

Sentenza
Secondo i togati di legittimità, il motivo di diritto avanzato dall'imputato è infondato.
In materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo, infatti, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 222/2019), ponendosi nel solco della propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 43/2018).
Per la Consulta, in particolare, alla luce della giurisprudenza europea (sia della Cedu che della Corte di giustizia), la mera sottoposizione di un imputato ad un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del principio del ne bis in idem.

Pronunce europee
In proposito, per delineare alcuni dei tratti essenziali delle decisioni sovranazionali di riferimento, che hanno influito sugli arresti citati dalla Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell'Uomo, ha escluso la violazione dell'articolo 4 protocollo n. 7 della Convenzione (secondo cui “Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato”) quando tra i due procedimenti - amministrativo e penale, che sanzionano il medesimo fatto - sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, ossia:

  • quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta
  • quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile dall'interessato
  • quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti
  • quando il risultato sanzionatorio complessivo (sanzione amministrativa + sanzione penale) non risulti eccessivamente afflittivo per l'interessato in rapporto alla gravità dell'illecito.

Nello stesso senso, si rinvengono decisioni della Corte di giustizia, che hanno escluso la violazione del ne bis in idem (articolo 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), quando sanzione amministrativa e penale perseguano scopi differenti e complementari, sempre che il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti, così da evitare oneri eccessivi a carico dell'imputato o sproporzionati rispetto alla violazione perpetrata.

Giurisprudenza della Cassazione
La suprema Corte, inoltre, ha chiarito, sulla scorta delle decisioni assunte a livello europeo, che non sussiste la violazione del ne bis in idem nel caso dell'irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, per il medesimo fatto per il quale vi è stata condanna a sanzione penale, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tanto che le due sanzioni siano parte di un unico sistema (cfr Cassazione nn.. 5934/2019 e 6993/2018).

Caso di specie
Tanto premesso, la Cassazione rileva come la Corte d'appello milanese abbia correttamente accertato la sussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra il procedimento amministrativo e quello penale, che hanno preso avvio quasi contestualmente.
In questo senso - sintetizzando le conclusioni alle quali è addivenuto il Collegio di nomofilachia - il requisito della connessione menzionato va valutato, appunto, con riferimento all'avvio dei due procedimenti, che, essendo regolati da differenti regole e principi, hanno necessariamente tempi di definizione non coincidenti, anche in ragione delle differenti modalità di formazione ed acquisizione della prova e dei mezzi di impugnazione previsti dai rispettivi ordinamenti.
Né, nel caso in questione, si è osservata una duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, posto che l'accertamento eseguito in sede tributaria è sostanzialmente confluito nel giudizio penale e la "circolazione" del materiale probatorio raccolto dall'indagine penale all'accertamento tributario e viceversa è espressamente contemplato da una serie di norma di legge (articolo 63, comma 1 Dpr n. 633/1972; articolo 33, comma 3 Dpr n. 600/1973; articolo 220 disp. att. cpp; articolo 234 e 238-bis cpp; articolo 187 e 192 cpp).
Infine, rileva la Cassazione, la pena complessivamente inflitta dalla Corte territoriale non è apparsa particolarmente gravosa, atteso che la sanzione nel procedimento amministrativo è stata applicata nella misura minima, con riduzione delle sanzioni nella misura di un sesto, mentre, nel procedimento penale, all'imputato sono stati riconosciuti, oltre alla circostanza attenuante ex articolo 13-bis Dlgs n. 74/2000, i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Conclusioni
In argomento, bisogna, comunque, contemperare che il sistema del "doppio binario" è giustificato dalla rilevanza degli interessi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure: mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero a tassazione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria.
Quindi, in definitiva, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte particolarmente allarmanti (essendo previste soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue legittimi scopi di rafforzare l'effetto deterrente spiegato dalla mera previsione di quest'ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell'ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare ex post l'effettiva riscossione degli importi evasi, da parte dell'Amministrazione finanziaria, grazie ai meccanismi premiali connessi all'integrale saldo del debito tributario.
Tra l'atro, la prevedibilità del sistema del "doppio binario" è in re ipsa, atteso che la legislazione italiana stabilisce chiaramente la sanzionabilità in via amministrativa della violazione, ex articolo 13, comma 1 Dlgs n. 471/1997 da un lato e in via penale, ex articolo 4 Dlgs n. 74/2000, dall'altro.

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