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Giurisprudenza

Più utili da operazioni fittizie. Pretesa valida da “base ristretta”

Quando i soci sono esigui è pressoché impossibile credere che non abbiano conoscenza degli affari societari

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti. I maggiori ricavi, inoltre, possono essere costituiti anche da costi non riconosciuti in quanto, in tal caso, viene a modificarsi il risultato del conto economico e, dunque, si ottiene un maggior utile, che costituisce reddito d’impresa tassabile.
 
E’ quanto affermato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 20721 del 6 ottobre.
Con la decisione in esame, i giudici di legittimità, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, forniscono un importante contributo di chiarezza, in merito alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili ai soci di una società a ristretta base sociale.
 
La pronuncia della Cassazione
La controversia, sottoposta al giudizio della Suprema corte, concerne l’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. In particolare, i militari verificatori avevano constatato l’indebita deduzione dal reddito d’impresa di costi inesistenti, in quanto le relative fatture erano state emesse da società cartiere.
Il maggior reddito accertato in capo alla società, derivante dall’imputazione dei costi per operazioni inesistenti, veniva considerato dall’ufficio distribuito ai soci, stante la ristretta base sociale.
Uno di questi presentava ricorso contro l’accertamento, rimanendo vittorioso nei primi due gradi di giudizio. In particolare, secondo la Ctr Marche, non sussisteva una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitale a ristretta base sociale.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva, quindi, in Cassazione.
La Suprema corte accoglieva le doglianze attraverso un preciso percorso di analisi.
 
La sezione tributaria ha, prima di tutto, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, per le società di capitali a ristretta base di partecipazione, vige la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci e che tale presunzione può essere superata soltanto dalla prova, fornita dal contribuente, che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, essendo stati, bensì, accantonati o reinvestiti dalla società.
 
In secondo luogo, i giudici di legittimità statuiscono che i maggiori utili accertati possono derivare dall’imputazione di costi per operazioni inesistenti e affermano, in aderenza alle motivazioni addotte dall’ufficio, che attraverso il disconoscimento di un costo, si incide sul risultato del conto economico. Quindi, essendo l’utile il risultato del conto economico, si influisce direttamente sulla misura dell’utile e cioè sul reddito tassabile in capo alla società. Conseguentemente, l’indeducibilità di un costo, perché relativo a un’operazione inesistente, “viene a modificare il risultato del conto economico e dunque si ottiene un maggior utile, che costituisce reddito d’impresa tassabile”. In sintesi, “i costi non riconosciuti si convertono automaticamente in ricavi”.
 
In terza battuta, la Suprema corte prende in considerazione la circostanza che l’ufficio, in sede d’appello aveva ampiamente dimostrato come i costi dovevano essere recuperati a tassazione a causa dell’assenza di una struttura operativa delle società cedenti. In particolare, aveva evidenziato come la società che emetteva fatture era una cartiera, in quanto la sua sede coincideva con appartamenti di residenza della famiglia di uno dei soci; mancavano i depositi per le operazioni di carico e scarico di ingenti quantità di merci documentate; era assente qualsiasi versamento d’imposta.
La Cassazione rileva il mancato esame di tali elementi da parte del giudice di merito, che non ha tenuto conto del principio secondo cui, se il Fisco individua una serie di circostanze che fanno ritenere un’operazione come inesistente, “deve essere il contribuente, che ha dedotto il costo relativo alla suddetta operazione, a provarne l’effettività”. Tale prova, peraltro, “non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che, normalmente, vengono utilizzati fittiziamente, e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali”.
 
Nel caso in esame, non avendo la Ctr preso in considerazione gli elementi addotti dall’ufficio, non aveva provveduto a distribuire correttamente l’onere della prova tra le parti.
Conseguentemente, la Suprema corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rinviando la controversia a un’altra sezione dei giudici di merito, sia per l’accertamento dei fatti dedotti dalle parti sia per l’applicazione dei principi di diritto enunciati.
 
Considerazioni
Con la pronuncia in esame, la Suprema corte prende in esame questioni di notevole interesse.
Per quanto riguarda la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a stretta base azionaria, la stessa appare ormai pacifica in giurisprudenza.
Si tratta di una presunzione semplice, ex articolo 2729 del codice civile, la cui ratio si fonda sulle caratteristiche particolari di tale tipo di società. La stessa Corte di cassazione, nell’evidenziare la ragione di tale presunzione, ha statuito che la coincidenza tra realizzazione di utili extrabilancio e distribuzioni degli stessi ai soci, in una società di capitali a ristretta base azionaria, “debba farsi dipendere da quel particolare dato quantitativo consistente nel fatto che i soci sono pochi e che, conseguentemente, essi si trovano nella condizione di poter conoscere l’attività della società. Infatti, essere socio di una società di capitali con compagine sociale ristretta significa trovarsi in una situazione oggettiva, che è giuridicamente rilevante perché, anche senza voler ipotizzare analogie con la sfera dell’illiceità parlando di ‘complicità’, lo scarso numero dei soci si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari” (Cassazione, sentenza 1906/2008).
 
In pratica, si è voluto evitare che il contribuente tragga dei vantaggi fiscali “nascondendosi” dietro una particolare forma di società, scelta ad hoc ma che, in realtà, ha caratteristiche più simili a una società di persone: in tali casi, infatti, si considera la veste societaria una mera “fictio iuris”.
 
Con la pronuncia, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che i maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base azionaria possono derivare anche dall’imputazione dei costi per operazioni inesistenti, operando la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che siano stati accantonati o reinvestiti. Tale operazione, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non viola il divieto di presunzione di secondo grado perché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi, induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristretta base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr Cassazione, sentenze 12246/2010 e 4016/2010).
Peraltro, qualora vengano accertati maggiori utili nei confronti della società, l’onere di provare una destinazione diversa da quella naturale della distribuzione pro quota ai soci, quale, ad esempio, la formazione di riserve occulte, spetta ai soci che negano di aver percepito la quota.
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