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Giurisprudenza

Plusvalenza e valore pro Registro:
il fisco non replica l'indagine

Valido l'accertamento induttivo emesso sulla base di prove raccolte in relazione a un'altra imposta anche se diversi i criteri applicati per la determinazione dell'imponibile

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Con l'ordinanza 20013 del 30 agosto, la Corte di cassazione ha stabilito che è valido l'accertamento fiscale con metodo induttivo emesso dall'ufficio sulla base di prove già raccolte in relazione a un'altra imposta.

Il fatto
Il caso riguarda il proprietario di una rivendita di giornali e cartoleria cui era stato notificato un accertamento della maggiore Irpef e Ilor in relazione alla plusvalenza generata dalla vendita dell'attività con relativo avviamento, già determinato ai fini dell'imposta di registro. In bilancio era stato indicato un valore inferiore.
L'Amministrazione finanziaria ha quindi formato l'atto impositivo usando le presunzioni già raccolte in relazione all'imposta di registro sulla cessione.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale sia, infine, la Commissione tributaria centrale avevano unanimemente annullato la pretesa impositiva, respingendo le ragioni dell'ufficio poste a base del recupero a tassazione della plusvalenza, perché fondato sull'accertamento definitivo del valore fissato in relazione all'imposta di registro.
L'ente impositore ricorreva contro l'ultima decisione, insistendo per una declaratoria di fondatezza della pretesa fiscale.

Motivi della decisione
La Corte suprema, sovvertendo tutti i giudizi di merito, accoglie il ricorso, statuendo che è valido l'accertamento fiscale con metodo induttivo emesso dall'ufficio sulla base di prove già raccolte in relazione a un'altra imposta: sussiste, infatti, una doppia valenza per le presunzioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria contro il contribuente.
Aderendo in pieno alle considerazioni pro-fisco contenute nella relazione dell'estensore, il collegio di legittimità ha infatti chiarito che "l'Ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l'ordinamento a provare il fatto posto a base dell'accertamento".

A tal fine, occorre rilevare che, secondo consolidato orientamento di legittimità (Cassazione, sentenze 4914/1986, 2101/1990, 14448/2000, 14581/2001 e 792/2003), pur nella diversità dei principi relativi alla determinazione dell'imponibile nel caso di trasferimento di un bene a seconda dell'imposta che si deve applicare - poiché, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell'accertamento della plusvalenza patrimoniale di un'impresa (come nella fattispecie) occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo -, l'Amministrazione finanziaria è tuttavia legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso a elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto a prezzo inferiore indicato in bilancio (Cassazione, sentenza 21055/2005).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che "In tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell'avviamento resosi definitivo nell'imposta di registro, assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 4117/2002)", e che anche l'imposta di registro definita nella conciliazione giudiziale sulla plusvalenza - ex articolo 48 del Dlgs 546/1992 - può essere la base per l'accertamento Irpef (Cassazione, sentenza 1918/2012).

Non solo, ma è considerato valido anche l'accertamento Iva per infedeltà della dichiarazione basato su un accertamento induttivo spiccato dall'ufficio delle imposte dirette, perché i due uffici possono utilizzare le stesse presunzioni (Cassazione, sentenza 1202/2011).
Infatti, in tema di Iva, l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ente impositore procede a rettifica, fra l'altro desunta, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del Dpr 633/1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente articolo 51, che fra le modalità ammesse comprende (secondo comma, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, a organi e Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che, qualora l'infedeltà della dichiarazione venga accertata, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra indagine in ordine a essa è tenuta a svolgere l'ufficio Iva, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge, senza necessità di presumerla - come sarebbe, peraltro, ammissibile in astratto ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, ultima parte -, o di procedere a ulteriori indagini.
Nella specie, il giudice di merito ha completamente disatteso i richiamati principi.
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