Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La polizza vita è un investimento:
giusto l’accertamento sintetico

Questa tipologia di controllo esenta l'Agenzia da qualsiasi altra dimostrazione, restando a carico del contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore

In tema di determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche (redditometro), è legittimo l'accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di maggiore capacità contributiva, quali la titolarità di polizze vita, correttamente inquadrate nell'ambito delle spese di investimento, in caso di mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte del contribuente, in ordine alle modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei relativi premi annui.
Questo, in sintesi, il rilevante principio contenuto nella sentenza della suprema Corte n. 17793 del 19 luglio 2017.

La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dall'impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali l'ufficio determinava, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2001 al 2005, maggiori redditi ai fini Irpef sulla base degli elementi indicativi di maggiore capacità contributiva emersi dalla risposta al questionario inviato al contribuente.
In particolare, tra le varie circostanze sintomatiche di capacità contributiva, l'ufficio attribuiva rilevanza alla titolarità di polizze assicurative del ramo vita, considerate spese per investimenti e poste quali fatti-indice a fondamento della rettifica, non avendo il contribuente assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'articolo 38, comma 6, del Dpr 600/1973 (nella versione precedente le modifiche di cui al Dl 78/2010: "il contribuente ha facoltà di dimostrare (…) che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta").

In parziale accoglimento dell'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Ctp che rigettava il ricorso introduttivo, la Commissione tributaria regionale confermava nel merito la correttezza dell'inquadramento delle polizze assicurative sulla vita nell'ambito delle spese per investimenti, confermando, quindi, sostanzialmente, la bontà dell'operato dell'ufficio.

Contro il pronunciamento dei giudici di secondo grado, il contribuente ricorreva in Cassazione, contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio e censurando la pronuncia della Ctr sotto il profilo:
  • dell'omessa o contraddittoria motivazione circa la natura asseritamente di investimento delle polizze vita sottoscritte
  • della violazione di legge e, in particolare, del combinato disposto degli articoli 38, comma 4, del Dpr 600/1973 e 9 del Dm 10 settembre 1992, che esclude la rilevanza, ai fini dell'accertamento sintetico, della titolarità di polizze assicurative sulla vita
  • della violazione di legge anche in relazione all'articolo 38, comma 5, del medesimo Dpr, dovendo la spesa per incrementi patrimoniali presumersi sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti in cinque anni.
La pronuncia
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità ritengono infondati i motivi di ricorso proposti dal contribuente avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale.
In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui "in tema di accertamento in rettifica delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, cd redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva (…) restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore…" (cfr Cassazione n. 16912/2016).

In relazione, poi, all'inquadramento delle polizze vita fra le spese per investimenti, come tali rilevanti quali fatti-indice di maggiore capacità contributiva, la suprema Corte afferma che la valutazione di merito espressa in tal senso dalla Ctr è del tutto esente da vizi logici e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.

Infine, la Corte disattende anche l'ultima argomentazione di parte, fondata sulla presunzione che le spese per incrementi patrimoniali siano sostenute con redditi formatisi in quote costanti, precisando che "nella specie, non è applicabile il criterio d'imputazione di cui all'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, perché si tratta di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro. Trattasi, infatti, di premi pagati a cadenza periodica, in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati".
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/polizza-vita-e-investimento-giusto-laccertamento-sintetico