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Giurisprudenza

La Polonia nel mirino della Corte Ue sulle auto

Oggetto del contendere la normativa fiscale polacca che disciplina l’acquisto intracomunitario e l’importazione di autovetture

La Corte di Giustizia delle comunità europee con decisione del 18 gennaio 2007, relativa alla causa C-313/05, ha chiarito che una accisa come quella introdotta in Polonia con la legge 23 gennaio 2004 non costituisce un dazio doganale all’importazione nè una tassa d’effetto equivalente in base all’articolo 25 Ce. L’articolo 90, primo comma, Ce deve essere interpretato nel senso che osta a un diritto di accisa, nella misura in cui l’importo dell’accisa che colpisce le autovetture usate con più di due anni di età acquistate in uno Stato membro diverso dal quello che ha introdotto tale accisa supera l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale delle autovetture simili immatricolate in precedenza nello Stato che impone tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 7 del decreto del ministro delle Finanze 22 aprile 2004 in materia di riduzione delle aliquote delle accise, abbia un tale effetto.

La questione pregiudiziale interpretativa
L’articolo 28 Ce non si applica ad una dichiarazione semplificata come quella prevista dall’articolo 81, n. 1, punto 1, della legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa e l’articolo 3, n. 3, della direttiva 92/12/Cee del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non osta a una tale dichiarazione quando la normativa in questione è suscettibile di essere interpretata nel senso che la dichiarazione è dovuta a decorrere dall’acquisto del diritto di disporre dell’autovettura in veste di proprietario e, al più tardi, a decorrere dalla sua immatricolazione nel territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale. La questione pregiudiziale interpretativa su cui si è pronunciato il giudice europeo è stata proposta dall’autorità giurisdizionale della Polonia che, dovendo decidere su una controversia che ha visto contrapposti un cittadino polacco e l’Autorità fiscale del Paese, ha ritenuto necessario chiedere una valutazione di compatibilità, con gli articoli 25Ce, 28Ce e 90Ce e con le disposizioni di cui all’articolo 3, n. 3 della direttiva del Consiglio 92/12/Cee del 25 febbraio 1992, della legge che impone il versamento di una accisa sulle autovetture prima della loro immatricolazione nonché l’obbligo di presentare, entro cinque giorni dall’introduzione del veicolo nel territorio polacco (per le auto importate o provenienti da altro Paese comunitario), una dichiarazione semplificata all’ufficio doganale competente.

L’oggetto della controversia
La legge polacca assoggetta ad accisa le autovetture non immatricolate in Polonia. Soggetti all’accisa, pertanto, sono coloro che vendono le autovetture in Polonia prima della loro immatricolazione, oppure che le importano o effettuano un acquisto intracomunitario di esse. Se l’immatricolazione del veicolo avviene successivamente al secondo anno di calendario rispetto all’anno della sua produzione l’aliquota dell’accisa aumenta, in base ad alcuni parametri individuati per decreto, fino a un massimo del 65 per cento della base imponibile. I soggetti che effettuano l’acquisto intracomunitario o l’importazione, come è avvenuto per il ricorrente del caso in esame, devono presentare, inoltre, una dichiarazione semplificata, all’ufficio doganale competente, entro cinque giorni dalla data dell’acquisto e devono versare l’accisa non oltre il momento dell’immatricolazione dell’autovettura. Il cittadino polacco, dopo aver versato l’accisa (e presentato la dichiarazione nei termini normativamente previsti), ne ha chiesto il rimborso ritenendo che la sua imposizione fosse in contrasto con gli articoli 25Ce, 28Ce e 90Ce. Le autorità fiscali hanno respinto tale istanza ritenendo che la normativa fiscale nazionale sia, in materia, pienamente conforme all’articolo 3, n. 3 della direttiva 92/12/Cee che detta i princìpi pertinenti.

Il ricorso all'all'autorità giurisdizionale polacca
Il contribuente, a seguito del rigetto rappresentato, ha presentato ricorso all’Autorità giurisdizionale polacca che, valutate le eccezioni proposte, ha posto alla Corte di Giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali interpretative.

Le questioni pregiudiziali interpretative
"1) Se il disposto dell’articolo 25, n. 1 [CE] in cui viene stabilito il divieto di imposizione tra gli Stati membri di dazi doganali all’importazione o all’esportazione o di tasse di effetto equivalente proibisca ad uno Stato membro di applicare l’articolo 80 della [legge polacca sui diritti di accisa] in una situazione nella quale i diritti di accisa vengono prelevati per ogni acquisto di autoveicolo indipendentemente dal luogo di provenienza di quest’ultimo, anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale. 2) Se il disposto dell’articolo 90, n. 1 [CE] in conformità del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari permetta ad uno Stato membro l’imposizione di un’accisa su autoveicoli usati importati da altri Stati membri allorché tale accisa non grava sulla vendita di autoveicoli usati già immatricolati in Polonia, in una situazione in cui la stessa accisa veniva imposta u tutti gli autoveicoli non immatricolati nel territorio del paese, conformemente all’art.80, n. 1, della legge polacca su diritti di accisa.
3) Se il disposto dell’articolo 90, secondo comma, [Ce] conformemente al quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni intese a proteggere indirettamente altre produzioni permetta ad uno Stato membro l’imposizione di un’accisa ad un tasso variabile a seconda dell’età del veicolo e della cilindrata, pubblicato nel [decreto del 2004] sugli autoveicoli usati importati dal altri Stati membri quando l’imposizione viene calcolata secondo un analogo modello per la vendita di autoveicoli usati nel paese, effettuata anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio dello stesso Paese e l’imposizione medesima influisce in seguito sul prezzo di tale autoveicolo in occasione di una sua ulteriore rivendita.
4) Se il disposto dell’articolo 28 [CE] a norma del quale sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, considerato in pari tempo anche il tenore dell’articolo 3, n. 3, della direttiva [92/12/Cee], proibisca ad uno Stato membro di mantenere in vigore l’art. 81 della legge polacca sui diritti di accisa in conformità del quale i soggetti procedenti all’acquisto intracomunitario di autovetture non immatricolate sul territorio polacco, hanno l’obbligo, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, di presentare dopo l’importazione nel territorio del paese una dichiarazione semplificata al competente Direttore dei ufficio doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dall’acquisto intracomunitario".


Considerazioni preliminari dell’Avvocato Generale

L’Avvocato Generale ha chiarito, in via preliminare, che i tre articoli del Trattato con cui si presume un eventuale contrasto da parte delle disposizioni nazionali in materia di accise, trovano alternativa applicazione in ragione della natura del provvedimento che si ritiene restrittivo del commercio intracomunitario. In particolare, l’articolo 28 Ce trova applicazione in caso di misure non fiscali, l’articolo 25 Ce in presenza di dazi o misure fiscali connesse all’attraversamento della frontiera e l’articolo 90 Ce in occasione di provvedimenti fiscali interni. Nel caso in esame l’accisa colpisce le autovetture (categoria di merci) indipendentemente dal loro attraversamento della frontiera. Anche le automobili di fabbricazione polacca, infatti, sono soggette all’accisa prima della loro immatricolazione. E’esclusa, pertanto, la natura di dazio o di misura connessa e conseguentemente l’applicabilità dell’articolo 25 Ce.

Le tesi sostenute in causa
Per quanto riguarda il secondo quesito posto dal giudice del rinvio, è necessario analizzare le modalità di riscossione del particolare tributo per verificare se l’onere imposto sui veicoli usati provenienti dagli altri Stati membri possa essere superiore a quello residuale incorporato nel prezzo di un veicolo equivalente immatricolato in origine in altro Stato membro. Contrariamente a quanto avviene per le vetture nuove (immatricolate nell’anno di fabbricazione o nell’anno successivo) per le quali il trattamento fra le vetture fabbricate in Polonia e quelle originarie di altri Stati membri è il medesimo, nel caso delle autovetture usate, l’imposta residuale incorporata nel valore di un’autovettura fabbricata in Polonia resta costante mentre per quelle immatricolate in precedenza in altro Stato membro aumenta ogni anno fino ad un massimo del 65 per cento il governo polacco ha giustificato la discrepanza rappresentata sostenendo che la politica ambientale adottata impone di scoraggiare l’acquisto di autovetture più vecchie e maggiormente inquinanti; il prezzo d’acquisto delle autovetture usate (provenienti da altri Paesi Ue) dichiarato è inferiore a quello realmente pagato; nonostante l’adozione dell’accisa, l’acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati membri è aumentato.

La tutela dell'ambiente
Le ragioni di tutela ambientale non sono sufficienti, per giurisprudenza costante, a giustificare la differenza di trattamento adottata sui prodotti, della stessa natura, provenienti dagli altri Stati membri, nè sembra ragionevole ritenere che alla dichiarazione corretta del prezzo pagato per l’acquisto delle autovetture nuove segua un comportamento difforme soltanto e sempre su quelle usate. L’obbligo, per gli Stati membri, di non applicare imposizioni, "di qualsivoglia natura", superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, stabilito dall’articolo 90 Ce, infine, opera indipendentemente dai risultati che la sua violazione può produrre. L’accisa imposta dalle autorità polacche sulle autovetture usate provenienti dagli altri Paesi membri, pertanto, in quanto eccede la quota di imposta residuale incorporato nel valore di un’autovettura usata equivalente la cui accisa è stata riscossa quando era nuova, costituisce una violazione delle disposizioni dell’articolo 90 Ce. Per quanto concerne la presunta violazione dell’articolo 28 Ce, poiché la dichiarazione da presentare entro cinque giorni dall’acquisto dell’autovettura è da considerarsi quale formalità inscindibilmente connessa al pagamento dell’imposta, esso non può trovare applicazione (sarebbe stato applicabile soltanto qualora l’obbligo di dichiarazione fosse stato connesso ad una misura di natura non fiscale). Da escludere, peraltro, in quanto l’obbligo di dichiarazione è indipendente dal passaggio della frontiera da parte dell’autovettura, l’applicazione dell’articolo 3, n. 3 della direttiva del Consiglio 92/12/Cee.

Le conclusioni
In sostanza, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la decisione odierna, ha accolto le conclusioni dell’Avvocato Generale, ritenendo l’accisa in esame incompatibile con il solo articolo 90 Ce qualora, applicata alle autovetture usate con più di due anni di età, superi l’importo residuo dell’accisa incorporata nel valore venale delle autovetture simili immatricolate in precedenza nello Stato impositore.
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