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Giurisprudenza

Il portiere a difesa della validità della notifica

Osservate tutte le prescrizioni normative, resta valida la consegna effettuata nelle sue mani, a nulla rilevando la successiva restituzione dell'atto

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La notifica dell'avviso di accertamento deve essere eseguita presso il domicilio fiscale, rappresentato dal Comune nella cui anagrafe è iscritto il contribuente, e l'ufficiale giudiziario può consegnare un copia al portiere dello stabile, purchè lo stesso attesti la mancanza del destinatario, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 137, cpc, e 60, Dpr n. 600 del 1973.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 18764 del 26 aprile 2006, depositata il 30 agosto 2006, della Corte di cassazione (sezione tributaria), dalla quale emerge che la notifica dell'accertamento eseguita al portiere presso il domicilio fiscale del contribuente è da ritenersi rituale, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e dopo che il notificatore ha annotato la mancanza del destinatario nella relazione di notificazione, a nulla rilevando la successiva restituzione dell'atto da parte dello stesso portiere dello stabile dove il contribuente svolgeva in precedenza la sua attività.

La notifica degli atti è disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, così come dispone l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546. Tale ultima disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 60, comma 1, lettera a), del Dpr n. 600 del 1973, che stabilisce come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, è eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del cpc.

Oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, le notifiche possono essere eseguite, ove richieste dall'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, il quale metterà in atto le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario(1).
In alternativa a tale procedura, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato, senza busta con avviso di ricevimento.

In materia di notifica degli atti tributari, l'articolo 37, comma 27, Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene importanti novità. In particolare - modificando direttamente il testo del citato articolo 60, Dpr n. 600 del 1973, il legislatore ha introdotto la lettera b-bis) che prevede, nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto da notificare, la consegna o il deposito della copia da parte del messo in busta che provvede a sigillare, ottemperando a una serie di condizioni che sono finalizzate a garantire la riservatezza del destinatario e a evitare di rendere noto il contenuto dell'atto al soggetto terzo che lo riceve.

Infatti, è stato previsto che sulla busta non vengano apposti segni o indicazioni dai quali possa evincersi il contenuto dell'atto da notificare e, al fine di conferire certezza al destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

L'altra importante novità è stata l'introduzione di una nuova lettera e-bis) in cui viene riconosciuta al cittadino che non ha la residenza in Italia, o che non abbia nominato un rappresentante fiscale, di comunicare al competente ufficio locale l'indirizzo estero per la notificazione degli atti che lo riguardano; la notificazione degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la consegna avvenga in mani proprie. Trattasi di una novità assoluta a favore di quei contribuenti che non hanno la residenza nello Stato e, contestualmente, non vi hanno eletto domicilio e non abbiano nominato un rappresentate fiscale.

Nella fattispecie portata al vaglio della Cassazione, l'ufficio finanziario, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, nonché di successive verifiche bancarie, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un professionista che lo impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la nullità dell'accertamento notificatogli oltre il termine di cinque anni, ex articolo 43, Dpr n. 600 del 1973. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, nonostante l'ufficio finanziario avesse dedotto l'esistenza di una precedente notifica avvenuta entro lo scadere del termine quinquennale, eseguita nelle mani del portiere presso lo stabile ove aveva lo studio il citato professionista.

Nel giudizio di legittimità, con riferimento alla notifica dell'accertamento, il ricorrente ha eccepito la nullità della stessa eseguita presso il portiere dello stabile dove in precedenza lo stesso aveva lo studio professionale, come risultante dalla successiva restituzione dell'atto da parte del medesimo portiere, e non al nuovo domicilio fiscale.
I giudici hanno rigettato tale eccezione, ritenendo legittime le determinazioni della relazione di notifica eseguita presso il domicilio fiscale noto (dopo vani tentativi effettuati presso la residenza dello stesso) ovvero presso lo studio del professionista conosciuto all'ufficio finanziario, ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 139, commi 1 e 4 del cpc: la procedura risulta legittimante ai fini dell'avvenuta notifica, non avendo alcun effetto la restituzione dell'atto da parte del portiere dello stabile, in quanto avvenuta successivamente al perfezionamento del procedimento di notificazione, né la comunicazione del nuovo domicilio fiscale del contribuente, avvenuta dopo tali fatti.

Infatti, tale ultima disposizione prevede che, se la notificazione non può avvenire "in mani proprie", la stessa deve essere fatta, alternativamente, nel comune di residenza del destinatario, dimora o domicilio, e solo alla fine può essere notificato al portiere dello stabile: quest'ultimo, come recita il citato comma 4, deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante lettera raccomandata.

Relativamente alla nullità della notificazione dell'atto nelle mani del portiere, la giurisprudenza ha più volte affermato che la stessa ricorre soltanto nel caso in cui la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dal citato articolo 139 cpc, in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8214/2005; Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 10924/2005; Giudice di pace, Roma, sentenza n. 47405 del 12/11/2003).
Promana da detti pronunciamenti che l'attività del notificatore deve essere finalizzata al rispetto della procedura di cui alle norme di legge già richiamate: lo stesso, nel caso di notifica nelle mani del portiere, deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone abilitate ad avere l'atto, attestando l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 139 cpc.

NOTE:
1) Cassazione, 11 novembre 2005, n. 22849. La notifica del ricorso per cassazione eseguita dal messo notificatore, all'uopo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, è inesistente (e non solo nulla) e comporta l'inammissibilità del ricorso.

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