La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98 della direttiva Iva, che prevede la possibilità di applicare una aliquota Iva ridotta per il trasporto di persone, e degli articoli da 306 a 310 della direttiva sul regime speciale delle agenzie di viaggio.
L'oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una contribuente polacca e l’Amministrazione nazionale, in relazione al calcolo dell’Iva applicabile alla sua attività di agenzia di viaggio. La titolare dell’agenzia ha venduto direttamente ai viaggiatori soggiorni turistici tutto compreso, per i quali ha fatto ricorso al servizio di altri prestatori ed il trasporto, che ha fornito adoperando mezzi propri.
Con riferimento al calcolo dell’Iva, ha applicato il regime speciale previsto per le operazioni delle agenzie di viaggio, utilizzando come base il margine dell’agenzia di viaggio e assoggettandolo ad aliquota del 22%.
Quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio, ha applicato il regime di diritto comune dell’Iva per quanto riguarda la base imponibile, e le ha assoggettate all’aliquota ridotta del 7% prevista per le prestazioni di trasporto di persone. L’Amministrazione tributaria ha ritenuto che le prestazioni di trasporto fossero indispensabili alla prestazione di servizio turistico nel suo complesso offerta dall’agenzia di viaggio e che dovessero considerarsi inscindibili da quest’ultima; pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione la medesima aliquota degli altri servizi, vale a dire la aliquota normale del 22 per cento.
La questione pregiudiziale
La contribuente ha contestato la decisione dell’Amministrazione tributaria proponendo ricorso giurisdizionale; il giudice a quo, investito della vicenda, ha sollevato dinanzi alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale: se qualora, nell’ambito di un servizio turistico reso da un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfetario tassato secondo le regole della direttiva sul regime speciale IVA (articolo 306 e seguenti), un’agenzia di viaggio fornisca una prestazione propria di trasporto che costituisce un elemento necessario per la realizzazione di detto servizio, tale prestazione sia assoggettata all’aliquota normale applicabile ai servizi turistici oppure a quella ridotta applicabile ai servizi di trasporto di persone (articolo 98 della direttiva Iva).
Le valutazioni della Corte
Al riguardo, la Corte comunitaria ha già precisato che il regime speciale si esclusivamente per le prestazioni acquistate presso terzi, e non per le prestazioni di trasporto effettuate senza intermediari, che sono soggette alle disposizioni generali previste per le imprese di trasporto. Pertanto, qualora un operatore economico assoggettato alle disposizioni del regime speciale IVA effettui, dietro pagamento di prezzo forfettario, operazioni composte da prestazioni di servizi fornite in parte da lui stesso e in parte da altri soggetti passivi, tale regime si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi.
Quanto alla nozione di prestazioni di servizi unica, di cui agli articoli 307 e 308 della Direttiva IVA, concerne soltanto i servizi acquistati presso soggetti passivi terzi.
Inoltre, la regola sulla prestazione unica, non può incidere sulla valutazione della nozione stessa in rapporto al regime speciale IVA applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio.
Pertanto, a prescindere dal fatto che tali prestazioni siano o meno indispensabili in rapporto al servizio turistico globale, non ne deriva che debbano considerarsi come costituenti con quest’ultimo una prestazione unica ai sensi degli articoli 307 e 308 della direttiva né che debbano condividere lo stesso destino fiscale di tale servizio. Ne consegue che, quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio da una agenzia di viaggio, queste ultime non possono essere soggette al regime speciale, né per determinare la base imponibile, né per applicare le altre regole relative al calcolo dell’Iva. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri, di prevedere una aliquota ridotta per il trasporto di persone (come nel caso di specie è avvenuto per lo Stato polacco, che applica per tale servizio l’aliquota ridotta del 7 per cento).
Conclusioni
Secondo la Corte gli articoli da 306 alla 310 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che, laddove nell’ambito di un servizio turistico reso a un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfetario, un’agenzia di viaggio fornisce una prestazione propria di trasporto che costituisce uno degli elementi del servizio turistico, tale prestazione è soggetta, ai fini dell’aliquota, al regime generale dell’imposta e non al regime speciale Iva applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Inoltre, nell’ipotesi in cui, in base a quanto previsto dall’articolo 98 della direttiva, gli Stati membri abbiano previsto una aliquota ridotta Iva in materia di prestazione di servizi di trasporto, tale aliquota è applicabile alla prestazione.
Su prestazioni proprie di viaggio,
no a regime speciale Iva d’agenzia
La Corte di giustizia chiarisce quando e a quali condizioni al servizio di trasporto può trovare applicazione l’aliquota ridotta prevista dalla normativa nazionale
