Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Su prestazioni di servizi finanziari
sì al termine esteso di rettifica

La controversia esaminata dalla Corte Ue verte sull’interpretazione dell’articolo 64 del Trattato sul funzionamento dell’Ue e coinvolge un contribuente titolare di un conto corrente estero

corte ue
La controversia esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea vede protagonisti contrapposti l’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi e un contribuente, titolare di un conto corrente estero. Oggetto della causa un avviso di rettifica ricevuto e relativo all’imposta sui redditi e ai contributi previdenziali obbligatori relativi a specifiche annualità contestate. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
 
L’antefatto oggetto di causa
Nel maggio 2002 la parte ricorrente subiva una denuncia per violazione della legge nazionale sul controllo dei movimenti di titoli. A seguito di tale denuncia, venivano fornite informazioni relativamente a un conto posseduto presso un istituto bancario svizzero nonché ad un altro conto posseduto presso un istituto bancario lussemburghese che non erano mai stati denunciati nelle dichiarazioni dei redditi. Ecco che allora, da tale denuncia ne scaturiva un avviso di rettifica delle dichiarazioni annuali dei redditi corrispondenti agli anni imputati. Gli avvisi di rettifica in parola sono stati emessi in applicazione del termine di rettifica fiscale prolungato. Tuttavia il giudice tributario aveva escluso dall’avviso di rettifica l’anno 2004 in applicazione della cd. “clausola di standstill” prevista dall’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, decisione questa che, però, veniva successivamente impugnata dall’ispettore tributario.
 
Il ricorso in Corte d’appello
Per altro verso la parte ricorrente impugnava in via incidentale dinanzi ai giudici della Corte di appello in ragione della applicabilità della clausola di standstill sulla libera circolazione dei capitali anche al suo conto corrente elvetico. I giudici della Corte di appello respingevano l’appello principale dell’ispettore tributario in quanto infondato mentre per quanto riguarda l’appello incidentale della parte ricorrente veniva dichiarato irricevibile nella parte che riguardava le decisioni relative agli avvisi di rettifica per gli anni sino al sino al 2003 e per gli anni 2005 e 2006, accogliendo il ricorso presentato per l’anno 2004. Il giudice argomentava che alla rettifica relativa al conto bancario svizzero non potesse applicarsi l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. Ecco che allora veniva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello in quanto, come sottolineato dalle stesse parti ricorrenti, veniva erroneamente considerato che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non comprende misure quali l’avviso di rettifica relativo ai redditi provenienti dal conto bancario svizzero per l’anno 2004 con applicazione del termine di rettifica fiscale prolungato. Alla luce delle sue esposte argomentazioni i giudici della Corte suprema dei Paesi Bassi decidevano di sospendere il procedimento per sottoporre ai togati europei le questioni pregiudiziali emerse dai dubbi interpretativi in parola.
 
Le questioni pregiudiziali
La prima questione verte sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, laddove lo stesso si possa applicare a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, quale il termine di rettifica fiscale prolungato di cui alla fattispecie  del procedimento principale. La seconda questione riguarda il riconoscimento agli Stati membri di applicare il termine di rettifica fiscale prolungato senza considerare il prestatore, le condizioni e le modalità di prestazione dei servizi. La terza questione riguarda se l’apertura di un conto titoli presso una struttura bancaria ubicata fuori dall’Unione rientri o meno nella nozione di movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.
 
Sulle questioni pregiudiziali
I togati europei premettono che le questioni pregiudiziali scaturiscono dall’ipotesi che la normativa di cui al procedimento principale, che prevede un termine di rettifica fiscale prolungato, costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Pertanto, i giudici europei argomentano le proprie conclusioni soprattutto per il fatto che dal tenore dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si evince una deroga al divieto di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE a favore dell’applicazione delle restrizioni esistenti in forza del diritto nazionale per quanto concerne i movimenti di capitali costituiti da investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari e l’applicabilità dipende dall’effetto e non dall’oggetto della normativa.
 
La pronuncia
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi dichiarando che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso positivo di applicazione ad una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali quale il termine di rettifica fiscale prolungato anche ad operazione di investimenti indiretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Inoltre, l’apertura di un conto titoli, come quella di cui al procedimento principale è annoverabile nella nozione di movimenti di capitale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1 TFUE. Infine, il termine di rettifica fiscale prolungato, applicabile sui movimenti di capitali che implicano le prestazione di servizi finanziari, non può riguardare né il prestatore di servizi, né le condizioni o le modalità della stessa prestazione di servizi.
 
 
Data della sentenza
15 febbraio 2017
Numero della causa
Causa C-317/15
Nome delle parti
  • X
contro
  • Staatssecretaris van Financiën
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/prestazioni-servizi-finanziari-si-al-termine-esteso-rettifica