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Giurisprudenza

Presunta la stabile organizzazione
se l’artista ha una società-agente

La presenza di un professionista che cura gli interessi del comico fa scattare il presupposto Irap se quest’ultimo non prova l'inesistenza di un’attività in forma associata

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L’artista che esercita di fatto la propria attività in forma associata è considerato soggetto passivo ai fini Irap, tanto più se si avvale dei servizi di un agente che si occupa in via permanente ed esclusiva del suo lavoro, salvo fornire la prova di non essere il responsabile dell’organizzazione di cui si beneficia. In caso di mancato superamento dell’onere probatorio opera la presunzione di senso comune per cui un’organizzazione, che si occupa stabilmente dell’attività lavorativa di un soggetto, dipende di fatto da quest’ultimo e ad esso e al suo interesse fa capo. Questo il principio desumibile dall’ordinanza n. 21338 pubblicata il 19 luglio 2023, con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso in materia di Irap proposto da un trio di comici.

La vicenda processuale
La controversia tratta il ricorso proposto da un artista avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a fronte dell’istanza di rimborso dell’Irap versata. A parere dell’ufficio il contribuente, che svolgeva la propria attività artistica quale componente di un trio di comici, era da considerarsi soggetto passivo ai fini Irap in ragione delle spese documentate di importo elevato. Diversamente il contribuente riteneva insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione svolgendo la propria attività senza ausilio di strutture, dipendenti e senza lo sfruttamento di immobili.
Il ricorso è stato respinto dalla Ctp e il giudizio è rimasto tale anche in sede di appello. A parere dei giudici di merito, nel caso di specie sussisteva il requisito dell’autonoma organizzazione perché l’artista si è sempre avvalso nell’espletamento della propria attività di due società a latere.
Avverso la decisione di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 446/1997 ma la Corte di cassazione, ritenendo fondata la tesi dell’amministrazione finanziaria, ha rigettato definitivamente il ricorso, con condanna alle spese in capo al soccombente.

Il requisito dell’autonoma organizzazione
Nell’ordinanza in commento sono due le circostanze in base alle quali i giudici di legittimità hanno confermato la debenza del tributo.
La prima riguarda l'individuazione del presupposto dell'autonoma organizzazione, considerata l'esistenza di una società-agente dell'artista che si occupa in via permanente ed esclusiva dell'attività lavorativa dei tre artisti, curando la conclusione dei contratti lavorativi e la promozione e organizzazione delle prestazioni professionali.
Sul punto il ricorrente ha censurato la decisione di merito, che ha ritenuto come la presenza di un agente, impegnato a procurare i contratti di un'artista, realizzi sempre e comunque il presupposto d'imposta, dato che l'attività e il reddito di questi non avrebbero potuto avere lo stesso sviluppo se fossero stati affidati alla sola sua capacità relazionale e organizzativa. Un altro importante elemento contestato dal ricorrente riguarda il punto in cui la Ctr ha ritenuto che un'organizzazione che si occupi in via permanente ed esclusiva dell'attività lavorativa di un soggetto (un trio) non possa non dipendere di fatto da quest'ultimo e comunque ad esso, e al suo interesse, fare capo.
In linea di principio, la presenza di un agente, che cura e promuove gli interessi dell’artista-lavoratore autonomo, non presuppone l’esistenza di un’autonoma organizzazione (così Cassazione n. 3042/2019). Tuttavia è onere del contribuente fornire la prova di quale sia stata in concreto l'organizzazione che, negli anni sottoposti a controllo, ha gestito l'attività e incrementato la capacità reddituale dell’artista. In altre parole è lo stesso contribuente a dover dimostrare di non essere il responsabile dell’organizzazione di cui si avvale.  
Nel caso di specie, l’onere probatorio non è stato superato in quanto l'asserita autonomia sostanziale nei confronti del soggetto che ne ha gestito interamente la professione è stata fondata soltanto sulla formale titolarità altrui delle quote societarie.

L’attività esercitata in forma associata
Il secondo elemento considerato dalla Corte di cassazione a favore dell’amministrazione finanziaria riguarda la circostanza che il contribuente abbia svolto l’attività artistica con altri due attori per oltre 25 anni. Sul punto la Ctr si è espressa presumendo la soggettività passiva ai fini Irap dell'artista, in quanto lo svolgimento della sua attività con altri realizza di fatto un'attività professionale strutturata in forma associata.
I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza a sezioni unite n. 9451/2016 in cui è stato affermato, in primo luogo, che l’accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In secondo luogo resta fermo che il presupposto ricorre solo se il contribuente: (i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e (ii) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In diverse pronunce la Corte di cassazione ha affermato il principio, riferito per lo più al caso dei professionisti, che l’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente del lavoro di ciascuno di loro.

In buona sostanza, in caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata, il requisito dell’autonoma organizzazione per l'applicazione dell'imposta in capo al professionista-associato si presume essere “implicito” nel fatto che l’attività è svolta in modo non del tutto separato rispetto a quella dello studio, senza necessità di un riscontro fattuale. È onere dello stesso contribuente, che voglia contestare la sussistenza dell'autonoma organizzazione, di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.
Più in generale ne consegue che l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

Nella controversia in commento sono state accolte le ragioni erariali perché, sia in sede amministrativa che giudiziale, è stata accertata la piena sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Nel testo riportato nell’ordinanza, si legge difatti che il trio costituisce notoriamente una stabile associazione, a nulla rilevando il temporaneo inserimento del singolo attore in una compagnia o la sua partecipazione ad un programma seriale. Oltre a questo fatto ci sono ulteriori indizi di autonoma organizzazione, come il comune e totalizzante management nonché la condivisione della comproprietà e della gestione dei diritti d'immagine.

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