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Giurisprudenza

Pretesa tributaria “revisionata”:
l’avviso non deve essere annullato

Inutile invocare il difetto di motivazione della sentenza, individuabile solo nel caso in cui è manifestamente contraddittoria o incomprensibile, o se è omesso un fatto storico decisivo

terra

Valido l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio contestava a una società maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto di un terreno, anche se l’importo contestato è stato successivamente ridotto nei vari gradi del giudizio. È in sintesi, la conclusione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 25265 del 9 ottobre 2019.

A seguito di una compravendita di un terreno, la società acquirente riceve un avviso con cui l’ufficio rettifica il valore del bene determinando maggiori imposte ipocatastali e di registro.
La società quindi propone ricorso e la Ctp ridetermina il valore del bene indicato nell’avviso, provvedendo a una mera riduzione dello stesso. A seguito del ricorso in appello proposto dalla società contro la sentenza di primo grado, la Ctr accoglie solo in parte le ragioni del ricorrente, limitandosi a ridurre il valore del terreno.

La società ricorre in Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, lamenta il fatto che i giudici di secondo grado, nonostante avessero riconosciuto “l’arbitrarietà delle modalità di rettifica”, non avevano provveduto ad annullare l’avviso ma solo a ridurre il valore del bene.
Con il secondo motivo la società ricorrente invoca la nullità della sentenza della Ctr, in primo luogo per difetto di motivazione e, in secondo luogo, perché la pronuncia non aveva tenuto conto della perizia giurata allegata agli atti, nonostante fosse stata richiesta proprio dal giudice di appello.
La doglianza contenuta nel primo motivo è infondata. Il processo tributario, infatti, è finalizzato a una pronuncia di merito che può essere diversa dalla pretesa del contribuente o da quella dell’Ufficio, e non alla eliminazione giuridica dell’atto impugnato.
Il giudice tributario anche se ritiene non valido l’avviso può comunque ricondurre la pretesa tributaria a una diversa misura, fornendo delle valide motivazioni. Nel caso in esame la Ctr aveva rideterminato il corretto valore su cui applicare le imposte, parametrandolo ai valori utilizzati dal Comune ai fini Ici e al valore edificatorio dell’area.

Anche il secondo motivo deve essere respinto. In merito alla motivazione della sentenza, i giudici di legittimità rilevano che in base alla normativa in vigore all’epoca del deposito della sentenza impugnata (riformulazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5 cpc con l’articolo 54 Dl n. 83/2012), nel ricorso per Cassazione non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017)”.

In merito al fatto che la Ctr non avrebbe tenuto conto della perizia giurata, la Cassazione rileva che la denuncia per il mancato esame di un documento ha valore solo se comporta omissione di motivazione su un punto decisivo della lite e il documento non esaminato contiene la prova di elementi così rilevanti da invalidare l’istruttoria di cui si è avvalso il giudice di merito. In sostanza la denuncia dovrebbe contenere le ragioni per le quali la mancata valutazione del documento ha portato a una diversa pronuncia. Elementi che il ricorrente non ha prodotto.

Alla luce delle motivazioni espresse, la Corte di cassazione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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