Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La procedura finlandese per la circolazione dei veicoli non…gira

La sentenza emanata oggi conclude la procedura di inadempimento aperta sull’argomento dalla Commissione europea

In particolare la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato la Repubblica di Finlandia ponendo l’accento sulla richiesta di permesso di trasferimento che lo Stato esige per mettere in circolazione i veicoli legalmente immatricolati e utilizzati in un altro Stato membro. La normativa finlandese
La legge della Repubblica di Finlandia sulla circolazione degli veicoli prevede che, prima dell’immatricolazione o della messa in servizio dei veicoli, sia pagata una tassa. Alla disposizione di carattere generale, sono fatte alcune eccezioni a favore dei veicoli utilizzati in maniera temporanea e di quelli che si avvalgono di un permesso di trasferimento. In particolare, un veicolo immatricolato all’estero o munito di una targa di immatricolazione provvisoria possono essere messi in circolazione in Finlandia senza dichiarazione di immatricolazione. La stessa possibilità è accordata ai veicoli per i quali è stato rilasciato un permesso di trasferimento. Il servizio incaricato dell’immatricolazione e l’Amministrazione delle dogane possono rilasciare, su domanda, un permesso scritto di trasferimento che autorizza, a determinati fini (controllo tecnico, esposizione, partecipazione a competizione o altro), la guida di un veicolo non immatricolato. Per il rilascio del permesso è necessario che il veicolo sia coperto da assicurazione e che la tassa annuale sia stata pagata. La durata massima del permesso non può superare, se non per motivi particolarmente gravi, la durata di sette giorni. Il permesso di trasferimento è necessario anche qualora un veicolo di un residente finlandese transiti, attraverso la Finlandia, verso un altro Stato membro. In mancanza dell’ottenimento del suddetto permesso o alla scadenza della durata di validità dello stesso, è vietato l’uso del veicolo.

Il contesto normativo comunitario
L’articolo 28 Ce pone il divieto, agli Stati membri, di introdurre restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi altra misura equivalente. L’articolo 30 Ce consente l’adozione di divieti o restrizione alle importazioni fra gli Stati dell’Unione solo qualora siano introdotti per garantire la pubblica sicurezza o la tutela della salute e della vita delle persone e purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio intracomunitario.

La posizione della Commissione europea
La Commissione ha rilevato che l’obbligo per i residenti in Finlandia che intendano importare un veicolo immatricolato all’estero, di ottenere, al passaggio della frontiera finlandese, un permesso di trasferimento, unito all’obbligo di riassicurare il veicolo in Finlandia, costituiscono una restrizione alla libera circolazione delle merci e, quindi, contrastano con l’articolo 28 Ce. Peraltro, ha aggiunto la Commissione, anche la durata del permesso di trasferimento, sette giorni, è in contrasto con il citato articolo 28 Ce in quanto troppo breve e insufficiente per espletare tutte le formalità necessarie per l’immatricolazione del veicolo in Finlandia ed il pagamento della tassa relativa. In sostanza, a parere dell’organismo direttivo comunitario, la procedura mirata a ottenere il permesso di trasferimento costituisce una fase amministrativa prodromica alla procedura di immatricolazione; l’obbligo di ottenere il permesso ha le caratteristiche di una restrizione quantitativa all’importazione o di una misura equivalente vietate dall’articolo 28 Ce, in quanto il rilascio di detto permesso è soggetto alla valutazione delle autorità finlandesi e, conseguentemente, il residente nella Repubblica baltica non ha alcuna garanzia di poter mettere in circolazione il veicolo immatricolato in altro Stato membro; il detentore del veicolo deve fermarsi alla frontiera al momento dell’ingresso in Finlandia (o recarsi in dogana precedentemente all’ingresso) per ottenere il permesso di trasferimento, con un aggravio di spese. La Commissione, in risposta alle giustificazioni argomentate dal governo finlandese, sostiene, inoltre, che: l’efficacia del controllo fiscale può essere assicurata attraverso l’adozione di strumenti che restringano in misura minore la libera circolazione delle merci; la necessità di assicurare la sicurezza stradale non può essere invocata dal momento che il permesso è richiesto esclusivamente per i veicoli immatricolati all’estero appartenenti a residenti in Finlandia; le caratteristiche tecniche dei veicolo non immatricolati in Finlandia possono essere conosciute attraverso l’adozione delle misure assicurate dalla direttiva del Consiglio 1999/37/Ce del 29 aprile 1999. In conclusione, la ricorrente ritiene che gli articoli 28 Ce e 30 Ce ostino al regime del permesso di trasferimento.

La posizione della Finlandia
La Repubblica di Finlandia ha chiarito, in via preliminare, che aderisce a tre convenzioni internazionali sui trasporti secondo le quali un veicolo circolante in un Paese deve essere immatricolato nel medesimo. Le targhe di immatricolazione straniere provvisorie o definitive non possono sostituire il permesso di trasferimento in quanto esso comporta l’applicazione di un contrassegno autoadesivo (che dimostra il rilascio dell’autorizzazione all’importazione) che agevola ed assicura l’attività di controllo. La Repubblica baltica ha, quindi, aggiunto che il rilascio del permesso non ha alcun rapporto diretto il passaggio della frontiera e che l’obbligo di munirsi del permesso è legato alla messa in circolazione del veicolo, come, del resto, è dimostrato dal fatto che il predetto obbligo sussiste per tutti i veicoli che devono essere immatricolati in Finlandia. Il costo del permesso, peraltro, è estremamente esiguo e la procedura per ottenerlo è facile e rapida in quanto non richiede un previo controllo tecnico. Il governo finlandese, inoltre, ha contestato la discrezionalità, asserita dalla Commissione, della valutazione effettuata dalle autorità competenti a rilasciare il permesso. La decisione, infatti, è vincolata a condizioni di rilascio determinate. In via subordinata, la Repubblica finlandese ritiene che la procedura da essa adottata debba considerarsi giustificata in quanto garantisce l’efficacia del controllo fiscale, l’aggiornamento del registro automobilistico e la salvaguardia della sicurezza stradale. L’esistenza del permesso di trasferimento, consente di accertare, per i veicoli appartenenti ai residenti finlandesi, la data di messa in circolazione e la decorrenza della durata di utilizzo in franchigia. Essa evita, inoltre, la necessità dir ricorrere a controlli massicci sulle strade sui veicoli con targhe di immatricolazione straniere. A parere della Repubblica baltica, infine, nel chiarire che i sette giorni di validità del permesso di trasferimento riguardano soprattutto i veicoli importati per essere venduti, quelli in transito o che devono circolare in Finlandia per un breve periodo, ritiene che la durata del predetto permesso sia conforme al principio di proporzionalità.

La posizione dell’Avvocato Generale
In via preliminare, l’Avvocato Generale ha precisato che il procedimento per inadempimento in corso non pregiudica la competenza della Repubblica Finlandese a sottoporre all’obbligo di immatricolazione i veicoli destinati a circolare, in via permanente, sul territorio dello Stato. Oggetto della procedura avviata dalla Commissione è l’obbligo del permesso di trasferimento, in quanto contrario alla libera circolazione delle merci, e non quello relativo all’immatricolazione dei veicoli. Ha aggiunto l'Avvocato Generale che la normativa contestata trova applicazione soltanto sui veicoli immatricolati ed utilizzati in un altro Stato membro il cui proprietario sia un residente in Finlandia e che il termine di scadenza fissato per il recepimento della direttiva 1999/37/CE non era ancora scaduto al termine di quello impartito alla Finlandia per conformarsi al parere motivato. Nel merito, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tutte le misure statali idonee ad ostacolare, direttamente o indirettamente, anche solo potenzialmente, gli scambi intracomunitari devono essere considerati misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative e, come tali, contrarie all’articolo 28 Ce. La legge finlandese sottopone all’obbligo del preventivo rilascio di autorizzazione la messa in circolazione sia i veicoli in attesa di immatricolazione in Finlandia, sia quelli già immatricolati ed utilizzati in altro Stato. In tal modo, come è evidente, vengono ad essere assoggettate alla medesima procedura situazioni diverse. In particolare, non appare giustificato l’assoggettamento all’obbligo dei veicoli già immatricolati ed utilizzati in altri Stati membri e, dal punto di vista sostanziale, esso può dissuadere i residenti finlandesi dall’acquistare i veicoli in altri Stati membri per importarli ed utilizzarli in Finlandia.

Restrizioni e obiettivi perseguiti

Il potere di rilascio discrezionale del permesso, anche se non arbitrario, peraltro, avvalora la tesi che le disposizioni finlandesi realizzano una misura equivalente vietata dall’articolo 28 Ce. E’ necessario, a questo punto, verificare se le restrizioni adottate dalla Finlandia siano idonee a garantire gli obiettivi perseguiti e se esse non siano eccessive rispetto a quanto necessario per conseguirli. Per quanto concerne l’invocata esigenza di assicurare la sicurezza stradale, è necessario osservare che l’immatricolazione avvenuta in altro Stato membro deve ritenersi idonea a garantire sia l’identificazione del proprietario del veicolo sia le caratteristiche tecniche di quest’ultimo e che i soggetti non residenti in Finlandia possono ivi circolare senza la necessità di ottenere il previo rilascio del permesso di trasferimento. Per quanto riguarda, invece, l’esigenza di distinguere, attraverso il permesso di trasferimento, i veicoli utilizzati in franchigia da quelli per i quali la tassa di immatricolazione è stata pagata (esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli fiscali), è necessario procedere ad una verifica sulla necessità e proporzionalità della misura adottata rispetto all’obiettivo da perseguire. Le argomentazioni del governo finlandese non superano l’esame condotto secondo tale prospettiva. E’ necessario, infatti, considerare che il permesso di trasferimento è imposto anche ai residenti in Finlandia che si limitano ad attraversare il Paese. Peraltro, si può ipotizzare, in alternativa al permesso di trasferimento rilasciato, a discrezione, dall’Autorità competente, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione, attraverso la quale il residente si impegna, al termine della franchigia, ad immatricolare il veicolo e la previsione di adeguate sanzioni nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato. Anche sull’esiguità del termine di validità del permesso di trasferimento (sette giorni), l’Avvocato Generale si è dichiarato d’accordo con le conclusioni della Commissione e ha, quindi ritenuto che l’arco temporale di durata di esso renda impossibile o eccessivamente gravoso il rispetto degli obblighi imposti e delle formalità che devono essere adempiute.

La sentenza della Corte

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella sentenza in esame, ha stabilito che il sistema del permesso di trasferimento che impone particolari adempimenti e formalità per la messa in circolazione in uno Stato membro di un veicolo legalmente immatricolato in un altro Stato membro ostacola il commercio intracomunitario dei veicoli e intralcia l’accesso al mercato di merci legalmente prodotte in altri Stati membri. Pertanto, la libera circolazione non può dipendere dal potere discrezionale di un Amministrazione nazionale. Il rispetto del criterio della proporzionalità In merito alla necessità di garantire, con il permesso di trasferimento, l’efficacia dei controlli fiscali, il giudice comunitario ha disposto che è pacifico che la Repubblica di Finlandia può legittimamente istituire procedure di controllo finalizzate a verificare quali siano i veicoli che, pur dovendo essere immatricolati in Finlandia, possano essere temporaneamente esentati dalle tasse sui veicoli. Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità della normativa controversa e della necessità di determinare se l’obiettivo perseguito possa essere raggiunto con restrizioni che ostacolino in misura minore il commercio intracomunitario, è stato osservato che la Finlandia non ha concretamente dimostrato il carattere proporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito, della restrizione in esame alla libera circolazione delle merci. Infatti, determinati provvedimenti meno restrittivi potrebbero garantire lo stesso risultato, consentendo di determinare la data iniziale di utilizzazione del veicolo senza che siano state versate le tasse sui veicoli.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/procedura-finlandese-circolazione-dei-veicoli-nongira