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Giurisprudenza

Procedure concorsuali: quando la società cambia “casa”

Valida la notifica di un atto tributario presso il domicilio del liquidatore

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E’ legittima la notifica di un atto tributario eseguita con le modalità di cui all’ articolo 145 cpc (richiamato dall’articolo 60 del Dpr 600/73) presso il domicilio del commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Questo è quanto si legge nella sentenza della Cassazione n. 7161, depositata lo scorso 23 marzo.
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di due avvisi di liquidazione relativi all’Invim, emessi dall’ufficio registro nei confronti di una cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e notificati presso il domicilio del commissario liquidatore, ai sensi dell’ articolo 140 cpc.

Con separati ricorsi, la cooperativa impugnava gli atti, eccependo la nullità della notifica.
Sia in primo grado che in appello, i giudici ritenevano invalide le notifiche, in quanto:

 

 
  • effettuate nei confronti di un solo commissario liquidatore, mentre, ai sensi del secondo comma dell’articolo 198 del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due dei tre commissari liquidatori
  • eseguite presso il domicilio del legale rappresentante, invece che presso la sede della società.

La sentenza
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, affermando preliminarmente la validità della notifica, avendo la stessa raggiunto il suo scopo, atteso che gli atti impositivi erano stati ritualmente impugnati dalla società contribuente.
In altri termini, è stato ribadito il principio secondo cui anche con riguardo al vizio di notifica degli atti tributari sostanziali, opera l’articolo 156 cpc, laddove prevede che "non può essere pronunciata la nullità di un atto se lo stesso ha raggiunto lo scopo cui era destinato".
Secondo la Corte, l’avvenuto ritiro degli avvisi di liquidazione da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove gli stessi erano stati depositati ai sensi dell’articolo 140 cpc (con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento), produce effetto sanante dell’eventuale nullità della notificazione "in conseguenza della effettiva e piena conoscenza dell’atto che a seguito di tale ritiro deriva" (cfr Cassazione n. 19854 del 5/10/2004).

Proseguendo nelle proprie argomentazioni, i giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto che quando una società sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare l’atto impositivo a uno solo dei commissari liquidatori, non essendo necessario che la notifica sia eseguita "nei confronti di almeno due dei tre commissari liquidatori".
Più specificatamente, a giudizio della Corte, la limitazione posta dal sopra menzionato articolo 198 della legge fallimentare (secondo cui la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due dei tre commissari liquidatori) "attiene unicamente al lato attivo", laddove prevede, in relazione alle attività da compiersi, che le delibere devono essere prese a maggioranza dall’organo collegiale, composto, appunto, dai tre commissari liquidatori.
Tale limitazione, aggiungono i giudici, "non avrebbe, invece, alcuna giustificazione per quanto attiene al lato passivo della rappresentanza, posto che l’essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva".

La Cassazione ha, inoltre, puntualizzato che in caso di procedure concorsuali a carattere liquidatorio, la notifica deve eseguirsi presso il domicilio dell’organo pubblico cui spetta la rappresentanza della società (commissario liquidatore o curatore) e non può essere tentata presso la sua sede legale, in quanto "sede puramente formale e luogo dove è meno probabile che la notifica possa andare a buon fine". Infatti, dal disposto degli articoli 198 e 200 della sopra menzionata legge fallimentare si evince che, quando la società sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, "cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo e vengono attribuite al commissario liquidatore (o ai commissari liquidatori), sia la rappresentanza legale che la legittimazione processuale".

Pertanto, poiché l’ammissione di un’impresa alla procedura concorsuale non determina la nascita di un soggetto nuovo e diverso dall’impresa stessa, la Corte ha affermato che le notifiche devono essere effettuate presso la società in liquidazione coatta amministrativa "e per essa al legale rappresentante, commissario liquidatore, con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., richiamato dall’art. 60 del Dpr 600/73".

D’altra parte, nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa e di fallimento, a differenza di quanto avviene nelle procedure che tendono al recupero della funzionalità dell’impresa (concordato preventivo e amministrazione straordinaria nelle sue diverse articolazioni), cessa immediatamente l’attività d’impresa, con la presa in consegna dei beni da parte dell’organo pubblico delegato alla gestione.
In tale situazione, "viene, quindi, meno, (con la chiusura degli uffici e l’allontanamento del personale amministrativo), il presidio degli amministratori e del personale presso la sede dell’impresa, con la conseguenza che il centro motore dell’attività (commissario liquidatore o curatore) opera, in base all’id quod plerumque accidit, presso il domicilio dell’organo pubblico cui spetta la rappresentanza della società".

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