La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza n. 27 del 10 gennaio scorso, ha stabilito che sono di competenza del giudice tributario e non di quello civile le liti relative agli atti esecutivi in materia tributaria, se non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria. Se, invece, gli atti prodromici sono stati notificati correttamente o non vi è contestazione sul punto, la competenza è del giudice ordinario.
Al centro della controversia vi era un atto di pignoramento di crediti presso terzi, impugnato da un contribuente avanti alla Ctp di Chieti, che accoglieva il ricorso, ritenendo invalida la notifica, effettuata dall’ufficio a mezzo Pec.
L'ufficio, allora, proponeva gravame, opponendo che, nel caso in esame, vi fosse difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, poiché si tratterebbe di questioni attinenti alla validità del solo atto di pignoramento e non degli atti impositivi presupposti e, quindi, di questioni attinenti solo alla fase esecutiva.
Inoltre, continuava l’appellante, contrariamente a quanto sostenuto da parte contribuente in relazione alla notifica, la prescrizione normativa relativa agli indirizzi di posta elettronica certificata riguarderebbe solo il destinatario della comunicazione e, dunque, nulla ostava alla trasmissione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell’atto tramite indirizzo non incluso negli elenchi pubblici. Tra l’altro, avendo il contribuente mostrato di conoscere il contenuto dell'atto stesso, la notifica avrebbe dovuto risultare sanata per il principio di raggiungimento dello scopo dell’atto, previsto dall’articolo 156 del codice di procedura civile.
Il deliberato dei giudici abruzzesi
Secondo la Corte abruzzese, sussiste, nel caso in questione, difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Ciò in quanto si controverte in merito alla notifica del primo atto dell’esecuzione e non del primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria (cfr Cassazione, pronuncia n. 32203/2019).
In materia, ricorda la Corte di seconde cure, il Collegio di legittimità (cfr Cassazione, sezioni unite, pronuncia n. 13913/2017) ha già ribadito il principio secondo cui l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc e proposta, quindi, dinanzi al giudice ordinario. La Cassazione ha anche sottolineato che, a tale ipotesi, fa eccezione quella in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto e in cui il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (cfr anche Ctr Lazio, decisione n. 2522/2022).
Nel caso in commento, in definitiva, l'ufficio ha depositato documentazione a sostegno della prova delle notifiche degli atti presupposti a quello di pignoramento presso terzi impugnato mentre il contribuente si è limitato a generiche contestazioni senza censurare le singole notifiche.
Infine, la Corte di giustizia abruzzese ha occasione di ricordare, quanto alle notifiche in forma elettronica, che la prescrizione relativa ai registri pubblici ufficiali Pec è vincolante solo per l'indirizzo dei destinatari e non del mittente, il quale, in definitiva, non può lamentare che l’atto gli sia pervenuto da un indirizzo Pec dell’Amministrazione non contenuto in elenchi pubblici.
Conclusioni
La sentenza a sezioni unite 2019 citata è stata seguita da un ulteriore intervento della giurisprudenza di legittimità, che si è espressa ugualmente nella propria composizione più autorevole (cfr. Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7822/2020).
In sostanza, secondo i giudici di cassazione, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si risponde a una pretesa tributaria adducendo fatti su di essa incidenti, nonché rilevanti sul piano normativo fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento se validamente avvenuti, oppure fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione mancata o invalida o inesistente.
Invece, al giudice ordinario, secondo le sezioni unite, è devoluta la cognizione delle questioni relativi alla forma dell'atto esecutivo, sia se esso consegua a una valida o non contestata notifica della cartella o dell’intimazione sia se consegua in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché di fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivamente alla (valida) notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi, in caso di invalidità della notificazione, all'atto esecutivo che assuma la funzione di mezzo di conoscenza dell’atto esecutivo stesso.
Ebbene, nella vicenda in esame, come osservato, il contribuente non aveva avanzato alcuna valida eccezione in ordine alla notificazione dell’atto di pignoramento impugnato, con ciò legittimando l’estraneità della controversia alla cognizione del giudice tributario.
A processo l’atto di pignoramento:
è materia del giudice ordinario
Valida, inoltre, la notifica degli atti da parte del Fisco tramite indirizzo Pec non incluso nei registri pubblici, la prescrizione è vincolante solo per l'indirizzo dei destinatari e non del mittente
