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Giurisprudenza

I prodotti privi di sostanze nutritive
non possono fruire dell’Iva agevolata

Per applicare l’imposta in misura ridotta occorre verificare che l’alimento contenga le sostanze necessarie al mantenimento in vita dell’organismo umano e al suo funzionamento

alimenti

Qualsiasi prodotto che apporti all’organismo sostanze nutritive necessarie al mantenimento in vita, al suo funzionamento e allo sviluppo rientra nella categoria dei prodotti alimentari a Iva ridotta destinati al consumo umano e animale nonché dei prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari. È la Corte Ue ad affermarlo nella causa C- 331/19.
 
La fattispecie e le questioni pregiudiziali
Nella vicenda all’esame della Corte Ue, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la amministrazione fiscale olandese a un imprenditore, in ordine all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva prevista per i prodotti alimentari, a taluni prodotti composti essenzialmente da elementi di origine vegetale o animale.
Il contribuente, soggetto passivo Iva, vende tali prodotti, destinati al consumo umano e utilizzabili per via orale, applicando l’aliquota ridotta prevista per gli alimenti. Tuttavia l’amministrazione tributaria ha contestato l’applicazione del regime agevolato non rientrando i beni venduti tra quelli di natura alimentare. In seguito al contenzioso instaurato, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni, con cui si chiede di conoscere come debbano essere interpretate le nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e di “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva Iva.
 
Le valutazioni della Corte Ue
Ai sensi dell’articolo 96 della direttiva Iva, ciascuno Stato membro applica un’aliquota normale identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Tuttavia, in deroga a tale principio, l’articolo 98, paragrafo 1, riconosce agli Stati la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, l’Iva ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III della richiamata direttiva.
Più in particolare, l’allegato III, punto 1, del documento consente di applicare un’aliquota scontata, in particolare, ai “prodotti alimentari (incluse le bevande, a esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale” nonché ai “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”.
La direttiva non contiene una definizione della nozione di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” né di quella di “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari” così come il regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 non prevede una definizione di tali nozioni. Inoltre, né la direttiva né il regolamento di esecuzione contengono un rinvio al diritto degli Stati membri a tale riguardo.
Ciò premesso, le nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e di “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, di cui all’allegato III sopra richiamato, vanno interpretate coerentemente con il senso abituale dei termini che le compongono nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui i termini sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui gli stessi sono inseriti.
Per quanto attiene al senso abituale nel linguaggio corrente dei termini da un lato sono, in linea di principio, “prodotti alimentari destinati al consumo umano” tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire a quest’ultimo tali sostanze. Poiché tale funzione nutrizionale è fondamentale per la qualificazione di “prodotto alimentare destinato al consumo umano”, risulta irrilevante che lo stesso abbia o meno effetti benefici per la salute, che la sua ingestione implichi o meno un certo piacere per il consumatore e che il suo utilizzo rientri in un certo contesto conviviale.
D’altro lato, in relazione al senso abituale dei termini “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, tali termini comprendono i prodotti il cui consumo apporta del pari sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo. Tale funzione nutrizionale non può mancare nella categoria di prodotti considerati, trattandosi di prodotti destinati a integrare o a sostituire i prodotti alimentari.
Avendo queste due categorie la stessa funzione nutrizionale, non vi è ragione di applicare loro regimi Iva diversi.
Per quanto riguarda il contesto nel quale si inseriscono le nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e di “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva Iva, queste due nozioni designano beni ad Iva agevolata, ciò costituendo una deroga al principio dell’applicazione dell’aliquota normale. Esse devono pertanto essere interpretate restrittivamente.
Al riguardo, la Corte ha dichiarato che con la redazione dell’allegato III della direttiva, il legislatore unionale ha inteso disporre che i beni essenziali nonché i beni e i servizi corrispondenti a scopi sociali o culturali, purché non vi fossero rischi di distorsione della concorrenza, potessero essere assoggettati a un’aliquota ridotta
Ciò premesso, qualsiasi prodotto destinato al consumo umano che apporti all’organismo umano sostanze nutritive necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo rientra nella categoria di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva Iva, anche se il consumo di tale prodotto mira anche a produrre altri effetti.
Per contro, un prodotto che non contenga sostanze nutritive o ne contenga in una quantità del tutto trascurabile e il cui consumo serva unicamente a produrre effetti diversi da quelli necessari al mantenimento in vita, al funzionamento o allo sviluppo dell’organismo umano non può rientrare in tale categoria.
Tale verifica spetta al giudice del rinvio.
La linea interpretativa adottata dalla Corte Ue è confermata dall’obiettivo perseguito dall’allegato III della direttiva Iva di assoggettare a un’aliquota Iva ridotta i beni essenziali al fine di renderli più accessibili al consumatore finale.
 
 
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che le nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e di “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva Iva, devono essere interpretate nel senso che riguardano tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire a quest’ultimo tali sostanze.
 
Marcello Maiorino
 
Data
1 ottobre 2020
 
Numero causa
C- 331/19 
 
Nome delle parti
 
Staatssecretaris van Financiën
contro
X
 

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