Inammissibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a seguito di giudicato, ancorché di rito, formatosi su un precedente diniego espresso di rimborso: la cristallizzazione del rapporto tributario impedisce infatti la sua messa in discussione, pena l’aggiramento del termine decadenziale di impugnazione e conseguente violazione del principio di certezza del diritto. Sono fatti salvi, ad ogni modo i casi riconducibili all'esercizio del potere discrezionale di autotutela.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 15754 del 6 giugno 2023, ha respinto il ricorso di una società.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La società aveva presentato in momenti diversi 4 istanze di rimborso di interessi su un credito Iva già rimborsato per la sorte capitale. Sulle prime due istanze l’ufficio rispondeva con un diniego espresso che veniva impugnato con ricorso notificato al quale non seguiva la costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità.
A seguito delle ulteriori istanze si formava silenzio rifiuto che la contribuente impugnava senza successo nei gradi di merito. In particolare, secondo la Ctr i ricorsi erano inammissibili in quanto avevano ad oggetto pretese già oggetto di dinieghi espressi divenuti inoppugnabili. Per questo non c’era più spazio per un’ulteriore pretesa di identico contenuto, pena l’aggiramento del termine decadenziale di impugnazione.
La Cassazione ha confermato il verdetto a favore dell’Agenzia delle entrate ricordando innanzitutto che qualora l’amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l’istanza del contribuente rivolata ad ottenere uno sgravio o il rimborso di un tributo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare il rimborso per una parte, integra un rigetto implicito, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine dell’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992, decorrente dalla data di notifica del provvedimento (Cassazione n. 26907/2022).
La conclusione è stata nel senso che l'accertamento della pretesa oggetto dell'istanza di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria si consolida e diventa definitivo qualora il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso non sia tempestivamente impugnato. Il riesame della fondatezza della pretesa oggetto dell'istanza di rimborso è precluso dall'accertamento operato dall'amministrazione finanziaria in sede di diniego, non impugnato, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.
Ulteriori osservazioni
In tema di atti impugnabili, la Cassazione ha chiarito che qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Dlgs n. 546/1992 (Cassazione n. 26907/2022).
Secondo i giudici di legittimità rientra nella categoria degli atti suscettibili di autonoma impugnazione, qualunque provvedimento idoneo ad incidere sul rapporto tributario, ivi compreso, dunque, il silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria sull’istanza di riconoscimento di un’esenzione o agevolazione, che deve essere qualificato come silenzio rifiuto.
Pertanto, ad esempio, l’atto con il quale l’amministrazione rimborsi al contribuente una minor somma presuppone inevitabilmente il rigetto implicito, sia pure parziale, dell’istanza volta ad ottenere il rimborso dell’importo complessivo. Di conseguenza, il contribuente ha la possibilità di ricorrere solamente avverso il diniego, tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo all’originaria istanza proposta (Cassazione n. 23157/2020 e n. 26087/2014).
In conclusione, qualora l’amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l’istanza del contribuente rivolata ad ottenere uno sgravio o il rimborso di un tributo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare il rimborso per una parte, integra un rigetto implicito, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine dell’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992, decorrente dalla data di notifica del provvedimento.
Provvedimento di rimborso parziale
La rimanenza si intende rigettata
Di conseguenza l’importo residuo, escluso dalle somme restituite, è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie nel termine di 60 giorni dalla notificazione
