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Giurisprudenza

Quando è il giudice nazionale a decidere

Nel mirino della sentenza della Corte Ue il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto comunitario 

Protagoniste della controversia due società, con sede nel Regno Unito e a Malta, che organizzano giochi, scommesse su eventi sportivi, poker, casinò nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dai Paesi in cui l’organizzazione di detti giochi è consentita e per clienti residenti fuori di tali Paesi. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 13 marzo 2007 relativa al procedimento C-432/05, ha chiarito che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario: a) non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’articolo 49 Ce, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, che spetta al giudice nazionale verificare; b) esige che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario, sia disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

L’origine della controversia
Due società, una con sede nel Regno Unito e l’altra a Malta, organizzano giochi, scommesse su eventi sportivi, poker, casinò etc., nel rispetto della autorizzazione rilasciate dai Paesi in cui l’organizzazione di detti giochi è consentita e per clienti residenti fuori di tali Paesi. L’offerta dei giochi avviene attraverso Internet. Le due società non intendono fissare una stabile organizzazione in Svezia né organizzare giochi in tale Stato ma soltanto promuovere i propri servizi anche nel Paese scandinavo.

I precedenti in materia e le conseguenze
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza che ha concluso la causa C-2243-01, ha, recentemente, affermato che una norma che assoggetti lo svolgimento di alcune attività di gioco a una previa autorizzazione da parte dello Stato membro in cui dovranno essere svolte, è incompatibile con gli articoli 43 CE e 49 Ce. A seguito di tale pronuncia, le due società predette hanno acquistato spazi pubblicitari su diversi quotidiani svedesi. L’Ispettorato svedese per le lotterie ed i giochi ha agito in giudizio contro detti quotidiani per violazione della legge nazionale che vieta la pubblicazione di annunci pubblicitari di società di gioco straniere. In conseguenza di tale azione, le società hanno tentato, inutilmente, di acquistare ulteriori spazi sui mezzi di informazione. Le società, convinte che la normativa svedese sulle lotterie ed i giochi sia in contrasto con l’articolo 49 Ce, hanno chiesto, all’Autorità giurisdizionale scandinava, di dichiarare il diritto di commercializzare, in Svezia, i loro servizi sui giochi, di accordare il risarcimento da esse subito a causa del divieto di promozione e di ordinare, immediatamente, la disapplicazione delle norme che stabiliscono il divieto di promozione dei giochi e le sanzioni relative.

La normativa nazionale
La Costituzione svedese prevede che un giudice che ritenga una disposizione nazionale manifestamente non conforme a una norma costituzionale o ad altra norma di rango superiore debba disapplicarla. L’evidenza della non conformità non è richiesta rispetto ad una norma di diritto comunitario. Il diritto svedese non prevede un ricorso autonomo diretto, in via principale, mirato a far dichiarare la mancata conformità di un atto parlamentare o governativo con una norma di rango superiore. La palese mancata conformità può essere sollevata soltanto, in via incidentale, davanti ai giudici ordinari o amministrativi che, rilevata la fondatezza della questione, procederanno alla disappplicazione della norma. Un’azione di risarcimento dei danni, secondo il diritto del Paese scandinavo, può dar luogo a una pronuncia esecutiva che condanni il convenuto a pagare il risarcimento dei danni all’attore. Un procedimento, per accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra il convenuto e l’attore, può essere promosso qualora dal rapporto predetto possa essere derivato un danno per l’attore. Tale azione può concludersi con una pronuncia dichiarativa. Il codice di procedura svedese prevede, inoltre, la possibilità, per il giudice, di emanare provvedimenti provvisori per tutelare i diritti dell’attore che potrebbero essere compromessi attraverso azioni od omissioni da parte di un terzo. In tal caso l’attore dovrà presentare, dinanzi al giudice competente, un ricorso di merito entro un mese dall’emanazione dei provvedimenti provvisori.

La giurisdizione di merito svedese
Gli organismi giurisdizionali di merito svedesi, considerato che l’istanza per ottenere il controllo di legittimità era stata proposta in astratto (nessun rapporto era intercorso tra lo Stato svedese e le società), hanno dichiarato, con esclusione della richiesta di risarcimento danni tuttora pendente, irricevibili i ricorsi. Le società ricorrenti hanno presentato ulteriore ricorso innanzi alla Corte di Cassazione svedese.

Le domande pregiudiziali interpretative
La Corte di Cassazione svedese, ritenendo che la soluzione della controversia necessiti di una previa interpretazione del diritto comunitario, ha sospeso il giudizio principale e ha sottoposto, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, le seguenti questioni pregiudiziali interpretative: "se il requisito di diritto comunitario in base al quale le norme processuali nazionali devono offrire una tutela effettiva ai diritti conferiti ai privati dall’ordinamento giuridico comunitario, debba essere interpretato nel senso che è ammissibile la proposizione di un’azione per far dichiarare che talune disposizioni nazionali sono contrarie all’art. 49 del Trattato CE, nel caso in cui la compatibilità delle medesime disposizioni nazionali con il detto articolo possa essere valutata esclusivamente in via pregiudiziale, ad esempio in un’azione civile di risarcimento dei danni, in un procedimento riguardante la concreta violazione di una disposizione nazionale o in un’azione di controllo della legittimità; 2) se il requisito di diritto comunitario di una tutela effettiva implichi che l’ordinamento giuridico nazionale deve offrire una tutela provvisoria per cui le norme giuridiche nazionali che ostano all’esercizio del diritto rivendicato, fondato sul diritto comunitario, possano essere disapplicate nei confronti di un privato per consentirgli l’esercizio di tale diritto, fino a quando la questione dell’esistenza del diritto stesso sia stata valutata in via definitiva dal giudice nazionale. Nel caso in cui la risposta alla questione n. 2 sia affermativa, se il diritto comunitario implichi che un giudice nazionale, in una situazione in cue è questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, in sede di valutazione di una richiesta di tutela provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario, debba applicare disposizioni nazionali relative ai presupposti di tale tutela oppure, in tale situazione, debba applicare i criteri di diritto comunitario relativi alla detta tutela. Nel caso in cui la risposta alla questione n. 3 sia che devono essere applicati i criteri del diritto comunitario, quali essi siano".

Il pronunciamento della Corte di Giustizia
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce, per giurisprudenza costante, un principio generale di diritto comunitario che trova le proprie origini nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. E’ compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall’articolo 10 Ce, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario. In assenza di una disciplina comunitaria ad hoc, è l’ordinamento interno di ciascuno Stato membro che deve individuare i giudici competenti e stabilire le procedure dei ricorsi mirati a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in base al diritto comunitario. Il Trattato CE, infatti, non ha creato mezzi di impugnazione, esperibili davanti ai giudici nazionali, atti a salvaguardare il diritto comunitario differenti da quelli già previsti dal diritto degli Stati membri. Importante è che la normativa nazionale non leda il diritto a una effettiva tutela nazionale. Per rispettare detto principio è sufficiente che lo Stato membro, come avviene in Svezia, garantisca, almeno in via incidentale, mezzi di gravame atti a garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.

Principio di equivalenza ed effettività
Il principio di equivalenza e il principio di effettività richiedono, altresì, rispettivamente, che le modalità procedurali dei ricorsi finalizzati a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, non siano meno favorevoli di quelle che regolano gli analoghi ricorsi di natura interna e che non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto comunitario. Sarà compito dei giudici nazionali interpretare le modalità procedurali applicabili ai ricorsi innanzi ad essi pendenti in modo tale da garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.

La prima questione pregiudiziale
Sulla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che non è indispensabile l’esistenza, nell’ordinamento nazionale, di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità delle disposizioni nazionali con le norme comunitarie purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività nel sistema procedurale interno e quest’ultimo preveda dei rimedi, esperibili almeno in via incidentale, che non siano meno favorevoli di quelli che disciplinano analoghi azioni nazionali. Per quanto concerne l’emanazione di provvedimenti provvisori, atti a sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali, in attesa che il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità delle disposizioni nazionali applicabili al caso concreto con il diritto comunitario, è necessario rilevare che il principio di tutela giurisdizionale effettiva richiede che essi possano essere emanati anche quando la ricevibilità di un ricorso non è certa in forza del diritto nazionale. La domanda presentata per ottenere i provvedimenti provvisori, nell’ambito dell’azione di risarcimento, risulta, dall’ordinanza di rinvio, essere stata ritenuta ricevibile. Spetterà al giudice di merito accordare detti provvedimenti se li riterrà necessari per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale.

La seconda questione pregiudiziale
Sulla seconda questione pregiudiziale interpretativa la Corte di Giustizia ha, quindi, chiarito che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti garantiti al singolo dal diritto comunitario richiede che i provvedimenti provvisori possano essere concessi dal Giudice competente prima che esso si pronunci sulla conformità delle norme nazionali con il diritto comunitario, quando tale concessione sia necessaria a garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali diritti.

La terza e quarta questione pregiudiziale
Per quanto riguarda la terza e la quarta questione pregiudiziale interpretativa, la Corte di Giustizia ha precisato che la concessione di provvedimenti provvisori è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile davanti al giudice competente, purché tali criteri non siano meno vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. A seguito di quanto chiarito dal giudice comunitario sulla terza questione quest’ultimo ha ritenuto di non doversi pronunciale sulla quarta questione pregiudiziale interpretativa.
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