In mancanza di prova contraria, costituiscono redditi di capitale non dichiarati i bonifici dall’estero sul conto corrente bancario del contribuente, qualora l’accertamento dell’ufficio finanziario sia fondato su dati ed elementi risultanti da tale conto.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n.11810 del 6 maggio 2019.
I fatti
Con avviso d’accertamento per Irpef 2008, l’Agenzia delle entrate ha contestato a una contribuente di aver conseguito redditi di capitale non dichiarati, risultanti dalle movimentazioni bancarie, ex articolo 32, Dpr 600/1973, poiché la donna, ricevuti alcuni bonifici dall’estero per un importo complessivo di circa 151mila euro, ometteva di presentare il modello di dichiarazione dei redditi e di compilare il relativo quadro RW.
Mentre la contribuente si era limitata ad asserire che si trattava di prestiti di familiari residenti all’estero, elargiti per finanziare una società immobiliare, dalla documentazione acquisita, l’ufficio aveva osservato che:
- la donna non aveva tratto alcun vantaggio per l’ingente investimento effettuato poiché non risultava aver partecipato in alcun modo alla distribuzione di utili sociali negli anni successivi ai bonifici
- al conferimento degli importi, non era seguito l’impegno della società di restituire le somme ricevute
- le somme indicate nel partitario soci risultavano superiori sia alle cifre del bonifico (i cui importi coincidevano solo in parte con le maggiori somme poi utilizzate per la costituzione della società) sia al finanziamento complessivo poi effettuato dalla contribuente, socia unica dell’immobiliare e che, da lavoratrice dipendente, non poteva ragionevolmente disporre di tanta liquidità.
In particolare, per la Commissione regionale, la motivazione a base dell’accertamento era fondata su “semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti”, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova della pretesa tributaria, gravante sull’ufficio a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 32, comma 1, Dpr 600/1973, e degli articoli 2729 e 2697 cc, poiché il giudice di secondo grado aveva erroneamente affermato che l’onere di dimostrare la rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie gravava solo sull’amministrazione, e non sul contribuente, non obbligato, quindi, a fornire la prova contraria.
La Corte ha accolto il ricorso e ha affermato che “qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente”.
L’ordinanza
I giudici di legittimità tornano nuovamente sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamento bancario. Al riguardo, premettono che la presunzione ex articolo 32, Dpr 600/1973, ha natura legale e, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, per le presunzioni semplici, dall’articolo 2729 cc (Cassazione, nn. 6237/2015 e 9078/2016). Dalla presunzione di riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili, correlata alla valutazione del legislatore, discende la qualificazione reddituale di tali movimentazioni solo sulla base della loro sussistenza.
Ma non senza consentire al contribuente di fornire idonea e ragionevole prova contraria.
Per consolidato principio di legittimità, infatti, quando l’Agenzia, come nella fattispecie esaminata, fornisce la prova che sul conto corrente della contribuente sono affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero, con la causale dell’operazione “investimenti in beni e diritti immobiliari”, ha già dimostrato, in via presuntiva, la disponibilità di maggiori redditi tassabili. Spetta, allora, proprio al contribuente dimostrare che ha tenuto conto di tali somme in sede dichiarativa, per determinare il reddito soggetto a imposta o che, invece, si tratta di importi che non hanno rilevanza reddituale.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, la contribuente avrebbe dovuto giustificare l’elargizione in denaro ricevuta, sulla base di una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, e dimostrare quindi che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili a operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale (Cassazione, nn. 4829/2015, 15857/2016, 29261 e 711 del 2017, 623 e 5758 del 2018).
Con riferimento a tale onere di prova contraria, i giudici di legittimità (Cassazione, n. 16474/2018) hanno precisato che resta comunque fermo l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie – in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cassazione, n. 21800/2017) – e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
Inoltre, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di dimostrazione, la prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cassazione, n. 11102/2017).
Così non è stato. Sarà il giudice del rinvio a riesaminare la controversia, conformandosi ai principi affermati in sede di legittimità.
Quando l’accertamento è sul c/c
è il titolare che deve spiegazioni
La contribuente avrebbe dovuto giustificare l’elargizione in denaro ricevuta sulla base di una prova analitica per ogni versamento bancario, dimostrando l’eventuale irrilevanza fiscale degli importi
