
La normativa europea
La questione affrontata dal Supremo organo di giustizia europeo è sostanzialmente rivolta a capire se, relativamente alle accise, la disparità di trattamento fra vino e birra adottato dal governo svedese abbia effetti protezionistici, ovvero non rispetti il dettato normativo previsto dall’articolo 90, secondo comma del Trattato CE. A parere della giurisprudenza l’articolo 90 ha come scopo principale quello di assicurare la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, eliminando qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall’applicazione di imposizioni interne nei confronti della concorrenza tali da generare disparità di trattamento fra i prodotti nazionali e quelli importati. La norma in questione prevede al comma 1 che “nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari”. Il comma due, conseguentemente, specifica che ”nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
La normativa nazionale
In Svezia la tassa sugli alcolici è determinata in base al titolo “alcolometrico volumico effettivo” (tenore in alcol) delle bevande. Nel 1995, al momento dell’ingresso del Regno di Svezia nell’Unione Europea, vino e birra erano soggette ad accise in pari entità. A seguito di una legge del 1997, tuttavia, il governo svedese ha ridotto l’accisa sulla birra con l’intento di contrastare il commercio transfrontaliero di detta bevanda con la Danimarca in virtù del differente livello di imposizione in essere fra i due Stati. In virtù della normativa attualmente vigente, l’accisa sulla birra è quantificata in ragione di 1,47 corone svedesi (Sek) al litro, con eccezione delle birre il cui tenore di alcol non supera il 2,8 per cento che sono esonerate. Tale esonero vale anche per il vino con la differenza, tuttavia, che per quest’ultima bevanda le accise sono dovute per un importo fisso che risulta commisurato al tenore di alcol. Sono previste diverse “classi” a cui è commisurata un’imposta molto più elevata rispetto alla birra visto che parte dalle 7,58 corone (tenore alcolico dal 2,25 al 4,5 per cento) fino a raggiungere le 45,17 corone svedesi (tenore alcolico superiore al 15 per cento).
Le conclusioni della Corte
Il punto focale della causa C-167/05 è stabilire se le prove addotte dalla Commissione europea contro il Regno di Svezia in merito alla disparità di trattamento fiscale fra il vino e la birra siano fondate, ovvero capire se la decisione adottata dalla Autorità svedesi, nel 1997, di diminuire l’entità delle accise sulla birra abbia generato, in qualche modo, degli stimoli sui consumatori favorendo il consumo di quelle bevande che, come la birra, hanno origine nazionale rispetto ad altre che, come il vino, vengono importate dall’estero. A parere del governo svedese il prezzo delle bevande alcoliche è inversamente proporzionale rispetto al consumo delle stesse, ma non influenza la scelta del consumatore fra due prodotti che, come la birra ed il vino, hanno la stessa funzione d’uso ma delle caratteristiche qualitative diverse. A parere della Svezia, pertanto, il confronto fra le due bevande non va fatto in base alla gradazione alcolica, ma in base al mercato a cui i diversi prodotti si riferiscono. In questo modo la birra forte, che si rivolge comunque ad un mercato di massa, va paragonata con il vino a gradazione medio-minima. Il giudice europeo ha preso atto di tale evidenza ed ha dovuto riconoscere che il differenziale di prezzo fra birra e vino è di uno a due anche in assenza del carico tributario generato dalle accise. Da ciò la conclusione sulla non sussistenza del nesso di causalità fra il maggior consumo delle bevande alcoliche nazionali, rispetto a quelle importate, ed eventuali politiche protezionistiche poste in essere dallo stesso Governo scandinavo.