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Giurisprudenza

Quando l’auto si ferma all’incrocio con Bruxelles

La Corte di Giustizia "bacchetta" la Grecia sulla determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati

martello del giudice
Per la Corte il sistema di calcolo della base imponibile su cui quantificare la tassa di immatricolazione dei veicoli usati importati basato sulla vetustà non garantisce la corrispondenza con il valore reale e, in taluni casi, non esclude parità di trattamento impositivo rispetto ai mezzi usati già in circolazione. La controversia è insorta a seguito ricorso presentato dalla Commissione europea ed avente ad oggetto i criteri utilizzati dalla Repubblica ellenica per quantificare il valore imponibile degli autoveicoli usati importati ai fini della determinazione della tassa di immatricolazione a cui assoggettare i medesimi veicoli.
A fondamento del suo ricorso la Commissione Ue contestava alla Grecia, oltre all’impossibilità di garantire mediante l’adozione di un sistema di deprezzamento basato su scala fissa il medesimo trattamento impositivo dei veicoli usati importati rispetto a quelli già immatricolati nel territorio nazionale, anche l’inutilità della procedura di ricorso a tale sistema di base attraverso l’appello a comitati di periti che, a giudizio della Commissione europea, impone il pagamento di un’imposta di bollo rilevante (300 euro) e non prevede la pubblicazione dei criteri utilizzati per apprezzare il valore degli autoveicoli. Lo Stato greco, di contro, nell’evidenziare, a supporto del suo operato, il consistente numero di importazioni di veicoli verificatesi nel periodo compreso fra il 2002 e il 2005, ribadiva che nessun criterio alternativo a quello fondato sulla vetustà è in grado di rispecchiare in modo assoluto lo stato di un veicolo, che tutte le informazioni in merito ai criteri di determinazione del deprezzamento sono accessibili al pubblico in quanto pubblicati e reperibili presso il ministero delle Finanze e che la possibilità di ricorrere, contro la tariffa forfetaria, al parere di un comitato di esperti è proprio diretta ad evitare l’imposizione di una tassa di immatricolazione in violazione dell’articolo 90 del Trattato Ce.

Il diritto comunitario
L’articolo 90 del Trattato Ce precisa che "nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari". Al comma 2 lo stesso articolo specifica che "Inoltre, nessuno Stato membro applica i prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni".

La normativa nazionale
L’art. 126, n. 1 lett. a) della legge 2960/2001 relativa al codice nazionale delle dogane (Fek A’ 265) in merito alla determinazione dell’imponibile su cui quantificare la tassa di immatricolazione degli autoveicoli usati prevede che "per le autovetture usate, si tiene conto del prezzo di vendita all’ingrosso dell’autovettura corrispondente in vigore al momento della sua immissione in circolazione nel mercato internazionale, ridotto per ragioni di usura dovuta ad un uso normale o a qualsiasi altra causa, sulla base delle seguenti percentuali…". L’articolo 126, n. 5 della stessa legge dispone, in alternativa all’articolo 126, n. 1, la possibilità di rimandare la determinazione di tale valore imponibile a comitati di esperti che esaminano lo stato effettivo degli autoveicoli e ne quantificano il valore confrontandolo con quello di veicoli simili già immessi in circolazione. Come specificato dalla circolare del sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze 27 gennaio 2004 F. 112/50 (FEK B’ 207) gli elementi che permettono alle citate Commissioni di ricorso di valutare lo stato effettivo del veicolo sono lo stato meccanico (motore, carrozzeria, sistema elettrico, pneumatici etc.), la qualità del rivestimento, il chilometraggio ecc.

La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia dell’Unione con la sentenza del 20 settembre 2007 relativa alla causa C-74/06 nell’affermare, preliminarmente, che "il sistema di calcolo della base imponibile su cui quantificare la tassa di immatricolazione dei veicoli usati importati basato sulla vetustà non garantisce la corrispondenza con il loro effettivo valore reale" e che in taluni casi esso "non esclude parità di trattamento impositivo rispetto ai mezzi usati già in circolazione", ha censurato il comportamento della Repubblica ellenica ritenendolo non conforme al dettato normativo imposto dall’articolo 90 del Trattato che istituisce la comunità europea. Per contro la Corte dell’Unione europea ha ritenuto non sanzionabile la condotta dello Stato greco sia in riferimento alla procedura di contestazione del metodo di calcolo forfetario della base imponibile dei mezzi usati importati, tramite ricorso al comitato di esperti, per escluderne gli eventuali effetti discriminatori rispetto ai veicoli già circolanti, sia per quanto riguarda le modalità di pubblicità dei criteri di deprezzamento adottati dalle stesse commissioni ai fini della quantificazione del tributo in disamina.
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