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Giurisprudenza

Quando l’investimento consente la deducibilità delle spese

Nel mirino della Corte quelle di innovazione tecnologica per cui il beneficio si estende anche a operazioni avvenute in altro Stato Ue

La sentenza affronta la pretesa violazione dei principi comunitari della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi da parte della normativa spagnola in materia di deducibilità delle spese sostenute da società nei settori di investimento, sviluppo e ricerca. Tale disciplina prevede, in particolare, la deducibilità pari al 35 per cento dei costi predetti se afferenti a società con sede in Spagna. Tuttavia, per le spese di ricerca e sviluppo inerenti ad attività effettuate all’estero, la deduzione è accordata a condizione che l’attività di ricerca sia condotta principalmente nel territorio spagnolo e che l’ammontare dei costi in oggetto non superi il 25 per cento dell’importo totale dell’investimento. Una deducibilità supplementare del 20 per cento viene accordata, inoltre, nel caso in cui i costi afferiscono a progetti di ricerca e sviluppo affidati ad università, a organismi pubblici di ricerca o a centri di innovazione tecnologica purchè, precisa la disciplina fiscale spagnola, tali organismi rispondano a criteri stabiliti da un apposito decreto del 1996 ed fruiscano di un accreditamento in Spagna.

La posizione della Commissione Ue
La Commissione europea ha ritenuto che le norme in questione siano palesemente lesive della libertà di stabilimento atteso che non soltanto imprese straniere operanti in Spagna non fruiscono delle medesime agevolazioni previste per le imprese nazionali ma anche queste ultime, laddove operanti all’estero, vedono la deducibilità delle spese sostenute subordinate al rispetto di condizioni alquanto stringenti.

Le infrazioni della Spagna
La Spagna, tuttavia, non ha recepito le indicazioni suggerite dall’istituzione comunitaria la quale. ha, pertanto, avviato il procedimento di infrazione previsto dall’articolo 226 del Trattato .In particolare, la Commissione europea ha chiesto ai giudici comunitari di sanzionare la legislazione fiscale spagnola nella parte in cui questa, limitando la deducibilità delle spese per le imprese che svolgono all’estero la propria attività, rappresenta un deterrente alla libertà di stabilimento e di operatività degli operatori economici nello spazio comunitario.

Le obiezioni spagnole
Le obiezioni sollevate dal Regno di Spagna, secondo cui la normativa de quo non presenta carattere discriminatorio data la condizione di arretratezza in cui versa questa nazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, non sono state ritenute attendibili dalla Corte. In particolare, i giudici hanno rilevato che, pur essendo la materia della imposizione diretta lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, ciò non deve portare a situazioni di abuso delle libertà garantite dal Trattato.

La posizione della Corte Ue
Sotto questo profilo la Corte, per giurisprudenza costante, ha sempre giudicato con sfavore le misure che pongono delle restrizioni alla libertà di stabilimento realizzate, come avviene nel caso in esame, con la mancata concessione dei medesimi benefici fiscali ad operatori economici per il solo fatto che essi sono residenti in altro Stato o che essi, pur avendo la sede nello Stato, effettuano investimenti in altri Paesi membri. Una tale legislazione instaura una differenza di trattamento basata sul mero luogo di esecuzione della prestazione di servizi ed integra una palese violazione dei diritti garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato. A parere dei giudici, inoltre, le predette misure restrittive non ricevono una giustificazione attendibile. Si rammenta, a tal proposito, che la Corte ha ritenuto che una deroga alle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario può essere accordata nei soli casi in cui la suddetta limitazione sia resa necessaria da preminenti ragioni di interesse pubblico e che venga applicata in maniera non discriminatoria, senza eccedere la finalità per la quale essa è stata adottata.

Le conclusioni dei giudici
Nel caso in esame, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che non ricorra alcuna condizione di particolare urgenza che giustifichi il mantenimento delle denunziate restrizioni. I denunziati timori di frode fiscale per le spese sostenute all’estero da società spagnole possono essere agevolmente superati applicando la disciplina esistente in ambito comunitario sugli scambi di informazioni tra le Autorità fiscali dei Paesi membri: tale misura si presta molto meglio, rispetto ad una misura interdittiva, a scongiurare il rischio della perpetrazione di frodi e abusi.
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