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Giurisprudenza

Quando in navigazione si fa rotta sull’esenzione

La controversia di cui si è occupata la Corte riguarda l’applicabilità del beneficio alle accise sui combustibili per i trasporti marittimi 

In particolare l’ambito di applicazione considerato che le autorità fiscali tedesche hanno ritenuto di negare l’esenzione alle attività di dragaggio ed escavamento poste in essere da una imbarcazione belga nelle acque dell’isola d’Elba. Oggetto della questione è l’interpretazione della nozione di diritto comunitario che deve essere realizzata in modo uniforme. La controversia su cui si è pronunziata in data odierna la Corte di Giustizia dell’Unione europea, a definizione del procedimento C-391/05, riguarda l’ambito di applicazione delle esenzioni previste dalla direttiva 92/81/Ce per i gas e gli olii minerali utilizzati come combustibile per la navigazione a scopi commerciali. In particolare il legislatore comunitario, per favorire i commerci e i traffici in area comunitaria, ha adottato una serie di esenzioni a carattere generalizzato, uniforme e obbligatorio per i prodotti forniti sì da consentire la navigazione a scopi commerciali nelle acque comunitarie (articolo 8, n.1 della direttiva). Il successivo comma 2 prevede, invece, la possibilità per gli Stati membri di optare per una esenzione analoga per i prodotti utilizzati negli stessi impieghi (e, cioè, combustibile) per la navigazione su vie navigabili interne e operazioni di dragaggio di vie navigabili e porti.

I termini della controversia
La controversia in oggetto riguarda, per l’appunto, l’ambito di applicazione dell’esenzione considerato che le autorità fiscali tedesche hanno ritenuto di negare il beneficio alle attività di dragaggio ed escavamento poste in essere da un’imbarcazione belga nelle acque dell’Elba. Per il Fisco tedesco non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 8, n.1 in quanto si tratta di operazioni effettuate in acque interne e di attività che non rientrano nella previsione della direttiva 92/81.

Il ragionamento della Corte
La questione portata alla attenzione della Corte di Giustizia verte sull’interpretazione della nozione di diritto comunitario che, per una corretta applicazione delle norme, deve essere uniforme sì da garantirne l’applicazione coerente e unitaria in tutta l’Unione europea. I giudici si sono dapprima soffermati sull’obiezione concernente le acque comunitarie. Se è vero che la direttiva 92/81 non fornisce tale nozione (pur richiamando espressamente tale espressione nell’ambio dell’articolo 8, n.1), occorre fare riferimento ad altri documenti comunitari, come il regolamento del Consiglio 101/76 e la direttiva 82/714.

Acque comunitarie e acque marittime
Da tali documenti emerge che la nozione di acque comunitarie coincide con la nozione ampia di acque marittime soggette alla sovranità degli Stati membri, fatta eccezione per le vie navigabili interne di cui all’articolo 8, n.2 della direttiva 92/81 in precedenza richiamato. Tale ampia nozione è accreditata dalla circostanza che nelle intenzioni del legislatore comunitario l’esenzione dalle accise per i combustibili usati per la navigazione commerciale ha l’evidente scopo di favorire in modo uniforme tutti i traffici commerciali all’interno dell’area comunitaria. Da ciò discende, altresì, l’obbligo per gli Stati membri di esentare i prodotti in questione allorché la navigazione avviene in acque diverse da quelle interne. Soltanto in questo modo, a parere dei giudici, si promuove effettivamente la parità di condizioni fiscali per le imprese che lavorano in tale settore. La Corte, pertanto, accedendo ad un’interpretazione ampia della direttiva in parola, onde consentirne l’applicazione più favorevole possibile, sottolinea che per "acque comunitarie" devono intendersi le acque attraversate da tute le imbarcazioni marittime, a prescindere dalle dimensioni, in grado di percorrere vie marittime a fini commerciali.

Attività di dragaggio e di trasporto
Il requisito della "commercialità", del fine di lucro e della ricorrenza di un’attività economicamente apprezzabile ricorre anche per la valutazione del secondo punto sottoposto all’attenzione della Corte: e, cioè, se una nave che effettua attività di dragaggio possa essere considerata alla pari delle navi che effettuano le attività di trasporto o attività complementari. A tal proposito i giudici rammentano che la sola esclusione prevista dal legislatore comunitario per la fruizione del beneficio concerne le imbarcazioni da diporto e, cioè, quelle utilizzate per fini privati e attività non rilevanti economicamente.

Le conclusioni
Ciò comporta che l’attività posta in essere dalla ricorrente, sia che consista nel dragaggio dei fondi marini sia che effettui spostamenti o diverse esecuzioni di lavori, costituisce una attività suscettibile di una valutazione economica nel suo insieme. Come tale deve essere in toto ammessa a fruire del beneficio.
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