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Giurisprudenza

Quando la notifica nulla va in buca lo stesso

Dalla pronuncia dei giudici di legittimità lo spunto per un riepilogo delle regole inerenti la sanatoria “per raggiungimento dello scopo”

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L'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità, comporta che, se il contribuente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, non potrà poi, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni, sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto.
Il principio è stato “riaffermato” dalla Cassazione, con la sentenza n. 21409 dell’11 ottobre 2007.

La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale, applicabile sia con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, per quelli di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l’impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati (Cassazione, sentenza n. 7498 del 12 aprile 2005).

La sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, si concretizza nella regola per cui qualsiasi nullità (ma non inesistenza) della notificazione è sanata quando si ha la prova dell'avvenuta comunicazione (anche se irrituale) e della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto; ciò, in particolare, accade quando il soggetto impugna l'atto o presenta all’ufficio accertamento con adesione.
Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche, essendo la sanatoria un limite all'invalidità.

La sanatoria non può comunque operare quando si versa (non innanzi a notifiche illegittime-nulle ma) in presenza di notifiche radicalmente inesistenti.
L'inesistenza della notifica si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti, che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.

La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento sana con effetto processuale ex tunc la nullità della notifica dell'avviso stesso, ma non determina il venir meno della decadenza - eventualmente verificatasi medio tempore - dell’Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento.

L'applicazione, per l'avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni, contenute nel Codice di procedura civile, comporta anche l'applicazione dell'articolo 156 e del principio della sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, purché il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 19854/2004; Cassazione, sentenza n. 24962/2005).

Giova, pertanto, evidenziare i seguenti capisaldi in tema di notificazione:

  • la sanatoria della notificazione (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 19854/2004) non opera in relazione all’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di accertamento
  • non è suscettibile di sanatoria l’atto “inesistente”
  • dalla notificazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione dell’atto, proponibile dall’interessato per evitarne la definitività
  • la presentazione del ricorso da parte del contribuente sana, ex articolo 156 cpc, la nullità della notifica dell'atto, ma non l'omessa notifica di atti presupposti a quello irregolarmente notificato
  • la sanatoria della nullità di un atto, per effetto del raggiungimento dello scopo cui era destinato, retroagisce al momento del compimento della notifica (sebbene viziata)
  • la rimessione in termini, di cui all'articolo 184 cpc, concerne esclusivamente la fase istruttoria di primo grado e non è applicabile all’impugnazione degli atti di accertamento, in quanto l’omessa impugnazione determina per espressa previsione di legge la decadenza del contribuente dal diritto ad impugnare (Cassazione, sentenza n. 11062/ 2006)
  • la notifica nulla che manca dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo è insanabile.

In tema di notificazione dell’atto impositivo, i confini tra nullità e inesistenza e tra esse e l’irregolarità sono in continua evoluzione, fermo restando che nel codice di rito civile (e dunque nell'articolo 156) si parla solo di nullità, non anche di fenomeni invalidanti di minore o maggiore portata.
E’ incontrovertibile che le mere irregolarità nelle formalità, che devono essere compiute per la spedizione dell’atto, non possono essere equiparate, ontologicamente, alla inesistenza della notifica.

Il fenomeno dell’inesistenza della notificazione, pur essendo estraneo alla disciplina positiva poiché nessuna norma disciplina la fattispecie, è immanente nell’ordinamento processuale secondo la consolidata giurisprudenza; tuttavia, l’inesistenza della notificazione deve essere configurata in modo rigoroso e in limiti angusti, essendo, inoltre, inopportuna e poco proficua la dilatazione del concetto pretorio d’inesistenza.

Il ricorrere alla sanzione della inesistenza si rileva il più delle volte contrario alla funzione perseguita da tutto il sistema di nullità.
Di inesistenza vera e propria si dovrebbe parlare solo in casi rari (si pensi alla notificazione eseguita in un luogo che non ha riferimento con il vero destinatario) e obiettivamente non suscettibili di rimedio, per assenza delle necessarie certezze giuridiche e garanzie procedimentali, ossia per violazione accertata del principio del contraddittorio, non essendo stato raggiunto lo scopo della notifica stessa. La notifica è inesistente se manca totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione, ossia se non è idonea a produrre gli effetti propri degli atti riconducibili a tale figura e se non può essere presa in considerazione sotto il profilo giuridico.

Le situazioni di difformità radicale dal modello legale costituiscono violazioni macroscopiche del principio del contraddittorio e, soprattutto, del principio della collaborazione e della buona fede.
Il principio di collaborazione e buona fede, tra Fisco e contribuente, comporta una ricostruzione “eccezionale” dell’inesistenza giuridica della notificazione.

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