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Giurisprudenza

Quando le perdite di prodotti sono esenti da accise?

A tale quesito la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato risposta con la sentenza pubblicata ieri

martelletto
Con la causa C-314/06 il giudice europeo è stato interpellato per fornire chiarimenti sulle condizioni necessarie per esentare da accise le perdite di prodotti. La questione è stata posta all'attenzione dei giudici Ue dalla cassazione francese. A seguito dell’esplosione di un oleodotto avvenuta in Francia, la società incaricata di gestire il trasporto di carburante chiedeva alla locale Amministrazione doganale di essere esentata dal pagamento delle accise sui quantitativi di carburante sciupati. L’autorità fiscale transalpina, tuttavia, respingeva la richiesta. Si apriva così l’iter del contenzioso che, dopo la pronuncia della "Cour d’appel" secondo cui per le perdite in specie il beneficio dell’esenzione da tassazione non poteva essere accolto in quanto non risultavano presenti i requisiti di caso fortuito o forza maggiore, la questione arrivava dinanzi la "Cour de Cassation" che, a sua volta, decideva di richiedere l’intervento chiarificatore della Corte Ue per stabilire se le perdite in esame fossero dovute a cause di forza maggiore o risultassero inerenti alla natura dei prodotti conformemente all’art. 14 n. 1 della direttiva n. 92/12/CEE.

La normativa comunitaria
La questione sottoposta al vaglio dei giudici europei verte principalmente sul contenuto disposto dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/12/Ce. In particolare l’articolo 14 n. 1 della direttiva stabilisce i presupposti affinché una perdita possa essere esentata dall’imposta, ovvero specifica che non sono soggette ad imposizione tributaria le perdite "verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascun Stato membro" o, ancora, "inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto".

La normativa nazionale
L’articolo 158 c del codice doganale francese stabilisce le condizioni per esentare da tassazione le perdite di prodotti petroliferi situati nei depositi fiscali di stoccaggio. Secondo tale fonte normativa, infatti, per beneficiare di tale esenzione le perdite devono risultare da caso fortuito o forza maggiore, oppure devono essere inerenti alla natura dei prodotti. Secondo la migliore dottrina, inoltre, nel diritto francese la nozione di forza maggiore e caso fortuito tendono a sovrapporsi e non possono essere distinte nettamente l’una dall’altra. Sempre secondo opinione dominante, devono essere considerate come cause di forza maggiore soltanto le circostanze impreviste, irresistibili e provenienti da una causa esterna all’interessato.

La sentenza della Corte
Con la sentenza pubblicata ieri, la Corte di Giustizia Ue ha fornito un notevole contributo per chiarire i confini e l’ambito di applicazione della nozione di "forza maggiore". Il giudice europeo ha innanzitutto precisato che tale concetto deve essere interpretato in maniera uniforme da tutti gli Stati membri in quanto rappresenta un fattore decisivo per determinare l’esigibilità delle accise. In aggiunta il Supremo organo di giustizia europeo ha evidenziato che tale nozione si compone di un elemento oggettivo relativo alle "circostanze anormali ed estranee all’operatore" e un elemento soggettivo costituito dall’ "obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando le misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi". Il giudice europeo ha ribadito che secondo giurisprudenza costante la "nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali ed imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso".

Le conclusioni
Nel caso in esame, pertanto, non si può escludere a priori l’esistenza di «forza maggiore» in quanto l’oleodotto risulta danneggiato a causa di un fenomeno di "corrosione screpolante" che non poteva essere scoperto con un dispositivo disponibile all’epoca dei fatti. Di conseguenza, chiarisce sempre la Corte, il giudizio su tale condizione spetta al giudice nazionale che dovrà accuratamente vagliare, oltre alle condizioni appena descritte, anche se il fenomeno di corrosione in esame non poteva essere previsto e controllato sulla base della tecnologia allora disponibile. La Corte ha quindi concluso ribadendo che la nozione di forza maggiore di cui all’art. 14, n. 1 della direttiva 92/12/Ce riguarda "circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua". In aggiunta, Bruxelles ha chiarito che il termine "estranee" contenuto nel citato articolo 14, n. 1 è da intendersi non soltanto in senso materiale o fisico ma anche in riferimento a circostanze che risultano oggettivamente fuori dal controllo del depositario autorizzato o distanti dal suo ambito di operatività. I giudici europei hanno anche escluso la possibilità di considerare le perdite in specie come "perdite inerenti alla natura dei prodotti" in quanto tale concetto si limita alle sole ipotesi tassative previste dall’art. 14 n. 1 della direttiva 92/12/Ce o al più, come precisato dal Governo italiano, alle perdite tecniche e non a quelle accidentali come nel caso in esame.
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