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Giurisprudenza

Quelle dei parenti sono sempre buone mani

Valida la notifica tramite consegna dell'atto a una "persona di famiglia" reperita a casa del contribuente

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Il fatto
Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dallo stesso presentato, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento eseguita mediante consegna della copia nelle mani della madre del contribuente.
Con unico motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 139 c.p.c., nonché difetto di motivazione ex articolo 360, n. 5, dello stesso codice di procedura civile.
L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Prima di soffermarci sui punti salienti della sentenza in esame, è opportuno precisare brevemente che il secondo comma dell'articolo 139 c.p.c., dispone che "se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".

I successivi terzo e quarto comma aggiungono: "in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

Su questo presupposto, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal contribuente, affermando che "se nella casa di abitazione del notificando viene reperita una "persona di famiglia" la notifica è ben eseguita con la consegna dell'atto di accertamento a tale persona e non occorre l'ulteriore invio di una lettera raccomandata".

Secondo la Corte, la qualifica di "persona di famiglia" prescinde poi dal requisito della convivenza, così come non debbono essere conviventi le persone "addette alla casa o all'ufficio o all'azienda".
La sentenza in esame, uniformandosi all'indirizzo rilevabile nelle sentenze della Cassazione n. 3902 del 26/2/2004 e n. 8336 del 20/6/2000, prosegue rilevando che "la consegna della copia dell'atto "a persona di famiglia" prevista dall'art. 139, comma 2°, c.p.c., non richiede l'ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell'atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva della persona consegnataria dell'atto".

Ciò trova conferma nel fatto che i soggetti legati da vincoli familiari che si trovino nei luoghi sopra indicati e che accettino di ricevere la copia dell'atto, anche se non sono conviventi, sono idonei a curarne la sollecita consegna al destinatario in forza della solidarietà correlata a detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica.
In conclusione di quanto sinora esposto, la Corte di cassazione, sul presupposto che può considerarsi "persona di famiglia" anche "la moglie non convivente a causa di una crisi familiare non ancora formalizzata in atti giudiziari", ha, pertanto, ritenuto correttamente eseguita la notifica mediante consegna della copia dell'avviso di accertamento nelle mani della madre del contribuente, non occorrendo in tali circostanze l'ulteriore invio di una lettera raccomandata.

Da ultimo, per completezza di informazione, è opportuno rammentare che nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente, o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte delle persone a ciò autorizzate dalla legge, il messo notificatore deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito prescritto dall'articolo 140 c.p.c., alla porta di abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gli dà notizia di tale affissione per raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando, invece, nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito di cui sopra, ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 60 del Dpr n. 600/73, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In quest'ultima ipotesi, non è previsto, pertanto, l'obbligo di dare al destinatario comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell'avviso di deposito (cfr circolare ministeriale n. 136/7/4027 del 20 ottobre 1978).

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