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Giurisprudenza

Questionario ignorato, induttivo ok.
E la presunzione è "qualificata"

L'omessa risposta e la mancata esibizione delle scritture contabili possono intralciare o addirittura bloccare l'attività di verifica dei redditi da parte dell'ufficio

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Con l'ordinanza n. 26150 dello scorso 21 novembre, la Corte suprema ha affermato la legittimità dell'accertamento induttivo emesso dall'ufficio quando il contribuente, convocato con questionario per l'esibizione della documentazione contabile, non ottempera alla richiesta.
Ciò in quanto l'omessa risposta al questionario e la conseguente mancata esibizione delle scritture contabili impediscono, o comunque ostacolano, la verifica dei redditi da parte dell'ufficio.
In aggiunta, la Corte ha precisato che tale comportamento è di per sé suscettibile di ingenerare un sospetto sull'esistenza e attendibilità delle scritture stesse e costituisce una presunzione "grave", idonea a legittimare il ricorso al metodo induttivo, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973.

Vicenda processuale
Il giudizio di legittimità trae le mosse dalla pronuncia di rigetto dell'appello proposto dall'ufficio, motivato dalla competente Commissione tributaria regionale sulla base dell'assunto per cui l'articolo 39 del Dpr 600/1973 non giustifica la rettifica del reddito dichiarato in forza della sola omessa risposta al questionario, essendo richiesta, a tal fine, la presenza di "gravi inadempienze" da parte del contribuente.

Con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 39, comma 1, lettera d), e 41, del Dpr 600/1973, nonché dell'articolo 2697 del codice civile.

I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso dell'ufficio, evidenziano che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, n. 4 del d.p.r. n. 600 del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi alla impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'ufficio, vale di per sé solo a ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo emesso su quella base dall'ufficio".

Osservazioni
Tra i "poteri degli uffici", l'articolo 32, comma 1, del Dpr 600/1973 annovera, al punto 4), quello di "inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti […], con invito a restituirli compilati e firmati". La sanzione che la stessa norma prevede a carico del contribuente che non ottemperi a tale richiesta è quella dell'inutilizzabilità, a suo favore, dei dati e notizie non addotti e degli atti, documenti, libri e registri non esibiti, ai fini dell'accertamento, sia in fase amministrativa sia contenziosa.
La condotta omissiva del contribuente, che non dà seguito all'invito o questionario disposto dall'ufficio, legittima altresì l'Amministrazione finanziaria, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 39, comma 2, lettera d)-bis, dello stesso decreto, a determinare il reddito d'impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma", ossia gravità, precisione e concordanza (cosiddette presunzioni "qualificate").

Come anche evidenziato in dottrina, si tratta di una sanzione "indiretta", che si concretizza in conseguenze sfavorevoli sul piano "accertativo" per il contribuente inadempiente alla richiesta dell'ufficio.

Tale sanzione "indiretta" ha trovato applicazione nella giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr Cassazione, n. 4950/1999 e Ctp Salerno, n. 191/2001), secondo cui, qualora il contribuente non fornisce le scritture contabili e le notizie o chiarimenti richiesti mediante questionario, l'ufficio è legittimato a ricorrere all'accertamento induttivo con facoltà di avvalersi, a tal fine, anche di presunzioni semplici, in ragione del fatto che, con il proprio comportamento omissivo, "il contribuente non ha fornito gli elementi necessari al controllo della completezza e veridicità della dichiarazione".

Con l'ordinanza in esame, invece, il giudice di legittimità è andato oltre la previsione di cui alla lettera d)-bis del secondo comma dell'articolo 39, ritenendo che il comportamento omissivo del contribuente, che trascura di rispondere al questionario e non ottempera alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'attività di impresa esercitata, rappresenta una circostanza tale da rendere "qualificata" la presunzione di attività non dichiarate e, di conseguenza, legittimo l'accertamento induttivo emesso dall'ufficio, con il conseguente ribaltamento dell'onere di fornire la prova contraria sul contribuente (cfr Cassazione 19014/2005 e 11274/2003).
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