Per il contribuente, vittorioso nei primi due gradi di giudizio, l’Amministrazione non avrebbe potuto raddoppiare il valore catastale del proprio appartamento, trasferendolo d’ufficio dalla categoria A/2 a quella A/1 (di lusso), senza aver prima verificato “di persona” lo stato delle cose, così come previsto dall’articolo 54 del Dpr 1142/1969.
Questo il fulcro del contenzioso, ma sui banchi della Suprema corte, la questione si è articolata in quattro diversi punti sostenuti dall’Agenzia del Territorio e in contrasto con altrettanti motivi alla base della pronuncia di merito impugnata.
Per la Cassazione, i quattro rilievi sono tutti fondati, a cominciare dal riferimento normativo (articolo 3, comma 58, legge 662/1996) giustamente “prescelto” dagli uffici del catasto (la Ctr aveva ritenuto, invece, applicabile al caso la legge 331/2004, articolo 1, commi da 335 a 337), secondo cui “gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria. Partecipano altresì alla elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L’ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune”.
Nella sentenza impugnata, le critiche cadono anche su presunte defaillance della motivazione sottostante agli avvisi dell’Ufficio tecnico erariale, consistenti nella mancata esplicitazione dei caratteri tipologici e costruttivi dell’immobile e del contesto nel quale lo stesso è inserito. Ma, anche su questo argomento, la Cassazione confuta l’assunto dei giudici di merito, affermando che tali elementi “servono unicamente a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa …, nella quale il contribuente conserverà integre tutte le sue facoltà di difesa”. Intanto, la motivazione, se pur indicante esclusivamente il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, esiste ed è valida.
Sulla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, invocata dalla Ctr, la Suprema corte, richiamando la sentenza n. 26635/2009 delle Sezioni unite, in materia di accertamenti standardizzati, ha ribadito che, in occasione del riclassamento automatico di un fabbricato, “non esiste alcun onere per l’Amministrazione di invitare il contribuente interessato a fornire chiarimenti e a produrre documenti prima che sia emesso un provvedimento accertativo”.
Dunque, l’Agenzia del Territorio ha ragione.