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Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 14 settembre 2005

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Estremi: n. 30/04/05 del 25 gennaio 2005, depositata il 7 aprile 2005
Argomento: Accertamento - Irpeg, Ilor - Ammortamento e spese di pubblicità

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione a carico di una società costi ritenuti non deducibili, determinando la conseguente maggiore imposta dovuta a titolo di Irpeg e Ilor per l'anno 1997. A seguito del rituale ricorso proposto dalla società contribuente si instaurava il giudizio, giunto in secondo grado con esclusivo riferimento a due dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento e, segnatamente: quello relativo al recupero a tassazione di quote di ammortamento relative a beni ceduti in esercizi precedenti al 1997 e quello che si riferisce alla qualificazione da parte dell'ufficio di costi sostenuti per la partecipazione a congressi come spese di rappresentanza.
In ordine al primo rilievo, la società ha sostento, nei propri atti, trattarsi di quote di ammortamento relative a immobilizzazioni costituite da beni consegnati a propri clienti in "prestito d'uso" o comodato al fine di favorire contratti di fornitura; l'assenza di riscontri documentali a supporto di tali accordi contrattuali sarebbe dovuta al fatto che per il comodato non è prevista la forma scritta. In proposito, la Commissione regionale ha osservato come tale modus operandi della società si pone in contrasto con i principi contenuti negli articoli 75 e 67 del Tuir (nel testo ante modifica), in base ai quali si impone di provare e documentare a quale titolo un bene di proprietà si trovi presso terzi (articolo 75) e non è consentito continuare ad ammortizzare un bene "strumentale per destinazione" da parte della società che non lo detiene più nel proprio ciclo produttivo. Ne deriva che il recupero a tassazione operato dall'ufficio in ordine alle quote di ammortamento in parola risulta legittimo.
Con riferimento al secondo rilievo, i costi qualificati dall'ufficio come spese di rappresentanza (e non di pubblicità, come invece ritenuto dalla società) sono relativi a ospitalità (viaggio e soggiorno) di esponenti del settore medico e scientifico invitati a partecipare a vari congressi. Sul punto, la Commissione regionale ha precisato che, nel caso in esame, l'organizzazione di congressi a contenuto scientifico rappresenta il principale sistema adottato dalla società per la diffusione dei propri prodotti, rappresentati da beni a elevato contenuto specialistico, la cui valutazione può essere demandata solo al personale sanitario che in concreto li utilizza. Sussistono, pertanto, gli estremi, conclude il Collegio, per qualificare le spese in parola come spese di pubblicità, interamente deducibili dal reddito d'impresa.

Estremi: n. 62/15/05 del 22 giugno 2005
Argomento: Imposta sulle successioni - Liquidazione automatica ex articolo 34 del Dlgs 346/90 - Immobili oggetto di variazioni catastali

Con la pronuncia in esame, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna si è occupata del caso della corretta determinazione dell'imposta di successione scaturente da una dichiarazione avente per oggetto un asse ereditario composto da più unità immobiliari soggette, nel loro insieme, a variazioni (diversa distribuzione dei vani e conseguente modifica della consistenza e del valore catastale delle unità), dichiarazione per la quale gli eredi avevano richiesto la liquidazione dell'imposta dovuta in forma automatica, ovvero fondata sul valore catastale.
Il Collegio ha ritenuto sostenibile la soluzione consistente nella liquidazione dell'imposta sulla base dell'intero asse ereditario, composto dalla sommatoria delle nuove rendite catastali attribuite agli immobili, come determinate dall'ufficio successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.
In base a tale assunto, i giudici di secondo grado hanno respinto l'appello con cui l'ufficio aveva sostenuto la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso al fine di ottenere il pagamento della maggiore imposta dovuta in relazione alle sole unità immobiliari che avevano subito un aumento nel valore catastale, senza, invece, tener conto di quelle che avevano subito una variazione di segno opposto.

Estremi: n. 84/1/05 del 23 giugno 2005
Argomento: Irpef, Ilor - Accertamenti bancari - Necessità di riscontri documentali

L'accertamento con cui si contesta l'omessa contabilizzazione di ricavi da parte di una società in nome collettivo è illegittimo se basato esclusivamente sui movimenti di capitali rilevati nei conti correnti personali dei soci. Se è vero, infatti, che nelle società in nome collettivo si determina una sorta di "confusione" tra i soci e la società, non si deve dimenticare che le risultanze delle indagini bancarie costituiscono elementi indiziari e non prove, di per sé sole insufficienti a dimostrare che ci sia stata evasione d'imposta.
E' fondata, pertanto, la decisione con cui i giudici di primo grado hanno ritenuto illegittimo, in quanto privo di elementi idonei posti a sostegno della pretesa, l'avviso di accertamento dell'ufficio contenente la rettifica del reddito di una Snc fondata sull'omessa annotazione contabile di ricavi determinati sulla scorta dei movimenti risultanti dagli estratti conto dei soci.

Estremi: n. 75/12/05 del 15 luglio 2005
Argomento: Accertamento - Imposta unica sui concorsi pronostici - Versamento dell'imposta dovuta ex articolo 8 del decreto legge n. 147/2003

Con la sentenza in commento, la Ctr dell'Emilia Romagna si è pronunciata in ordine alla corretta interpretazione della normativa introdotta dall'articolo 8 del decreto legge n. 147/2003, che ha consentito ai concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli di versare quanto da essi dovuto a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici fino all'anno 2002 in cinque rate annuali di pari importo, maggiorando l'importo a debito degli interessi e senza sanzioni. In particolare, i giudici di secondo grado hanno precisato che il tasso di interesse da utilizzare ai fini della determinazione della somma da versare - fissato in misura pari al 7,125 per cento dall'articolo 5 del decreto interdirigenziale del 10.10.2003 - va applicato anche quando il debito è estinto con il pagamento in unica soluzione e non soltanto qualora ci si avvalga del versamento rateale.
Sulla scorta di tale principio, la Commissione regionale ha riformato la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso proposto da un'agenzia ippica che aveva effettuato il pagamento in un'unica soluzione della sola imposta unica sui concorsi pronostici dovuta per l'anno 2001, senza maggiorare la somma degli interessi in quanto ritenuti dovuti nel solo caso di versamento rateale del debito d'imposta.

Estremi: n. 74/12/05 del 4 luglio 2005
Argomento: Accertamento - Imposta comunale sugli immobili - Richiamo per relationem di atti

Il requisito della motivazione degli atti impositivi risulta rispettato qualora essi pongono il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di poterla efficacemente contestare; in particolare, nel caso in cui un atto richiami per relationem un diverso atto, quest'ultimo deve essere allegato al primo, a meno che se ne riproduca il contenuto essenziale.
A giudizio della Ctr dell'Emilia Romagna, va ritenuto nullo l'avviso di accertamento ai fini Ici che richiama talune disposizioni dirigenziali senza averle allegate all'atto notificato.

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