Estremi: n. 40/08/05 del 22 marzo 2005
Argomento: Irpef - Cessione d'azienda - Avviamento
Non può ritenersi legittimo l'avviso di accertamento emanato dall'ufficio, in caso di cessione di azienda, sulla base della valutazione del giro d'affari annuo dell'impresa ceduta.
Tale dato non può essere considerato come un decisivo elemento di valutazione se comparato con i costi e con le altre componenti della gestione aziendale.
In particolare, la Commissione regionale non ha ritenuto valida la procedura adottata dall'ufficio che, partendo dai ricavi lordi e stabilendo un ipotetico reddito pari al 25 per cento dei ricavi e moltiplicando per tre il risultato, ha determinato l'avviamento a norma dell'articolo 2, comma 4, del Dpr n. 460/1996.
Tale criterio astratto non può essere condiviso dai giudici, in quanto è sempre necessaria un'attenta analisi gestionale al fine di stabilire il fondamento della pretesa impositiva dell'ufficio.
Estremi: n. 35/10/05 del 25 marzo 2005
Argomento: Tributi indiretti - Imposta di bollo - Copie autentiche delle sentenze
Il rilascio di copie autentiche delle sentenze delle Commissioni tributarie è soggetto a imposta di bollo, così come previsto dall'articolo 20 della tariffa A) allegata al Dpr n. 642/1972, che stabilisce l'applicazione dell'imposta per tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi.
Inoltre, in tale ipotesi sono dovute anche le spese per il rilascio delle copie, che il decreto ministeriale 1° ottobre 1996, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, richiamato dall'articolo 38 del Dlgs n. 546/1992, ha determinato forfetariamente secondo il numero delle facciate che le compongono, disponendone la riscossione mediante l'applicazione delle marche da bollo ordinarie sulla domanda.
Estremi: n. 36/08/05 del 22 marzo 2005
Argomento: Irpef - Redditi diversi - Plusvalenza da cessione di azienda
E' legittimo l'avviso di accertamento (con il quale è stata rilevata una plusvalenza derivante da un atto di cessione di azienda) scaturente dall'invio di questionari ex articolo 32 del Dpr n. 600/1973, concernenti dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento stesso, che devono essere restituiti compilati e firmati.
In tal caso, l'incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi contabili indicati in essi consente agli uffici di procedere alla rettifica dei dati reddituali in forza dell'articolo 39, comma 1, lettera c), del Dpr n. 600/1973.
In particolare, nella fattispecie, la presunzione di partenza dalla quale l'ufficio ha fatto scaturire l'accertamento nei confronti del contribuente è fondata sulla omessa restituzione del questionario, sulla omessa esibizione dei documenti contabili richiesti comprovanti costi e spese, sulla omessa consegna del dettaglio delle rimanenze di magazzino e della loro valorizzazione, omessa contabilizzazione della plusvalenza di cessione, per cui in questo contesto di omissioni il calcolo induttivo della percentuale di ricarico da parte dell'ufficio si evince dalla carenza di documenti contabili esibiti, necessari per la determinazione analitica dei ricavi, del costo del venduto e della percentuale di ricarico, rilevati dall'ufficio in forza del comma 1, lettera d, del Dpr n. 600/1973.
Estremi: n. 31/08/05 del 21 marzo 2005
Argomento: Irpef - Tassazione separata - Indennità di buonuscita
L'articolo 2-bis del decreto legge n. 69/1989 ha esteso retroattivamente a tutte le indennità di fine servizio, corrisposte dopo il 1° ottobre 1985, il sistema di riliquidazione con detrazione dell'imponibile da assoggettare a Irpef di un importo pari al rapporto fra i contributi versati dal lavoratore e i contributi versati dal datore di lavoro.
Pertanto, è legittimo il rimborso delle somme trattenute a titolo di Irpef sull'indennità di buonuscita, in violazione dell'articolo 17 del Dpr n. 917/1986 e degli articoli 89 e 140 del Dpr n. 645/1958, quali risultano a seguito della sentenza n. 513/1990 della Corte costituzionale, oltre agli interessi moratori e alla svalutazione monetaria.
Estremi: n. 29/27/05 del 8 marzo 2005
Argomento: INVIM - Avviso di liquidazione - Applicabilità condono "definizione liti pendenti"
Non è possibile applicare l'articolo 16 della legge n. 289/2002 ("chiusura delle liti fiscali pendenti") a una lite avente a oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione, emesso dall'ex ufficio del Registro, riguardante il pagamento di somme residue di una precedente definizione agevolata richiesta dal contribuente (nel caso concreto si trattava di un avviso di liquidazione ai fini Invim emesso in base all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, in vigore dall'anno 1996, con il quale, a seguito di condono presentato ai sensi dell'articolo 2-quinques della legge n. 656/1994, veniva richiesto il pagamento di ulteriori somme ai sensi del successivo comma 6).
In particolare, l'atto in questione non può essere riconducibile nella categoria degli atti impositivi idonei a costituire oggetto di una lite da ritenersi pendente così come previsto dall'articolo 16 della citata legge, in quanto esso era riferito a un rapporto tributario che aveva già usufruito di una precedente definizione agevolata, il cui contenzioso si era instaurato unicamente in ordine all'esatta determinazione e liquidazione delle somme dovute ai fini della precedente definizione e non già per una operazione di rettifica o di accertamento.
Estremi: n. 26/08/05 del 22 febbraio 2005
Argomento: IVA - Rimborso - Opzione per un nuovo regime contabile
L'articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997, n. 442, prevede che le opzioni ai regimi di determinazione dell'imposta non sono più subordinate a determinati adempimenti formali, bensì ciò si desume dai comportamenti concludenti del contribuente o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili.
L'articolo 4 della legge n. 342/2000 ha statuito, inoltre, l'applicabilità della predetta norma anche ai comportamenti concludenti tenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del Dpr n. 442/1997 (in tal senso si è espressa anche la suprema Corte di cassazione, sez. V, civile, sent. n. 9885 del 8 luglio 2002).
In base a tali principi, la Commissione ha ritenuto legittimo il rimborso Iva per un contribuente che aveva presentato, dapprima, una variazione del codice attività (da attività di costruzioni, ristrutturazione a cine-teatro, congressi e ricevimenti) e, successivamente, una denuncia con la quale comunicava l'inizio effettivo della nuova attività.
Estremi: n. 34/08/05 del 22 febbraio 2005
Argomento: Riscossione - Cartella di pagamento - Termini
Deve ritenersi decaduta la legittimità dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui, avvenuta l'iscrizione a ruolo, la relativa notifica della cartella di pagamento non rispetta i termini previsti dalla legge (in particolare, secondo i giudici, la data del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si deve riferire alla notifica della cartella e non alla sua formazione, questo per non prolungare la soggezione del contribuente alla indefinita azione del fisco).
In particolare, non è sufficiente la formazione del ruolo e la legittima esecutività temporale dello stesso, ma deve pure la cartella rispettare lo stesso termine mediante notifica da parte del concessionario, momento questo conclusivo e fondamentale dell'azione di recupero delle imposte e, pertanto, questione giuridica assorbente rispetto a ogni altra richiesta richiamata nell'appello che diventa non rilevante ai fini della controversia.
Estremi: n. 18/08/05 del 7 febbraio 2005
Argomento: Riscossione - Iscrizione a ruolo - Termine
Il procedimento di rettifica della dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 avviene interamente nell'ambito dell'ufficio e diventa pubblico, e quindi ricorribile, solo con la notifica dell'iscrizione a ruolo che, in base alla normativa vigente, deve avvenire nel quinquennio.
La normativa in essere, distinguendo il momento della liquidazione da quello della iscrizione a ruolo - prevedendo un "termine acceleratorio a rilevanza interna" per procedere alla liquidazione delle imposte e ai rimborsi ex articolo 36-bis - ha allungato da uno a cinque anni la decadenza prevista dall'articolo 17 del Dpr n. 602/1973 per la formazione dei ruoli.
Pertanto, si ha decadenza nel caso in cui sono stati superati tutti i termini previsti, con la conseguenza che l'eventuale iscrizione a ruolo operata dall'Amministrazione finanziaria è nulla, in quanto non può sfuggire che il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fissato all'Amministrazione per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica, sia, a maggior ragione, applicabile agli avvisi di liquidazione ex articolo 36-bis.
Rassegna giurisprudenziale del 24 giugno 2005
