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Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 28 giugno 2005

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Estremi: n. 16/08/05 del 25 gennaio 2005
Argomento: Accertamento - Irpef, Ilor - Redditi da partecipazione in società di capitali
E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione di utili non dichiarati dalla società di capitali nella quale il destinatario dell'atto detiene una partecipazione.
La presunzione della distribuzione di maggiori utili, infatti, può operare solo nel caso in cui l'accertamento dell'esistenza di tali utili extra bilancio a carico della società partecipata sia certo, incontestato e fondato su dati altrettanto certi.
Nella fattispecie in esame, invece, la presunzione di partenza dalla quale l'ufficio ha fatto scaturire l'accertamento nei confronti del socio è fondata unicamente sulle presunzioni dedotte in un avviso di accertamento posto a carico della società, accertamento mediante il quale si sono determinati in maniera induttiva maggiori ricavi.
In considerazione del fatto che i redditi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile del contribuente nel periodo d'imposta in cui vengono effettivamente percetti, inoltre, assume grande rilievo la prova storica - mancante nel caso di specie - dell'effettiva distribuzione degli utili societari.

Estremi: n. 11/6/05 dell'11 maggio 2005
Argomento: Accertamento - Irpef, Iva - Applicabilità degli studi di settore
Con riferimento all'annualità 1996, i contribuenti che esercitano attività professionale non erano tenuti alla compilazione del modello relativo ai dati contabili di cui agli studi di settore. Ciò si desume dalla lettura della circolare n. 58 del 27.6.2002, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che gli esercenti attività professionale non sono tenuti a compilare lo studio di settore identificato con il codice 72.20.0 "Fornitura di software e consulenza in materia di informatica", in quanto esso riguarda i soli contribuenti che esercitano attività commerciale svolta in forma d'impresa (ciò in quanto i dati contabili richiesti nel modello di studio, infatti, sono quelli contenuti nei quadri RF o RG del modello Unico, che compilano rispettivamente le società di capitali e le società di persone; tali dati sono, quindi, incongruenti con quelli dichiarati dagli esercenti attività professionale nel quadro RE). La circolare in esame, infatti, pur essendo stata emanata nel giugno del 2002, ha espressamente carattere interpretativo, per cui la stessa può facilmente applicarsi a situazioni precedenti la stessa emanazione.
Risultano, pertanto, illegittimi l'avviso di accertamento ai fini Irpef e Cssn e l'avviso di rettifica ai fini Iva, notificati a un professionista e scaturiti dall'applicazione dei parametri, fondati sui dati contabili indicati sul modello di dichiarazione.

Estremi: n. 29/10/05 dell'8 aprile 2005
Argomento: Accertamento e rettifica - IVA - Procedura induttiva
L'avviso di rettifica Iva con il quale l'ufficio ha induttivamente determinato i corrispettivi riscossi, ma non registrati, è legittimo in quanto fondato sulle omissioni, irregolarità e inesattezze rilevate nel processo verbale di constatazione e poste a fondamento di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette relativo alla medesima annualità. In particolare, basandosi sull'irregolare tenuta delle scritture contabili accertata dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale, l'ufficio ha legittimamente adottato la procedura di accertamento induttivo di cui all'articolo 39, comma 2, del Dpr n. 600/1973, rideterminando i ricavi realizzati nell'annualità oggetto di rettifica, mediante l'applicazione del criterio della percentuale di ricarico - che nel caso di specie ha stimato essere pari al 100 per cento - del costo del venduto. Ha, quindi, legittimamente provveduto con un avviso di accertamento all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dirette connesse al maggior reddito accertato e, con un distinto atto (l'avviso di rettifica impugnato in primo grado), alla richiesta della maggiore Iva connessa ai maggiori corrispettivi quantificati.

Estremi: n. 10/06/05 del 23 febbraio 2005
Argomento: Irpef - Tassazione di indennità e liberalità - Somma corrisposta a seguito di transazione con il datore di lavoro
Deve essere accolto l'appello con cui l'ufficio sostiene che va assoggettata a tassazione l'indennità corrisposta al dipendente dal proprio datore di lavoro in seguito a uno specifico accordo risultante dal relativo verbale di conciliazione, per l'accettazione della collocazione in mobilità. L'importo erogato, infatti, non è stato corrisposto secondo una decisione unilaterale dell'azienda e non risulta trarre origine da un atto di liberalità; poiché ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e 48, comma 1, del Tuir vigente nell'anno cui la fattispecie fa riferimento, ovvero il 1994, sono assoggettabili a tassazione tutte le somme erogate in diretta e immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro, sull'indennità in esame va operata la ritenuta fiscale.

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