Estremi: n. 54/06/05, depositata il 28 ottobre 2005
Argomento: Rimborsi - Credito Iva - Esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione
Affinché l'Amministrazione finanziaria possa procedere al pagamento di un credito Iva nei confronti del liquidatore di una società, è necessario che il credito spettante sia esposto nel bilancio finale di liquidazione.
Sulla base di tale principio, sancito dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 26 febbraio 1992, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello con cui l'Amministrazione finanziaria ha motivato il proprio diniego all'istanza di rimborso di un credito Iva presentata da una società, eccependo la mancata, esplicita evidenziazione del credito in parola nel bilancio finale di liquidazione. L'istante aveva, infatti, indicato la posta creditoria in un generico, pluricomprensivo conto denominato "Rettifiche di liquidazione", così sottraendosi alla prescrizione contenuta nel richiamato articolo 5 del Dm 26/2/1992, che vuole la separata indicazione del credito come condizione per la legittima riscossione del relativo importo.
Estremi: n. 50/06/05 depositata il 26 ottobre 2005
Argomento: Notificazioni - Società di capitali - Notifica ai soci
Nella sentenza in commento, la Ctr della Puglia si è pronunciata in ordine all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui i primi giudici avevano accolto il ricorso presentato da una contribuente destinataria di un avviso di accertamento relativo a una società di capitali di cui la stessa era socia.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dei giudici di secondo grado, in particolare, l'ufficio aveva notificato un avviso di accertamento relativo a una società di capitali mediante pubblicazione all'albo pretorio della casa comunale, in quanto la sede legale della società risultava sconosciuta e il rappresentante legale della stessa deceduto.
Poiché, inoltre, non era pervenuta alcuna documentazione in ordine al cambio di sede legale o sostituzione del rappresentante legale, l'ufficio aveva ritenuto di dover informare mediante notifica anche i soci dell'esistenza di un accertamento a carico della Srl, con una procedura ritenuta dai giudici priva di legittimità in quanto non aderente alle disposizioni che regolano le notifiche degli atti alle società di capitali. A giudizio del collegio di secondo grado, infatti, l'ufficio avrebbe dovuto proseguire il procedimento solo nei confronti della società, sino ad arrivare eventualmente all'escussione del patrimonio sociale della stessa, senza coinvolgere i soci, il cui patrimonio personale non può essere aggredito, stante l'autonomia patrimoniale perfetta che connota le società di capitali.
Estremi: n. 53/06/05 depositata il 26 ottobre 2005
Argomento: Contenzioso - Comunicazioni - Modifica del domicilio
Grava sulla parte l'onere di portare a conoscenza della Commissione tributaria il cambiamento della residenza, sede o domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti la controversia instaurata; in difetto di notificazioni delle parti volte a comunicare avvenute variazioni nella residenza, sede o domicilio, gli atti del processo si intendono validamente notificati nel luogo originariamente indicato.
Sulla base di tale principio, la Ctr della Puglia ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da un contribuente che aveva giustificato la tardiva proposizione dell'atto basandosi sul fatto che né l'avviso di trattazione del ricorso di primo grado, né il dispositivo della sentenza resa dai primi giudici sarebbero stati notificati nella nuova sede dell'azienda, fissata in un luogo diverso da quello inizialmente dichiarato nel ricorso introduttivo e nota all'Amministrazione finanziaria per essere stata notificata in tale luogo una cartella di pagamento.
Estremi: n. 93/10/05 depositata il 25 novembre 2005
Argomento: Ici - Avviso di liquidazione - Carente motivazione
La controversia trae origine dall'atto con il quale un comune della provincia di Bari aveva richiesto la maggiore imposta comunale sugli immobili relativa a un terreno, dichiarato dalla contribuente avente natura agricola, in luogo di quella edificatoria accertata dall'ente locale. In particolare, l'atto con il quale veniva accertata e richiesta la maggiore imposta afferente l'annualità 1994 recava la denominazione di avviso di liquidazione, pur essendo più propriamente un atto di accertamento, in quanto diretto a rettificare la natura dell'immobile soggetto a imposta (da terreno agricolo a suolo edificabile).
La sentenza con cui la Ctp di Bari aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente veniva impugnata dagli eredi di quest'ultima, i quali eccepivano, tra l'altro, l'illegittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo.
Investita della suddetta problematica, la Ctr della Puglia ha ritenuto condivisibili le argomentazioni degli appellanti; ciò, in quanto l'ente locale, a giudizio del collegio, ha emesso un atto illegittimo sia dal punto di vista formale (per esser stato denominato atto di liquidazione e non di accertamento), che dal punto di vista sostanziale, per l'omessa indicazione dei motivi a supporto dell'accertamento eseguito, con particolare riferimento alla tipologia del terreno e alle modalità di determinazione della base imponibile dell'Ici.
Rassegna giurisprudenziale del 29 dicembre 2005
