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Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 31 agosto 2006

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Estremi: n. 48/14/06, depositata il 12 luglio 2006
Argomento: Iva - Rettifica - Omessa contabilizzazione di ricavi stimati sulla base della percentuale di ricarico sul costo del venduto

Il giudizio trae origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di una società esercente attività di commercio di capi di abbigliamento, al termine della quale veniva redatto un processo verbale di constatazione nel quale si rilevava l'omessa contabilizzazione di ricavi, con il conseguente omesso versamento dell'Iva a essi relativa, nonché l'indebita detrazione dell'imposta afferente a costi ritenuti indeducibili. La determinazione dei ricavi non dichiarati era stata effettuata sulla base della percentuale di ricarico sul costo del venduto, che l'Amministrazione finanziaria aveva calcolato raffrontando i prezzi di vendita di capi presi a campione con i rispettivi prezzi di acquisto rilevati dalle corrispondenti fatture. La percentuale così quantificata veniva applicata sul costo della merce venduta nel corso dell'anno d'imposta 1997, con un abbattimento del 40 per cento ai fini della quantificazione dei ricavi ritratti nei periodi di saldi di fine stagione.
Avverso l'atto con cui veniva richiesto alla società l'Iva relativa ai ricavi omessi, nonché quella afferente a talune spese ritenute indeducibili, la società proponeva un'impugnativa, accolta dalla Commissione tributaria di Bari.
L'appello con il quale l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza resa dai primi giudici incontrava, invece, il favore della Ctr della Puglia, che, nel ritenere legittima la ricostruzione operata dall'ufficio, precisava come l'omissione commessa dalla parte appellata trovasse conferma in talune discrasie emerse nel corso di un'ulteriore verifica contabile, prima fra tutte il versamento nelle casse sociali di ingenti somme da parte di un socio amministratore; versamento che, considerata la precaria situazione reddituale dichiarata dalla società e dai rispettivi soci, avalla la presunzione di una contabilizzazione solo parziale dei ricavi.

Estremi: n. 46/14/06 depositata il 12 luglio 2006
Argomento: Accertamento - Coefficienti presuntivi - Prova contraria

Nella sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale della Puglia, conformemente al giudizio espresso dai giudici di primo grado, ha ritenuto idonee le motivazioni addotte da un contribuente al fine di giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall'applicazione, con riferimento all'anno d'imposta 1996, dei parametri presuntivi di reddito.
Il contribuente, esercente la professione legale, aveva, infatti, dato dimostrazione del fatto che la differenza tra il reddito dichiarato e quello presuntivamente accertabile non era frutto di evasione fiscale, ma era essenzialmente dovuta alle difficoltà economiche di uno dei principali clienti, che non aveva provveduto, nell'anno oggetto di accertamento e nei successivi, al pagamento di compensi di notevole entità. Aveva, in particolare, dimostrato che, sommando i compensi non riscossi per l'attività svolta a quelli dichiarati, si otteneva una somma anche maggiore di quella determinata presuntivamente dall'ufficio.
Nel ritenere, quindi, pertinenti e convincenti le argomentazioni sollevate dal contribuente appellato, il Collegio di secondo grado, lamentando il fatto che l'accertamento compiuto fosse unicamente basato sulle elaborazioni matematico - statistiche su cui si fondano i parametri presuntivi di reddito utilizzati dall'Amministrazione, prescindendo dalla diversa realtà rappresentata dall'accertato, ha rigettato l'appello proposto dall'ufficio.

Estremi: n. 49/14/06 depositata il 17 luglio 2006
Argomento: Accertamento - Irpef - Presunzione di distribuzione di utili al socio di una Srl

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale veniva richiesto a un contribuente l'Irpef e il contributo al Ssn relativi al maggior reddito derivante dalla partecipazione a una società di capitali a ristretta base azionaria, in capo alla quale era stato accertato un reddito di cui l'ufficio aveva presunto la distribuzione in parti uguali agli unici due soci.
Il ricorso con il quale il contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatogli - lamentando il fatto che l'atto fosse fondato su mere presunzioni non suffragate da alcuna prova - veniva accolto dalla Ctp di Bari con una sentenza tempestivamente impugnata in appello dall'Agenzia delle entrate.
Investita della problematica, la Ctr della Puglia ha ritenuto meritevole di accoglimento l'impugnativa promossa dall'Amministrazione finanziaria sulla base del principio per il quale il giudicato ottenuto da una società in presenza di un accertamento a suo carico deve essere attribuito proporzionalmente ai soci. Nel caso di specie, la Ctp di Bari aveva rigettato il ricorso presentato dalla società partecipata dal contribuente appellato, ritenendo legittimo il maggior reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria; maggior reddito che, in mancanza di altre ipotetiche destinazioni di cui la parte appellata non aveva dato dimostrazione, fa ragionevolmente presumere, a giudizio del Collegio, che sia stato distribuito agli unici due soci. E ciò anche se nel nostro ordinamento non è rinvenibile, con riferimento alle società di capitali, una disposizione che stabilisce un collegamento automatico tra reddito societario e reddito dei soci; in linea di principio, infatti, precisano i giudici di secondo grado, non può escludersi - come, peraltro, sottolineato da autorevole giurisprudenza - l'idoneità della ristretta base azionaria a fondare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.


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