Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 31 ottobre 2005

Thumbnail

Estremi: n. 72/02/05 del 4 luglio 2005, depositata il 30 settembre 2005
Argomento: Rimborso di tributi diretti - Interessi anatocistici - Risarcimento per svalutazione

Nel giudizio di ottemperanza conclusosi con la pronuncia in commento, la Commissione tributaria regionale della Liguria è stata chiamata a intervenire per dare esecuzione a una sentenza con cui la Commissione tributaria centrale aveva parzialmente accolto l'istanza proposta da un contribuente per ottenere il rimborso della ritenuta operata sulle somme percepite a seguito dell'ingiustificato licenziamento subito. In particolare, il contribuente sosteneva che l'ufficio avesse disposto il rimborso in misura inferiore a quanto stabilito con la pronuncia della Ctc della quale si chiedeva l'ottemperanza; procedeva, quindi, alla richiesta dell'eccedenza spettante, sottolineando come fossero dovuti, oltre alla sorte capitale, anche gli interessi anatocistici per ritardato rimborso del credito tributario e la somma derivante dalla rivalutazione monetaria delle somme indebitamente trattenute.
Con la sentenza in esame, la Ctr della Liguria ha analizzato separatamente i tre capi di domanda.
In ordine alla presunta mancata esecuzione di parte del rimborso, il collegio ha precisato come la Commissione tributaria centrale abbia soltanto parzialmente accolto l'istanza di rimborso avanzata dal contribuente; ne deriva che l'ufficio ha correttamente effettuato il versamento delle somme che la commissione ha acclarato essere dovute al contribuente.
Con riferimento alla richiesta di interessi anatocistici maturati per ritardato rimborso del credito tributario, la Ctr della Liguria ha precisato come tali importi possano essere riconosciuti soltanto qualora il contribuente ne abbia fatto esplicita istanza fin dall'atto introduttivo del giudizio. In mancanza, come nella specie, la richiesta di tali somme non può essere accolta.
In ordine, infine, al risarcimento per svalutazione monetaria, il collegio ha stabilito che, ancorché le disposizioni nulla prevedano in proposito, tali somme spettano al contribuente che abbiano diritto al rimborso d'imposta. Al contribuente, pertanto, che ne aveva fatto richiesta fin dal primo gravame, devono essere corrisposte le relative somme dal giorno della maturazione del credito fino al suo soddisfacimento.

Estremi: n. 61/01/05 del 19 maggio 2005, depositata il 3 ottobre 2005
Argomento: Accertamento - Irpef, Ilor - Redditi di capitale

Con un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente che aveva versato - come segnalato dalla Polizia tributaria - ingenti somme di denaro a un operatore finanziario al fine di realizzare un investimento, l'Agenzia delle Entrate di Genova recuperava a tassazione redditi di capitale relativi all'annualità 1995, richiedendo le corrispondenti imposte (Irpef e Ilor), unitamente a sanzioni e interessi.
Il ricorso con il quale la contribuente aveva impugnato l'atto in parola, sostenendo di non aver percepito alcuna somma fruttifera conseguente all'investimento realizzato, ma di aver anzi perso l'intero capitale versato, a motivo dell'intervenuto fallimento dell'operatore finanziario, veniva ritenuto meritevole di accoglimento dalla Ctp di Genova.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo come, sulla base dei documenti in proprio possesso - primi fra tutti i tabulati consegnati dall'operatore finanziario al curatore fallimentare, da cui risultavano i movimenti finanziari intercorsi tra questi e la contribuente - si potesse legittimamente procedere al recupero a tassazione di redditi di capitale non dichiarati; con la precisazione che spetta al contribuente dare prova del mancato percepimento degli stessi.
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l'appello dell'ufficio, ritenendo il fallimento dell'operatore finanziario e la conseguente insinuazione al passivo delle somme spettanti alla contribuente appellata elementi sufficienti a dare prova del mancato percepimento dei redditi di capitale; da qui l'illegittimità del recupero d'imposta eseguito.

Estremi: n. 34/16/05 del 12 maggio 2005, depositata il 19 settembre 2005
Argomento: Cartella esattoriale - Istanza di rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate - Impugnazione del silenzio - rifiuto

Il rimborso di una somma versata in seguito alla notifica di una cartella esattoriale può essere conseguito solo con l'accoglimento dell'impugnazione della cartella stessa. Sulla base di tale assunto, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso il silenzio - rifiuto formatosi in ordine a un'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate a seguito di notifica di una cartella esattoriale.
In particolare, nella specie, il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento contenente la richiesta di pagamento delle somme dovute per il ritardato versamento di ritenute alla fonte relative all'annualità 1988. Anziché impugnare l'atto illegittimo, il contribuente in parola aveva versato gli importi iscritti a ruolo (benché non dovuti per il fatto che la violazione riscontrata dall'Amministrazione finanziaria era stata sanata usufruendo del condono di cui alla legge n. 413/1991), procedendo alla successiva presentazione dell'istanza di rimborso, con procedura giudicata illegittima dai giudici liguri.

Estremi: n. 55/13/05 del 17 giugno 2005, depositata il 9 settembre 2005
Argomento: Tributi locali - Tarsu - Piazzole autostradali

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per Tarsu relativa alle annualità 1998-1999-2000 e 2001, emesso a carico di una società esercente l'attività di gestione di un tratto della rete autostradale italiana. In particolare, con l'atto in parola, veniva eseguito il recupero dell'imposta relativa alle piazzole dislocate in vari punti del percorso gestito dalla società, sostenendo come anche tali aree fossero soggette all'applicazione della Tarsu nei limiti stabiliti dalla tariffa adottata dal Comune competente.
Avverso la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso presentato dalla società (che, nel proprio atto, sosteneva che le aree in questione possono essere ricomprese in quelle oggetto di esenzione a norma dell'articolo 62 del Dlgs n. 507/1993) ha proposto appello il Comune.
Investita della descritta problematica, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha avuto modo di precisare che l'esenzione dal tributo in commento può essere riconosciuta nelle sole ipotesi indicate dalla norma contenuta nell'articolo 62 del Dlgs n. 507/1993, tra le quali non rientra quella oggetto della controversia in esame. Non può essere accolta, pertanto, la richiesta di esenzione avanzata dall'appellata.
E' meritevole di accoglimento, invece, a giudizio del collegio, la richiesta - parimenti avanzata dalla società - di applicazione della tassa in misura pari al 40 per cento della tariffa, poiché così previsto dall'articolo 59 del citato Dlgs n. 507/1993.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-31-ottobre-2005