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Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 7 settembre 2006

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Estremi: n. 31/11/06 depositata il 21 giugno 2006
Argomento: Rimborsi - Iva - Determinazione degli interessi dovuti

Gli interessi dovuti dall'Amministrazione finanziaria in relazione a crediti Iva richiesti a rimborso vanno calcolati sulla base dei giorni che decorrono dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva, con termine fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere o al concessionario, a nulla rilevando il tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinativo e l'effettivo pagamento delle somme spettanti.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria, riformando la pronuncia resa dalla Ctp di Genova, ha ritenuto non spettante il rimborso richiesto da una società che, in considerazione del notevole ritardo avvenuto nella riscossione di un credito Iva, aveva richiesto il pagamento di maggiori interessi rispetto a quelli determinati dall'Amministrazione.
Nell'affermazione di tale principio, il Collegio ha, peraltro, richiamato il contenuto di importanti pronunce rese da autorevole giurisprudenza, prima fra tutte la sentenza n. 4235/2004 con cui la Corte di cassazione ha esplicitamente affermato che, in tema di Iva e con riguardo alla disciplina dei rimborsi, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'Amministrazione finanziaria deve ritenersi eseguito mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria). Ne consegue che - anche alla luce del disposto dell'articolo 44 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, norma dettata in materia di imposte dirette, ma estensibile all'Iva, attesa l'analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi - il termine finale della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare va individuato nella data in cui avviene la suddetta emissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti, a tal fine, sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente, sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare.

Estremi: n. 35/12/06 depositata il 20 giugno 2006
Argomento: Accertamento - Attività di ristorazione - Maggior reddito determinato in base alla percentuale di ricarico di menù "base"

La controversia trae origine da una verifica fiscale condotta, con riferimento all'anno d'imposta 1998, nei riguardi di una società di persone esercente l'attività di ristorazione, conclusasi con la quantificazione, tra l'altro, di maggiori ricavi e delle conseguenti maggiori imposte (Irpef, Irap e Iva). La determinazione del maggior reddito veniva, in particolare, eseguita dai verificatori confrontando il costo di alcuni menù con il corrispondente prezzo richiesto alla clientela, al fine di calcolare il ricarico medio applicabile al numero dei menù venduti nell'anno di riferimento.
L'avviso di accertamento che scaturiva dalla verifica fiscale in parola veniva impugnato dalla società, che lamentava, tra l'altro, come i verificatori, a fronte dei numerosi menù offerti nell'annualità oggetto di accertamento alla clientela, ne avessero controllato un numero esiguo, quindi scarsamente rappresentativo; sosteneva, inoltre, che, ai fini della quantificazione del costo dei menù, il peso degli ingredienti fosse stato rilevato al netto degli scarti, senza tenere, quindi, in debita considerazione il fatto che gli stessi venissero acquistati al peso lordo.
Avverso la sentenza della Ctp di Genova che aveva ridotto la percentuale di ricarico determinata dall'Amministrazione finanziaria, ha proposto appello la società, ribadendo quanto affermato in sede di ricorso introduttivo. Investita della problematica, la Ctr della Liguria ha respinto l'appello, ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione. Ciò in quanto i menù assunti dai verificatori a base di riferimento per il calcolo della percentuale di ricarico rappresentano dei menù base, come tali contenuti in tutti gli altri proposti alla clientela, per cui sufficientemente rappresentativi di tutti quelli serviti nell'anno di riferimento.

Estremi: n. 29/16/06 depositata il 20 giugno 2006
Argomento: Processo tributario - Ricorso per revocazione - Proponibilità

La pronuncia in commento viene resa a seguito di un ricorso proposto per la revocazione di una sentenza con cui la Ctr della Liguria aveva ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria, che aveva qualificato come commerciali i rapporti intercorrenti tra l'appellante e altra contribuente; rapporti comprovati da cambiali di notevole importo che, a giudizio dell'Amministrazione, costituivano prova di avvenuti pagamenti e, secondo la contraria tesi dell'appellante, rappresentavano semplicemente titoli rilasciati in garanzia. Quale principale motivo del ricorso per revocazione proposto, la contribuente lamentava di aver perso la disponibilità di documenti decisivi ai fini della dimostrazione delle proprie tesi argomentative a seguito di un subito sequestro penale, con conseguente impossibilità di esibirne il contenuto nel giudizio tributario conclusosi a proprio sfavore.
Investita della problematica, la Ctr della Liguria ha respinto l'impugnativa, precisando che, affinché il ricorso per revocazione sia proponibile, è necessario che, successivamente a una sentenza resa dai giudici tributari, siano rinvenuti documenti la cui produzione in giudizio non è stata possibile o per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario; ipotesi, queste, non riscontrate nel caso di specie, dove la contribuente già nel corso del giudizio aveva lamentato la mancata disponibilità di taluni documenti, senza, però, né attivarsi con la necessaria diligenza per ottenerne una copia da produrre in giudizio, né dimostrare l'eventuale causa di forza maggiore che ne avesse impedito la recuperabilità.

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