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Giurisprudenza

Rata saltata, condono inutile:
la "clemenza" non va tradita

Una decisione guidata dalla struttura della norma applicata al caso specifico, ben diversa da altre tipologie di sanatorie contenute nella legge in discussione

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La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 19681 del 27 settembre, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate proposto contro l'efficacia di un condono Iva e Irpef pronunciata dalla Ctr nonostante il contribuente avesse versato solo la prima rata. La Corte ha quindi affermato che la validità della definizione relativa ai ritardati e omessi versamenti (articolo 9-bis della legge 289/2002) è subordinata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute anche con modalità rateale.
 

Il fatto
A seguito di una decisione di primo grado sfavorevole a una società che aveva impugnato gli atti di diniego dell'ufficio della validità del condono di cui all'articolo 9-bis della legge 289/2002 (nella parte in cui consentiva ai contribuenti di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 471/1997, connesse a ritardato o omesso versamento Iva), sia in relazione alle imposte dirette sia all'Iva, la Commissione regionale ne dichiarava l'efficacia per le annualità e per le imposte per le quali era stato richiesto ed era stata versata almeno la prima rata.

Nel conseguente ricorso per cassazione, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione proprio dell'articolo 9-bis, motivando che il condono previsto da detta disposizione si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle imposte dovute, non versate e riscosse con la cartella di pagamento che ne ha costituito oggetto. Deve perciò ritenersi legittimo, conclude la censura, il diniego di condono in caso di versamento di una sola delle rate previste.
 

La decisione
La Suprema corte accoglie il ricorso ritenendo i rilievi esposti pienamente fondati.
Infatti, nelle motivazioni della sentenza in esame, viene evidenziata l'incompatibilità con la sesta direttiva comunitaria 77/388 Cee della sanatoria sugli omessi o ritardati versamenti Iva, prevista dalla normativa sulle varie forme di condoni recati dalla legge 289/2002. Su tale aspetto, in base a quanto stabilito dalla sentenza C-132/06 del 2008 della Corte di giustizia Ue, è da ritenere illegittimo l'articolo 9-bis della stessa legge, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando così il pagamento di sanzioni connesse al ritardato o omesso versamento Iva.
Ciò in quanto le misure con cui lo Stato membro rinuncia a una corretta applicazione e riscossione del tributo devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni per le violazioni che regolano gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'Iva.
Le sanzioni hanno, infatti, lo scopo di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Questo anche se, poi, con la sentenza 3676/2010 e con la successiva 19333/2011, è stato stabilito che la definizione delle liti pendenti non comporta una rinuncia dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente, così da ridurre il contenzioso in atto.
 
Con specifico riguardo al caso di specie, occorre sottolineare, inoltre, che la Suprema corte ha già affermato (ordinanza 17600/2011 e sentenze 5077/2004 e 18353/2007) che il condono previsto dall'articolo 9-bis, comma 3, della legge 289/2002, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dalla stessa legge agli articoli 7, 8, 9, 15 e 16.
Infatti, mentre le seconde introducono un condono tributario "premiale", riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto a un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l'articolo 9-bis concede un condono tributario "clemenziale" che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, per logica, alcuna forma di accertamento tributario straordinario (Cassazione sentenza 514/2002).
 
La sentenza 19681 si occupa anche dell'efficacia della sanatoria degli omessi versamenti per le imposte dirette e, in particolare, del perfezionamento della definizione, osservandosi che per tale sanatoria non veniva stabilito (diversamente, ad esempio, dal condono tombale e dall'integrativa semplice) che il perfezionamento si otteneva con il pagamento della prima rata e che l'omesso versamento delle rate successive non determinava l'inefficacia della definizione (cfr sentenze 22788/2006, 6370/2006, 12410/2007, 17396/2010 e 20745/2010).
Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall'articolo 9-bis (come aggiornato dalla legge 350/2003), il condono è condizionato all'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti.


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