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Giurisprudenza

Reato in concorso: sequestro a tutti.
E a ciascuno per l’intero ammontare

In virtù del principio solidaristico, è legittima la misura cautelare funzionale alla confisca eseguita per l’importo totale del profitto nei confronti di un partecipante al delitto

Nel caso di concorso di più persone in un reato tributario, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l’intera entità del profitto accertato.
È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza 35527 del 26 agosto 2016.
 
La vicenda processuale
Il tribunale del riesame conferma il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip nei confronti degli imputati per un reato di omessa dichiarazione.
Per il giudice del riesame, infatti, la misura cautelare è fondata, sia in termini quantitativi, in virtù del principio solidaristico affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla sussistenza del fumus, dell’apporto concorsuale dei ricorrenti nel reato, provvisoriamente loro ascritto.
Gli imputati ricorrono in Cassazione, lamentando, altresì, il vizio di violazione di legge in relazione al confermato sequestro dei loro beni per l’intero profitto del reato fiscale di cui all’imputazione provvisoria, in luogo della quota loro astrattamente riferibile.
 
La pronuncia della Cassazione
I giudici supremi, nel rigettare il ricorso, aderiscono all’orientamento di legittimità prevalente, confermando la conformità del sequestro preventivo funzionale alla confisca, effettuato sui beni dei concorrenti del reato, per l’intero e non pro quota, in virtù del principio solidaristico.
 
Osservazioni
Al vaglio di legittimità, la determinazione quantitativa della cautela reale, qualora il reato per cui si proceda sia imputato a più persone in concorso tra loro.
Due gli orientamenti in merito esistenti.
 
Secondo un primo più pregresso (cfr Cassazione, 47066/2013), la misura della cautela reale non può eccedere la misura del profitto del reato; conseguentemente, dovrebbe limitarsi al pro quota riferibile al singolo concorrente.
Nel sequestro preventivo, il giudizio di corrispondenza tra il valore dei beni oggetto della confisca e l’entità del profitto o del prezzo del reato dev’essere effettuato già nella fase cautelare, non potendosi ottenere con il provvedimento cautelare più di quanto si può conseguire con il provvedimento definitivo, in linea con i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari. In particolare, secondo la sentenza citata, con riferimento al caso di una pluralità di indagati, quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo può interessare, indifferentemente, ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o del profitto accertato, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo come determinato.
 
L’opposto l’orientamento più recente e maggioritario, al quale aderiscono i giudici di legittimità, commisura il sequestro cautelare per ciascuno dei concorrenti all’intera obbligazione tributaria cautelata (cfr tra le molte, Cassazione, 25560/2015).
Il principio giustificativo di detta tesi è quello solidaristico, in virtù del quale è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’articolo 322-ter del codice penale, eseguito per l’intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale.
Detto principio solidaristico, invero, uniforma la disciplina del concorso di persone e, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente.
 
Ulteriore argomento utilizzato dai giudici di legittimità al fine di giustificare il sequestro sui beni di ciascun concorrente per l’intero e non pro quota è la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente.
La confisca obbligatoria, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, infatti, anche per equivalente, ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita, secondo quanto consolidatosi in giurisprudenza, di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato.
La natura strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore, come osservato dalle Sezioni unite (cfr Cassazione, 31617/2015), deriva dal fatto che è l’imputato a essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato) e ciò proprio perché autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, e il prezzo o profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica e detta natura esclude qualsiasi nesso di pertinenzialità col reato, rappresentandone soltanto la conseguenza sanzionatoria: né più né meno, dunque, della pena applicata con la sentenza di condanna.
Profilo pacificamente sanzionatorio che ha la sua rilevanza anche nell’ipotesi di concorso di persone nel reato.
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