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Giurisprudenza

I redditi dei ferrovieri a Modane
sono imponibili nel nostro Paese

L’assoggettamento a tassazione in Italia discende dalle disposizioni contenute nella specifica convenzione con la Francia relativa alle stazioni internazionali

stazione ferroviaria
La Corte di cassazione nella sentenza n. 20238/2013 affrontano la questione relativa alla tassazione dei redditi di lavoro prodotti da cittadini italiani residenti all’estero (nella specie in Francia) dipendenti delle allora Ferrovie dello Stato italiane (ora Trenitalia Spa), in servizio presso la stazione internazionale di Modane (Francia).
Nel caso di specie, il lavoratore contribuente aveva promosso un giudizio per ottenere il rimborso delle imposte trattenute dallo Stato italiano sui compensi a questi corrisposti per il lavoro prestato in Francia presso la stazione di Modane, ritenendo che questi non potevano essere considerati imponibili.
Tale tesi era stata avallata dai giudici di merito, i quali avevano escluso la tassabilità dei redditi in questione in applicazione del disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir (nella versione vigente ratione temporis), che espressamente escludeva dalla base imponibile in Italia “i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto”.
 
L’Avvocatura, ricorrente in Cassazione, ha censurato tale statuizione invocando l’applicazione dell’articolo 19 della convenzione Italia-Francia, ratificata con legge n. 20 del 1992 che, quale norma interna a tutti gli effetti, prevede che le “Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato”. E, quindi, che la tassazione dei compensi percepiti dal cittadino italiano residente in Francia dall’(allora) ente pubblico Ferrovie dello Stato dovessero essere tassate in Italia.
 
La Corte di legittimità - dopo essersi soffermata sul sistema di tassazione dei redditi prodotti all’estero in base al criterio dell’“utile soggettivo mondiale” (secondo cui “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi ovunque posseduti", come precisa l'articolo 3, comma 1, del Tuir) e il criterio oggettivo di “territorialità” (secondo cui il reddito complessivo imponibile per i non residenti è formato soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato) e, dopo aver chiarito che le norme pattizie per evitare la doppia imposizione prevalgono sulla normativa interna - ha accolto il ricorso dell’Avvocatura, riconoscendo legittima la tassazione in Italia delle retribuzioni in questione e, quindi, non spettante il rimborso richiesto dal contribuente.
 
Peraltro il Collegio, nello statuire ciò, ha escluso che tale soluzione interpretativa possa trovare fondamento nell’articolo 19 della convenzione Italia-Francia ratificata con legge n. 20 del 1992, invocata dalla ricorrente, in quanto le Ferrovie dello Stato, soggetto (nella sua qualità di ente autonomo economico di diritto pubblico, prima, e persona giuridica di diritto privato, oggi) non può essere ricompreso nell'ambito della definizione del citato articolo 19 n. 1, che ricomprende le funzioni strettamente pubbliche svolte dallo Stato.
La Suprema Corte ha, invece, ritenuto che nella specie, per la specifica materia sub iudice, dovesse trovare applicazione, quale norma speciale, la convenzione tra Italia e Francia relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951, ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1952, n. 1907, essendo pacifico in atti che l’attività lavorativa era stata prestata dal contribuente in favore delle Ferrovie dello Stato italiane in servizio proprio presso la stazione di Modane.
 
Ebbene la Suprema corte, dopo aver rilevato che l'articolo 12 di detta convenzione dispone che "i cittadini italiani addetti al servizio della stazione di Modane sono esonerati, in Francia, da qualsiasi contributo per conto dello Stato o delle comunità locali entro il limite dei ricavi o di altri elementi passivi relativi all'esercizio delle loro funzioni" e, quindi, che i cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano in Francia dell'esenzione totale da imposizione sia erariale che locale, ha ritenuto di escludere che il reddito in questione andasse sottratto a imposizione in entrambi gli Stati.
Tale soluzione, a parere della Suprema corte, avrebbe presupposto un’esenzione non prevista dalla legge, in contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 53 della Costituzione, comma 1, che sancisce il principio di completezza dell'ordinamento giuridico tributario (Cassazione, 10 febbraio 2010, n. 2921).
Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti per ritenere il reddito prodotto dal contribuente esente anche in Italia.
 
Preme da ultimo evidenziare che gli stessi giudici di legittimità nel corpo della sentenza hanno anche precisato che, se la tassazione avesse riguardato la retribuzione di un dipendente italiano delle Ferrovie dello Stato residente in Svizzera e ivi esercente la propria attività lavorativa, la soluzione sarebbe stata sempre quella della tassazione nel paese di origine, ma non per le stesse ragioni di quelle sin qui esaminate. In quel caso, l’articolo 19 della convenzione Italia-Svizzera prevede, infatti, espressamente che le remunerazioni pagate dalle Ferrovie dello Stato a una persona fisica che ha nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi... sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni (sull’argomento, si veda Cassazione, 17 dicembre 2008, n. 29455; 19 giugno 2013, n. 15326, ibidem; 30 novembre 2012, n. 21424).

 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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