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Giurisprudenza

Redditometro insensibile agli attacchi generici

Solo con valide prove documentali può essere vinta la presunzione di maggior reddito

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L’accertamento sintetico, effettuato in base al redditometro, determina una presunzione di maggiore capacità contributiva che può essere superata dalla prova contraria documentale offerta dal contribuente, ma non certo dalla mera “allegazione” di qualsivoglia circostanza di fatto.
Lo ha affermato il giudice di legittimità con le sentenze 21930 e 22574, rispettivamente del 19 e del 20 ottobre scorso.

Il redditometro costituisce un criterio di determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, fondato su elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva (ad esempio, acquisto/possesso di aeromobili, navi, imbarcazioni, autoveicoli, cavalli, disponibilità di collaboratori familiari). Nella pratica, questo strumento di accertamento si basa sulla differenza tra la capacità di spesa del contribuente o del suo nucleo familiare, e quanto da lui dichiarato.
Per procedere con accertamento sintetico è necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dal quarto comma dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 e, cioè, che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosti per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento sia verificato per due annualità consecutive.

A tal proposito, l’agenzia delle Entrate, con la circolare ministeriale 49/2007, ha rilanciato l’accertamento sintetico sulla base del redditometro, rivolgendolo, in particolare, a quei contribuenti che effettuano acquisti di immobili, autovetture di grossa cilindrata, barche, aeromobili e che dispongono di residenze secondarie, nonché a quei soggetti la cui effettiva capacità contributiva collegata a rilevanti manifestazioni di spesa è in stridente contrasto con i redditi dichiarati.
L’attività di controllo è stata allargata anche al “nucleo familiare” del contribuente per poter individuare, nell’ambito delle “famiglie fiscali”, i componenti che non dichiarano redditi o che ne dichiarano di modesti rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile.

Per consentire agli uffici di acquisire gli elementi necessari per i controlli, è in fase di realizzazione una banca dati (a partire dal periodo d’imposta 2001), la quale, oltre agli elementi informativi sulle persone, conterrà anche i dati reddituali della “famiglia fiscale” e dei singoli componenti.
La citata circolare ha precisato, altresì, che, nell’ambito delle attività istruttorie correlate all’accertamento sintetico sulla base del redditometro, le indagini finanziarie costituiranno uno strumento di indubbia rilevanza "per trasformare gli indizi di tipo patrimoniale e gestionale in prove che evidenziano la effettiva capacità del soggetto controllato".

Si sottolinea, inoltre, che il contribuente sottoposto a redditometro, a norma del sesto comma del citato articolo 38, ha la facoltà di dimostrare, anche prima della notifica dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti (ad esempio, interessi derivanti da Bot, Cct e simili) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (libretti di risparmio, depositi in conto corrente, buoni postali eccetera), ovvero da somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali.

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno affermato che la disponibilità di autovetture, gli incrementi patrimoniali, le prestazioni di collaboratori domestici, costituiscono presunzione di capacità contributiva da qualificarsi “legale” ai sensi dell’articolo 2728 Cc, atteso che è la stessa legge che impone di ritenere detti elementi e circostanze di fatto indicativi di maggiore capacità contributiva.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che "il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli specifici elementi indicatori di maggiore capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma" (cfr sentenze 19252/2005, 14161/2003, 12731/2002, 11611/2001).

Ad avviso della Cassazione, dunque, è legittimo l’accertamento effettuato dall’ufficio sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito, previsti da specifici decreti ministeriali (indici di capacità di spesa), quando il contribuente non abbia dimostrato che il reddito presunto sulla base del redditometro non esisteva o esisteva in misura inferiore.
In buona sostanza, per incrinare la rilevanza degli elementi costituenti indici fondanti la presunzione di maggiore capacità contributiva, non è sufficiente la "mera allegazione di qualsivoglia circostanza di fatto", ma è necessario produrre una documentazione convincente.

Dalla decisione in commento, emerge con chiarezza che, così come gli uffici finanziari non possono porre a fondamento degli accertamenti sintetici “elementi–indice” di maggiore capacità contributiva generici (come, ad esempio, il possesso di autovetture non identificate attraverso l’anno di acquisto e le loro caratteristiche specifiche, le spese di gestione familiare non dettagliate nelle circostanze concrete in cui le stesse si traducono eccetera), allo stesso modo il contribuente dovrà fornire valide e convincenti giustificazioni documentali, anche riferibili ai componenti del proprio nucleo familiare.

Si rammenta, infine, per completezza espositiva, che costituiscono ipotesi di “valide giustificazioni”, suscettibili di apprezzamento, oltre ai casi espressamente contemplati nel citato sesto comma dell’articolo 38 del Dpr 600/1973, anche altre circostanze, quali l’utilizzo di finanziamenti, di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, l’utilizzo di somme riscosse fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale eccetera.

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