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Giurisprudenza

Registro, notaio fuori dalla disputa per il rimborso

Spetta solo al contribuente il diritto a richiedere l’imposta versata in eccedenza

aula cassazione
Il diritto al rimborso, in materia di imposta di registro, è limitato al solo contribuente. Il notaio rogante, in qualità di responsabile d'imposta, obbligato comunque al pagamento, può vantare, esclusivamente verso il proprio cliente, e non già nei confronti del Fisco, un diritto di rivalsa. Per ottenere quanto indebitamente versato, il professionista dovrà agire innanzi al giudice ordinario contro il proprio cliente, chiedendo l'emanazione di un decreto ingiuntivo di pagamento, il quale sarà fondato sul certificato rilasciato dall'ufficio finanziario di attestazione dell’importo versato. La Cassazione, con la sentenza 22918/2007, ha quindi negato la legittimazione del notaio rogante a richiedere il rimborso di somme versate in eccedenza.

E’ orientamento consolidato del giudice di legittimità (sentenza 9440/2005) che il notaio rogante non rientra tra i soggetti legittimati a chiedere il rimborso dell’imposta di registro versata con aliquota superiore a quella dovuta poiché:

 

  • l'imposta di registro, che colpisce il trasferimento di ricchezza, vede come soggetti passivi, in senso stretto, solo le parti contraenti. Poiché l'obbligazione tributaria sorge tra l'Amministrazione finanziaria e le parti, il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente corrisposta spetta solo alle parti medesime
  • il notaio rogante, pur obbligato a richiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione, resta estraneo al rapporto tributario. Egli è solo un responsabile d'imposta, quale soggetto obbligato al pagamento della medesima per fatti e situazioni riferibili esclusivamente ad altri
  • in virtù dell'articolo 64, comma 3, Dpr 600/1973, al predetto professionista spetta invece l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto dei reali soggetti passivi
  • l'articolo 77, comma 1, Dpr 131/1986, così recita: "Il rimborso dell'imposta, della sopratassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata...". Tale articolo si pone in rapporto di specialità rispetto all’istituto civilistico della ripetizione dell’indebito, che è quella particolare azione, di carattere generale, disciplinata dall’articolo 2033 del Codice civile, concessa a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto
  • per poter proporre ricorso, è necessario avere un interesse diretto collegato all'utilità che deriva al contribuente dal provvedimento che è richiesto al giudice, utilità che non può essere riconosciuta al notaio, in quanto soggetto estraneo al rapporto tributario. Tale difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, ancorché non dedotto dalle parti, è elemento rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l'inammissibilità del ricorso.

Conclusioni
L’obbligazione tributaria si costituisce tra l’Amministrazione finanziaria e i soggetti cui si ricollega il presupposto impositivo, quale manifestazione della capacità contributiva. Il notaio, nell’articolo 77 del Dpr citato, è considerato alla stregua di un responsabile d’imposta e, quindi, soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri soggetti.

Quella del responsabile d’imposta è una figura concepita al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale. Al notaio è attribuito il diritto di rivalsa (articolo 64 del Dpr 600/1973), la surroga in tutte le azioni spettanti all’Amministrazione (articolo 58 del Dpr 131/1986), nonché la possibilità di esperire il procedimento ingiuntivo sulla base dell’attestazione di pagamento dell’imposta rilasciata dall’ufficio finanziario.

Si ricorda che la stessa Cassazione, con la sentenza 4047/2007, ha affermato che, se il notaio (responsabile d'imposta) paga l'imposta di registro prevista per la registrazione di un atto societario e l'avviso di liquidazione si è reso definitivo per mancata impugnazione, l'altro coobligato (obbligato principale), se ritiene che tale somma non sia dovuta, non può chiedere il rimborso di quanto pagato, ma ha la possibilità di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa del coobligato solidale adempiente.

In forza dall'articolo 57 del Dpr 131/1986, sussiste un vicolo di solidarietà tra il notaio (responsabile di imposta) che ha rogato l'atto societario e ha richiesto la registrazione e la società (obbligato principale). Pertanto, l'ufficio ben può notificare l'avviso di liquidazione al notaio responsabile d'imposta, con l’ulteriore conseguenza che il pagamento seguito a tale notifica definisce il rapporto tributario anche con la società; ciò in forza di quanto statuisce l'articolo 1292 del Codice civile, in caso di obbligazione solidale: "Ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri".
La società, dopo il pagamento effettuato da parte del notaio non può richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria in quanto, salva prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso, ex articolo 1299 del Codice civile.

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