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Giurisprudenza

Registro: con la notifica al notaio
avvisati anche gli altri debitori

In virtù del principio di solidarietà, la pretesa tributaria può essere richiesta per intero a ciascuno dei soggetti coinvolti e l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati dal pagamento

In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, mentre non vi è obbligo di notificare l’avviso anche agli altri soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. Il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri obbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata in virtù del consolidamento della pretesa tributaria.
Questi, in sintesi, i principi che si ricavano dalla ordinanza della Cassazione, n. 23230 dello scorso 4 ottobre.
 
Il giudizio di merito
In seguito alla stipula di un contratto di surrogazione presentato per via telematica, l’Agenzia delle entrate notificava esclusivamente al notaio rogante un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro e alla collegata imposta ipotecaria. Il notaio provvedeva al pagamento del dovuto senza impugnare.
 
Il contribuente (soggetto nel cui interesse era stata richiesta la registrazione) non impugnava l’avviso di liquidazione e successivamente presentava istanza di rimborso per il recupero delle somme versate dal notaio. Nel merito, la richiesta di rimborso si fondava sulla circostanza secondo cui l’atto rogato fosse stato esente da imposte poiché riconducibile nella fattispecie agevolativa di cui all’articolo 15 del Dpr 601/1973. Maturato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente procedeva alla impugnazione del diniego.
 
I giudici della Commissione tributaria accoglievano il ricorso del contribuente. L’Agenzia delle entrate, in virtù della soccombenza, si rivolgeva alla Cassazione. In particolare, censurava la pronuncia della Ct nella parte in cui rilevava la spettanza del diritto al rimborso, senza considerare che l’avviso di liquidazione da cui si era originata l’istanza di rimborso fosse da considerare definitivo, in quanto non impugnato nei termini perentori previsti dall’articolo 21 del Dlgs 5461992. Pertanto, l’istanza di rimborso sarebbe risultata inammissibile.
 
La pronuncia
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
Il Collegio supremo ha precisato che è facoltà dell’ufficio scegliere l’obbligato a cui rivolgersi per la notificazione dell’avviso di liquidazione, optando tra il notaio che ha registrato l’atto nella sua qualità di obbligato in solido al pagamento delle imposte (articolo 57, Dpr 131/1986) e le altre parti nel cui interesse viene richiesta la registrazione.
Il pagamento effettuato dal rogante, afferma la Cassazione, comporta la definizione del rapporto tributario anche per tutti gli altri soggetti coinvolti. Questi ultimi, pertanto, “…non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione…”, ma possono eventualmente avere  “…titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente” (cfr Cassazione, ordinanza 15005/2014 nonché sentenza 4047/2007).
In base a questi ragionamenti i giudici di legittimità hanno ritenuto non ammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso.
 
Osservazioni
L’articolo 57 del Dpr 131/1986 prevede che “oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
Tale forma di solidarietà “tributaria” è sostanzialmente coincidente con quella di tipo “generale” prevista dall’articolo 1292 del codice civile. Ne deriva che ciascuno dei debitori in solido è tenuto ad adempiere per l’intero l’obbligazione tributaria e, in caso di mancato assolvimento l’ufficio può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei responsabili in solido. Il soggetto escusso ha, comunque, la possibilità di agire in regresso nei confronti dei condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della rispettiva quota.
 
Applicando i suddetti principi nel caso esaminato, l’Agenzia delle entrate ha correttamente proceduto a notificare l’avviso di liquidazione esclusivamente al notaio rogante che, in seguito, ha rinunciato all’impugnazione e provveduto al pagamento delle somme dovute, definendo in questo modo il rapporto tributario. La pretesa si è dunque cristallizzata, con la conseguenza che l’altro soggetto obbligato al pagamento non ha più avuto la possibilità di rimettere in discussione il debito con il Fisco, neppure attraverso la presentazione di una istanza di rimborso.
 
In ogni caso, il coobbligato non rimane privo della tutela giudiziaria. Infatti, qualora il notaio decidesse di intraprendere un azione civilistica finalizzata alla restituzione di quanto pagato nei confronti dell’altro obbligato, per quest’ultimo rimarrebbe sempre la possibilità di fare valere le proprie ragioni attraverso l’opposizione all’azione di regresso intrapresa dal notaio.
Conforme alla pronuncia in commento anche la sentenza della Cassazione 9952/2015 con la quale la Corte ha precisato che la facoltà di scelta da parte dell’amministrazione finanziaria in ordine al soggetto obbligato a cui notificare l’avviso di liquidazione, rappresenta un principio che sotto il profilo processuale si esprime“…nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d'imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014)”.
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