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Giurisprudenza

Il Registro “ridotto” revocato,
non è sostituibile con altro sconto

Assoggettare un atto a un trattamento fiscale di favore richiesto dal contribuente comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione

vecchia fattoria

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3599 del 12 febbraio 2021, ha respinto il ricorso di un contribuente il quale lamentava di non aver potuto usufruire di un regime agevolato invocato in atto in via subordinata, di cui aveva richiesto l’applicazione in seguito alla revoca di diverso regime agevolato, rispetto al quale la Agenzia delle entrate aveva deciso la decadenza, per mancato rispetto delle condizioni prescritte per beneficiare della disciplina di favore.
 
Il contribuente acquistava un fondo costituito da terreni agricoli, usufruendo delle agevolazioni destinate alla piccola proprietà contadina dalla legge n. 605/1954. In subordine, chiedeva l’applicazione, prevista per i beni soggetti a vincolo storico artistico, della disciplina di favore vigente ratione temporis.
Al riguardo, ricordiamo che in seguito alle modifiche alla disciplina della tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, recate dall’articolo 10 del Dlgs n. 23/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014, vi è stata la riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), per effetto della quale sono state abrogate le previsioni normative recate dalla stessa disposizione e dalle relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote dell’imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa.
Tra queste figura l’articolo 1, quarto periodo, della Tariffa, che prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 3% per i trasferimenti aventi “per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla Legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione”.
 
Per effetto della avvenuta abrogazione, pertanto, i trasferimenti e gli atti costitutivi di diritti reali di godimento relativi a tali immobili, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a imposta di registro nelle misure proporzionali di cui all’articolo 1 della Tariffa, e alle imposte ipotecaria e  catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr circolare n. 2/2014, paragrafo 1.4).
Nel caso in esame, l’atto veniva assoggettato a registrazione con l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
 
L’Agenzia delle entrate notificava due avvisi di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, dichiarando la decadenza dalle agevolazioni fruite per la mancata coltivazione diretta del fondo per 5 dalla data dell’acquisto e per la vendita di parte dei beni entro l’arco temporale dei 5 anni dall’acquisto dei fondi.
Gli atti venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso.
L’Agenzia, quindi, contestava la sentenza e la competente Ctr accoglieva l’appello.
 
Il contribuente ha, pertanto, presentato ricorso in Cassazione, che lo ha respinto sulla base delle seguenti motivazioni.
La Corte sottolinea che assoggettare un atto a tassazione ai fini dell’imposta di registro con applicazione del trattamento agevolato richiesto dal contribuente comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione.
Tale conclusione si fonda sul fatto che i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, cosicché la decadenza dall’agevolazione accordata in quel momento (nel caso di specie quella per la piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.
Al riguardo, l’articolo 7 della legge n. 604/1954 dispone espressamente che l’acquirente, il quale abbia subito la revoca dell’agevolazione a favore della piccola proprietà contadina è tenuto a pagare i tributi ordinari e che nei suoi confronti l’amministrazione finanziaria agisce per il recupero delle imposte nella misura ordinaria.
L’Agenzia delle entrate, quindi, non avrebbe potuto applicare l’aliquota agevolata prevista per i beni di interesse storico, una volta dichiarata la decadenza dal trattamento agevolato, trattandosi di una agevolazione tributaria subordinata alla dichiarazione e alla documentazione del vincolo.
 
Pertanto, il contribuente, avendo scelto di sottoporre l’atto da registrare alle aliquote previste per la piccola proprietà contadina, non può invocare, per effetto della revoca delle agevolazioni applicate all’atto registrato, un diverso trattamento agevolato, benché lo stesso sia menzionato in via subordinata nel medesimo atto.

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