Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Regole ferree per l'ammissione al Palazzaccio

Tracciate le linee guida da seguire per non incorrere nell'inammissibilità del ricorso alla luce delle modifiche di recente apportate al capo terzo del Codice di procedura civile

_2143.jpg

"Violazione e falsa applicazione di norme di diritto". "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
La Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 20392/2007 a chiarirne la portata interpretativa. Intervento quanto mai opportuno e inevitabile, alla luce delle modifiche apportate al capo terzo del Codice di procedura civile, a opera del decreto legislativo 40/2006, finalizzate a rendere più agevole proprio la funzione della Suprema corte, quale "organo supremo della giustizia", cui è demandata "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (articolo 65 del regio decreto 12/1941).

Tali rettifiche - si precisa - trovano applicazione con riferimento "ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia dal 2 marzo 2006.
Nella sentenza in esame, i giudici hanno ritenuto opportuno chiarire che:

  • qualora una sentenza venga censurata per vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente ha l'onere di specificare le statuizioni in diritto che ritiene difformi dall'ortodossa interpretazione delle disposizioni richiamate
  • qualora una sentenza venga censurata per vizio di omessa e insufficiente motivazione, il ricorrente ha l'onere di specificare - anche per il tramite dell'integrale trascrizione - i mezzi di prova ritenuti non correttamente valutati e il carattere decisivo dei medesimi. La censura del ricorrente non può, a ben riflettere, risolversi nel difforme apprezzamento dei fatti e dei mezzi di prova rispetto a quanto emerso dalla decisione, dal momento che spetta esclusivamente al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminando e vagliando le prove e la loro suscettibilità di dimostrare i fatti di causa allegati dalle parti.

Ciò premesso, si evidenzia che l'adempimento dei suddetti oneri da parte del ricorrente si risolve nella piena attuazione del principio di autosufficienza del ricorso. Tale principio è contemplato dall'articolo 366 del Codice di procedura civile, il quale esplicita il contenuto essenziale e indefettibile del ricorso per cassazione.
Ai sensi della citata norma, infatti, l'atto introduttivo del giudizio di legittimità deve contenere - a pena di inammissibilità - "tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito" (in tal senso, Cassazione 12362/2006, 7825/2006, 1113/2006, 20454/2005).

In particolare, per quanto in questa sede rileva, il ricorso per cassazione deve contenere:
"4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis".
In atri termini, il ricorso per cassazione - quale mezzo di impugnazione "a critica vincolata" (al pari della revocazione e, a seguito della citata riforma, anche dell'appello proposto ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, del Codice di procedura civile) - può essere esperito soltanto qualora la sentenza impugnata sia ritenuta inficiata da uno dei vizi di legittimità enucleati tassativamente dall'articolo 360 cpc.

Tuttavia, non può più ritenersi sufficiente la mera indicazione del vizio della sentenza impugnata da parte del ricorrente, pena la pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema corte ai sensi del novellato articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), cpc, e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi del successivo articolo 387 (principio di consumazione delle impugnazioni).

Infatti, l'articolo 366-bis - inserito dal Dlgs 40/2006 - stabilisce che i motivi del ricorso devono essere formulati - a pena di inammissibilità - secondo le modalità che di seguito si precisano:

  • a conclusione dell'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360, primo comma, cpc, deve essere inserito un quesito di diritto che deve consentire alla Suprema corte di enunciare un corrispondente principio di diritto, non solo nel caso in cui il ricorso venga accolto, ma anche nel caso in cui venga rigettato (al riguardo si confronti la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 384)
  • a conclusione dell'illustrazione del motivo di ricorso per cassazione di cui al numero 5) dell'articolo 360, primo comma, cpc, deve essere indicato in modo chiaro e preciso il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero devono essere esplicitate le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione renda la stessa inidonea a giustificare la decisione.

Resta, tuttavia, immutato il principio in base al quale non possono essere considerati vizi le modalità con cui il giudice di merito ha valutato i fatti e le prove per giungere al suo libero convincimento.

Con la citata riforma, il legislatore ha perseguito, pertanto, l'obiettivo di recuperare il ruolo nomofilattico della Cassazione, alla quale ha voluto assicurare maggiore funzionalità, in un'ottica di concentrazione e di contingentamento dei tempi processuali.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/regole-ferree-lammissione-al-palazzaccio