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Giurisprudenza

Relata di notifica non necessaria
se il mezzo dell’Agente è la posta

La tempestiva impugnazione della cartella così annunciata costituisce circostanza idonea a dimostrare che l’atto ha comunque raggiunto il destinatario e quindi il suo obiettivo

La notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’Agente della riscossione non richiede la compilazione della relata di notifica, in quanto vanno applicate le norme concernenti il servizio postale ordinario anziché quelle di cui alla legge 890/1982 applicabili, invece, alla notifica degli atti giudiziari. I supremi giudici chiariscono altresì che è sempre valido il principio generale secondo cui l’accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Questi i principi che si ricavano dall’ordinanza 19587 del 24 luglio 2018 della Cassazione.
 
Il giudizio di merito
Il contribuente riceveva una cartella di pagamento in cui si intimava il pagamento di tributi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate.
Contro tale cartella ricorreva al giudice tributario.
Soccombente nei primi due gradi del giudizio, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato principalmente al motivo concernente l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento inviata a mezzo posta poiché priva della relata in calce alla copia dell’atto notificato.
 
La pronuncia di legittimità
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
Per la suprema Corte, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall’Agente della riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
La Cassazione chiarisce che, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente della riscossione, non è necessario compilare la relata di notifica.
I giudici di legittimità precisano, infine, che l’accertamento del fatto secondo cui la cartella di pagamento sia pervenuta ai destinatari e che questi in seguito abbiano provveduto a proporre regolare ricorso sarebbe in ogni caso circostanza idonea a sanare, ai sensi degli articoli 156 e 160 cpc, eventuali vizi formali per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
 
Osservazioni
Secondo il comma 1, prima parte, dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica della cartella di pagamento può essere anche effettuata dall’Agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la notifica si perfeziona “…nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
 
Sul punto, la Cassazione ricorda che non è necessario applicare le tutele previste dalla legge 890/1982, che è rivolta soltanto alle notificazioni degli atti giudiziari. Per quest’ultima forma di notifica, è prevista la stesura di un’apposita relazione di notificazione.
La notifica diretta a mezzo del servizio postale prevista dal citato articolo 26, invece, non comporta alcun obbligo di compilazione della relata.
Tale conclusione non è messa in discussione dal rinvio operato dall’ultimo comma dell’articolo 26 alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 60 del Dpr 600/1973 nonché dalla presenza del quinto comma dell’articolo 26, secondo cui l’Agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento.
 
A tal proposito, la Cassazione, con la pronuncia 23511/2016, spiega che la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 26 “…che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all’obbligo di redazione della relazione di notifica…” e che “…la prova della notifica della cartella può risultare o dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella o dall’avviso di ricevimento, dove l’utilizzo – nell’articolo 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1-3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009)”.
 
Si ricorda che, nel caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, “l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico” (cfr Cassazione 6935/2014 e 11708/2011). L’avviso di ricevimento attesta l’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario e, una volta prodotto in giudizio, si presume, ai sensi dell’articolo 1335 cc, “…l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso” (cfr Cassazione nn. 26244/2016 e 20786/2014).
 
In ogni caso, i giudici di legittimità osservano che la mancanza della relata potrebbe essere al più ascritta fra i vizi di natura formale, che possono essere sanati per il raggiungimento dello scopo ai sensi degli articoli 156 e 160 cpc. Poi ricordano che “…la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15)”. Ne deriva che il presunto vizio di nullità della notifica risulta irrilevante ove la notifica abbia raggiunto il suo scopo di “conoscenza” per avere il destinatario impugnato l’atto, che si presume viziato, entro il termine di decadenza concesso all’ente per adottare e notificare il provvedimento amministrativo di imposizione tributaria.
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