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Giurisprudenza

Rendita vitalizia vs azienda.
Il Fisco alla tavola...attuariale

Il valore del credito scaturente dall’incasso periodico è comunque agevolmente determinabile, attraverso l’utilizzazione delle tabelle di probabilità di sopravvivenza

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La costituzione di una rendita vitalizia quale corrispettivo della cessione di un’azienda genera una plusvalenza imponibile in capo al cedente, se il suo valore attuale è superiore al costo fiscale dell’attività trasferita.
La mancata determinazione dell’introito a fronte della cessione, a causa del carattere aleatorio della rendita, è una circostanza che non influisce sulla tassabilità dell’operazione, in quanto il relativo corrispettivo è comunque determinabile dalla normativa fiscale.

Quanto sopra emerge dall’ordinanza n. 13823, emessa dalla Corte di cassazione il 1° agosto 2012.
 
Il fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dagli eredi di un contribuente contro un avviso di accertamento ai fini Irpef, emesso nei confronti del de cuius, il quale aveva ceduto l’attività assicurandosi quale contropartita una rendita vitalizia.
Il caso era giunto in Commissione tributaria regionale, i cui giudici avevano accolto le doglianze del contribuente escludendo che, nel caso di costituzione di una rendita vitalizia quale corrispettivo per la cessione d’azienda, si possano generare plusvalenze imponibili in capo al cedente.
Contro la pronuncia di secondo grado l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso in Cassazione.
In tale sede, i giudici di legittimità hanno accolto le motivazioni dell’ufficio, procedendo alla cassazione della sentenza impugnata e al rinvio della stessa ad altra sezione della medesima Ctr per un nuovo esame della controversia.
 
La decisione
La Suprema corte è tornata, così, a pronunciarsi in tema di imponibilità della rendita vitalizia corrisposta a fronte di un’operazione di cessione d’azienda.
Nel caso in esame, la questione dirimente ruotava intorno alla contestata indeterminatezza del prezzo pagato a fronte della cessione d’azienda, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia che, per sua natura, è incerta nella durata.
 
In altre parole, a parere del contribuente, il corrispettivo della cessione non poteva essere considerato come una posta fiscalmente rilevante, considerato che nel caso di rendita vitalizia la base imponibile non è analiticamente quantificabile, essendo la stessa indeterminata dal punto di vista della durata temporale.
 
Sul tema i giudici sono stati perentori, affermando che, in relazione all’Irpef, “ai fini della determinazione del reddito d’impresa è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale ai sensi dell’art. 54, co. 3 del D.P.R. 917/1986 anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia.
 
Fatta salva la natura imponibile dell’operazione nel caso di cessione a titolo oneroso, la Cassazione ha ulteriormente precisato che ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza per l’imputazione della plusvalenza occorre considerare “il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 917/1986, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo.
 
La Suprema corte, come messo in luce da costante giurisprudenza (cfr sentenza 1175/2012), ha ribadito che ai fini dell’imponibilità del plusvalore generato dall’operazione di cessione d’azienda non assume alcun rilievo “il carattere aleatorio” della rendita.
Infatti, seppur è vero che una rendita vitalizia è incerta nella durata, in quanto analiticamente quantificabile su base annua ma non nella durata temporale, essa è “comunque determinabile dalla normativa fiscale.
 
In particolare, ai fini della determinazione del quantum del valore del credito scaturente dalla percezione della rendita vitalizia, attraverso l’utilizzazione delle tabelle di probabilità di sopravvivenza è agevolmente determinabile il valore attuale della rendita vitalizia e, quindi, l’eventuale plusvalore (tassabile) rispetto al costo fiscale dell’attività ceduta.
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