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Giurisprudenza

Le rese incidono sul reddito
se certe, non bastano le parole

La deduzione dei costi non è ammessa in esercizi diversi da quello di competenza, la regola è chiara; il “fai da te” comporterebbe l’alterazione dei risultati della dichiarazione

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In tema di reddito d’impresa, la Corte di cassazione, con la sentenza 9080 del 6 maggio 2015, ha stabilito che i requisiti di certezza (in ordine all’an) e di obiettiva determinabilità (in ordine al quantum) dei componenti di reddito debbono venire a realizzarsi entro la fine del periodo d’imposta. Di conseguenza, concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell’esercizio (ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione), purché i suddetti requisiti di certezza e di obiettiva (pertanto, documentabile) determinabilità siano maturati entro la fine dell’esercizio, in modo che non sia rimessa alla mera volontà delle parti la scelta dell’esercizio cui il componente è imputato.
 
I fatti rilevanti della causa
Con avviso di accertamento, l’ente impositore contestava a una società maggiori imposte dovute (Iva, Irpef e Irap), principalmente, per accantonamenti indeducibili.
 
Nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la contribuente affermava di essersi limitata a rettificare nel bilancio (incrementando le rimanenze dei prodotti finiti) i ricavi di merci vendute con contratti di franchising o estimatori in relazione alle rese (nella parte eccedente il 10%) effettuate nei primi mesi dell’anno successivo e, quindi, con valore già noto al momento di chiusura del bilancio dell’anno accertato (1998).
L’Agenzia delle Entrate aveva, invece, controdedotto che l’importo in contestazione non poteva imputarsi all’esercizio 1998 sia per il principio di competenza sia perché la quantità delle rese al 31 dicembre dell’anno era sconosciuta alla società e i valori erano solo presunti e basati su comunicazioni verbali degli esercenti.
Il giudice accoglieva il ricorso.
 
L’esito veniva confermato in secondo grado, rilevando la Commissione regionale che la società, conoscendo il valore delle rese al 31 dicembre 1998, si era attenuta al principio di competenza economica, diminuendo i ricavi e aumentando le rimanenze dei prodotti finiti.
 
Nel ricorso per cassazione, l’ufficio contesta la sentenza per erronea determinazione in materia di costi ritenuti. La questione attiene ai limiti temporali entro i quali l’avvenuto conseguimento del carattere determinato dei componenti negativi possa ancora riferirsi, oltre che civilisticamente, anche fiscalmente all’esercizio in cui i corrispondenti componenti positivi di reddito sono stati conseguiti.
 
Le ragioni della decisione
La Corte suprema accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando il principio secondo cui le componenti reddituali che diventano certe e oggettivamente determinabili entro la chiusura dell’esercizio, pur se venute effettivamente a conoscenza dopo la chiusura dello stesso, concorrono alla formazione del reddito d’impresa del periodo.
 
Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte argomentato che, poiché l’imputazione di un determinato costo a un esercizio anziché a un altro ben può, in astratto, comportare 1’alterazione dei risultati della dichiarazione mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi, deve ritenersi rigorosamente preclusa, in tema di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 75 del Tuir, la deduzione di costi in esercizi diversi da quello di competenza e il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività (Cassazione, pronunce 7912/2000, 16198/2001, 3809/2007, 6331/2008 e 3418/2010).
 
Il principio contenuto nell’articolo 75 (ora articolo 109) del Tuir impone che un componente positivo o negativo, di competenza civilistica di un dato periodo, può essere fiscalmente riconosciuto in detto esercizio soltanto in presenza di ulteriori requisiti dettati dalla norma fiscale e consistenti nella certezza dello stesso – vale a dire l’effettiva esistenza dell’elemento reddituale – e nell’oggettiva determinabilità con riguardo all’ammontare. Laddove questi requisiti non siano integrati, l’imponibilità o la deducibilità dello stesso sarà rimandata agli esercizi successivi (cfr da ultimo, Cassazione, pronunce 2854-14798/2012, 19671/2013 e 3484/2014).
 
In definitiva, nel caso di specie, di fronte a una specifica contestazione dell’appellante, il giudice del riesame non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni della ritenuta piena conoscenza delle rese medesime alla data della chiusura dell’esercizio 1998 e, quindi, ha omesso di esaminare circostanze che, ove valutate, avrebbero potuto comportare un diverso esito del giudizio in ordine a uno dei fatti principali della controversia.
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