La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la pronuncia n. 169 del 18 gennaio scorso, ha chiarito che il professionista, residente nel Regno Unito con lo speciale regime “resident but not domicilied”, è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto per le prestazioni rese in Italia. È soggetto a imposizione nello Stato di residenza (UK) per i soli redditi ivi prodotti, mentre i redditi prodotti nel nostro Paese sono tassati solo se trasferiti nel Regno Unito.
La vertenza riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Srl, alla quale veniva contestato che, in qualità di sostituto di imposta, aveva erogato a un soggetto una cospicua somma, senza operare né versare la ritenuta del 30% a titolo di imposta, come prescritto dall'articolo 25, comma 2, del decreto Iva.
In particolare, l'ufficio riteneva che il sostituito, in qualità di “residente non domiciliato” nel Regno Unito, non fosse soggetto all'articolo 14 della convenzione tra Italia e UK contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione dei compensi per attività di libera professione soltanto nello Stato di residenza (Regno Unito), ricorrendo la condizione ostativa della disponibilità di una “base fissa” in Italia per lo svolgimento dell'attività professionale.
La contribuente proponeva ricorso avanti alla Ctp di Milano, che lo accoglieva.
Proponeva, allora, gravame l’Agenzia delle entrate, che eccepiva l'inapplicabilità dell'articolo 14 della convenzione citata, poiché il professionista disponeva in Italia di una “base fissa” costituita dagli studi televisivi della società, potendo avvalersi delle risorse materiali e umane messe a disposizione dalla compagine per la quale svolgeva plurime attività professionali.
Inoltre, l’ufficio aggiungeva che il successivo articolo 17 dell’accordo citata, in deroga all'articolo 14, stabilisce che i compensi percepiti in qualità di artista nel campo televisivo sono imponibili “nell'altro Stato contraente” a prescindere da ogni altra condizione. Le norme interne, in particolare, prevedono che i soggetti non residenti siano tassati in base ai soli redditi prodotti in Italia, mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La sentenza
Nell’accogliere il gravame dell’ufficio, la Corte di giustizia della Lombardia osserva che è pacifico che l’artista fosse soggetto al regime fiscale, previsto nel Regno Unito, di “residente non domiciliato” (“resident but not domicilied”), che comporta l’imponibilità nel paese di residenza (Regno Unito) per i soli redditi ivi prodotti, e la non imponibilità dei redditi di fonte estera, salvo il loro trasferimento nel Regno Unito.
Lo speciale regime fiscale, infatti, elimina alla radice il problema della duplicazione della tassazione, rendendo inapplicabile la convenzione diretta a evitare che la medesima somma sia incisa due volte, dapprima dalla Stato in cui il reddito è prodotto e poi nel diverso Stato di residenza. La non applicabilità dell’intesa contro le doppie imposizioni, del resto, è testualmente stabilita dall'articolo 4 paragrafo 1 seconda parte, ove si afferma che l'espressione “residente di uno stato contraente” non comprende le persone che sono imponibili in tale Stato soltanto per i redditi provenienti da fonti lì situate, definizione che si attaglia, appunto, al caso dei “residenti non domiciliati” nel Regno Unito.
Né l'interessato – osservano i giudici lombardi – aveva fornito prova di aver trasferito i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia nel Regno Unito e che ivi fossero stati sottoposti a una seconda tassazione: detta evidenza, per vero, avrebbe consentito al contribuente di eccepire che il reddito trasferito in Gran Bretagna era già stato sottoposto a tassazione nel Paese di produzione.
Pertanto – a parere del Collegio di seconde cure – non si era verificata alcuna doppia imposizione ma, per vero, un’anomala doppia non imposizione, che aveva sottratto a qualunque tassazione il reddito prodotto in Italia dal non residente.
Dall’inapplicabilità globale della Convenzione contro le doppie imposizioni discendeva, in definitiva, la vigenza delle regole fiscali ordinarie, correttamente descritte nell’atto impositivo impugnato, secondo cui i non residenti sono soggetti all'imposta sul reddito limitatamente ai redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (ex articoli 3 e 23, comma primo lettera d) Tuir), con il conseguente obbligo del sostituto di imposta di applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25, comma 2, Dpr n. 600/1973.
“Residente non domiciliato” in Uk:
ritenuta del sostituto made in Italy
Lo speciale regime esclude la possibilità che la stessa somma venga tassata due volte e rende inapplicabile la convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
